CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro e di quant'altro in sequestro, fatta eccezione di tablet, telefoni cellulari e schede Sim, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, in forza del quale è stata invocata la "violazione dell'art. 444 cpp". [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Va invero osservato, in via del tutto assorbente, che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, che ha delegato un avvocato per il mero deposito dell'impugnazione. 3.2. In proposito, va ricordato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Va da sé che il requisito formale per proporre impugnazione non risulta in specie affatto rispettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensori