CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t I usioni Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 27/05/2016, irrevocabile il 20/03/2017, per mancato adempimento alle obbligazioni civili derivanti dalla sentenza cui detto beneficio era subordinato. 2. Avverso detta ordinanza Lumini, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Rileva il difensore che: - all'udienza del 3 giugno 2019, essendo risultato il suo assistito cittadino iscritto all'Aire e dunque residente all'estero, in Guarazoca-Spagna (ESP), C/[OSCURATO:PERSONA], 6°, 38916 [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell'esecuzione ordinava che a tale indirizzo fosse notificato l'atto teso ad informare il suddetto del procedimento de quo con l'invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato italiano entro trenta giorni dalla ricezione; - tale atto non risulta essere mai stato notificato al Lumini, in quanto mai consegnato presso la sua residenza, come da busta allegata al ricorso restituita al mittente senza alcuna ulteriore specificazione; - l'indirizzo di spedizione indicato su detta busta non coincide con quello riportato nel certificato dell'anagrafe e prodotto in giudizio dalla difesa; - alcun effetto sanante può attribuirsi alla notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stata fatta alcuna notifica alla residenza certificata dell'imputato. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, dall'analisi del fascicolo esecutivo svolta dal Collegio e in particolare della relata di notifica in atti risulta che la raccomandata al medesimo indirizzata, nella sua residenza estera, non è stata dallo stesso ritirata e sul punto il ricorso nulla dice. Non risulta, quindi esservi stata l'omessa notifica denunciata. E, pertanto, in assenza di una dichiarazione ovvero di un'elezione di domicilio le notificazioni potevano essere eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 169, comma 1, ultima parte cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom