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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07265/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 22.5.2019, il Tribunale di Ferrara aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del fatto di ricettazione a lui ascritto al capo a) e, ricondotto lo stesso nella ipotesi contemplata nel (già) capoverso dell'art. 648 cod. pen. e riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato - con la diminuente del rito - alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 140 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Grab lamentando, con un unico motivo, inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen.): rileva che la Corte di Appello ha errato nel qualificare la condotta del ricorrente in termini di ricettazione; osserva, infatti, che il delitto di ricettazione richiede la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto che in alcun modo albergava nel ricorrente trattandosi, peraltro, di beni mobili non registrati per i quali nessuna particolare indagine è richiesta al momento dell'acquisto; segnala che, dopo averne appreso la provenienza furtiva, il ricorrente si era anzi attivato per recuperare la bici e restituirla al proprietario e, per altro verso, aveva indicato il nome del suo dante causa, il numero di telefono ed il luogo in cui era avvenuta la transazione; aggiunge che gli investigatori erano in tal modo riusciti ad identificare tale "Mario" ed il magazzino ove gli era stata consegnata la bici e che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello, il ricorrente aveva riconosciuto il "Mario" ed il figlio di costui a carico dei quali era stato instaurato un procedimento penale; segnala come sia irrilevante quanto osservato dalla Corte circa il fatto che "Mario" fosse un nome di fantasia e che l'utenza cellulare indicata fosse intestata ad una terza persona; sottolinea che pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, la Corte ha invece disconosciuto la situazione concreta che avrebbe dovuto portare alla assoluzione dell'imputato;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che la sentenza impugnata ha precisato che il ricorrente non effettuò alcun riconoscimento del "Mario" fornendo spiegazioni del tutto vaghe e non idonee a fondare una diagnosi di buona fede sulla apparente o putativa liceità dell'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di ricettazione relativamente all'episodio descritto al capo a) ovvero per avere ricevuto una bicicletta da donna provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Pacifica ed incontroversa la origine delittuosa della bici in questione, l'atto di appello si era soffermato sull'elemento soggettivo di cui aveva sostenuto la insussistenza sulla scorta di argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle spese in questa sede.

2. La Corte ha tuttavia disatteso i rilievi difensivi: ha spiegato che la persona offesa Marannino aveva riconosciuto la sua bicicletta nell'annuncio di vendita pubblicato sul sito subito.it ed aveva allertato i Carabinieri che avevano, invano tentato di contattare il venditore al numero cellulare indicato nell'annuncio di vendita.

I militari, tuttavia, dalla intestazione della scheda erano riusciti ad identificare il Grab nei cui confronti aveva eseguito una perquisizione all'esito della quale avevano rinvenuto altre sette biciclette ma non quella già sottratta alla Marannino ma che il ricorrente, dopo alcune settimane, presentandosi in caserma unitamente al suo difensore, aveva sostenuto di aver venduto ma di essere riuscito a recuperare mettendola a disposizione degli investigatori che la avevano restituita alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche indicato il nome di colui da cui aveva acquistato la bici e del quale aveva fornito una utenza risultata in realtà intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità moldava) mentre il "Mario" era stato identificato in tale [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, la Corte di appello ha tuttavia ritenuto non attendibile la ricostruzione della vicenda come fornita dall'imputato perché il "Mario" non era tale ed il garage non era intestato a lui come non era intestata a lui la utenza telefonica fornita dal ricorrente.

3. Va rilevato, in primo luogo, che il ricorso lamenta violazione di legge quanto alla errata applicazione dell'art. 648 cod. pen.: in realtà, il ricorrente denunzia e deduce la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice ma, in tal modo, lungi dal prospettare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere infatti articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

In definitiva, il ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Come accennato, la Corte di appello ha preso atto delle "giustificazioni" fornite dal ricorrente in ordine alla provenienza della bici provento di furto in danno della Marannino, ritenendo tuttavia che esse non fossero esaustive atteso che nessun riconoscimento era stato operato in ordine al sedicente "Mario", circostanza negata nel ricorso che, tuttavia, risulta sul punto generico non avendo allegato alcunché a sostegno di quello che viene configurato come un "travisamento" per omissione; per altro verso, agli esiti dell'accesso dei militari operanti presso il deposito dove il Grab avrebbe acquistato le biciclette di cui, tuttavia, non era stata trovata alcuna traccia come, inoltre, la difesa non ha documentato la circostanza secondo cui il sedicente "Mario" (ed il figlio di costui) sarebbero stati indagati a loro volta.

Alla luce di queste considerazioni, la soluzione cui sono pervenuti i giudici di primo e di secondo grado si risolve in una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non censurabile in questa sede.

Non è inutile, infatti, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 22.5.2019, il Tribunale di Ferrara aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del fatto di ricettazione a lui ascritto al capo a) e, ricondotto lo stesso nella ipotesi contemplata nel (già) capoverso dell'art. 648 cod. pen. e riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato - con la diminuente del rito - alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 140 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Grab lamentando, con un unico motivo, inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen.): rileva che la Corte di Appello ha errato nel qualificare la condotta del ricorrente in termini di ricettazione; osserva, infatti, che il delitto di ricettazione richiede la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto che in alcun modo albergava nel ricorrente trattandosi, peraltro, di beni mobili non registrati per i quali nessuna particolare indagine è richiesta al momento dell'acquisto; segnala che, dopo averne appreso la provenienza furtiva, il ricorrente si era anzi attivato per recuperare la bici e restituirla al proprietario e, per altro verso, aveva indicato il nome del suo dante causa, il numero di telefono ed il luogo in cui era avvenuta la transazione; aggiunge che gli investigatori erano in tal modo riusciti ad identificare tale "Mario" ed il magazzino ove gli era stata consegnata la bici e che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello, il ricorrente aveva riconosciuto il "Mario" ed il figlio di costui a carico dei quali era stato instaurato un procedimento penale; segnala come sia irrilevante quanto osservato dalla Corte circa il fatto che "Mario" fosse un nome di fantasia e che l'utenza cellulare indicata fosse intestata ad una terza persona; sottolinea che pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, la Corte ha invece disconosciuto la situazione concreta che avrebbe dovuto portare alla assoluzione dell'imputato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che la sentenza impugnata ha precisato che il ricorrente non effettuò alcun riconoscimento del "Mario" fornendo spiegazioni del tutto vaghe e non idonee a fondare una diagnosi di buona fede sulla apparente o putativa liceità dell'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di ricettazione relativamente all'episodio descritto al capo a) ovvero per avere ricevuto una bicicletta da donna provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Pacifica ed incontroversa la origine delittuosa della bici in questione, l'atto di appello si era soffermato sull'elemento soggettivo di cui aveva sostenuto la insussistenza sulla scorta di argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle spese in questa sede. 2. La Corte ha tuttavia disatteso i rilievi difensivi: ha spiegato che la persona offesa Marannino aveva riconosciuto la sua bicicletta nell'annuncio di vendita pubblicato sul sito subito.it ed aveva allertato i Carabinieri che avevano, invano tentato di contattare il venditore al numero cellulare indicato nell'annuncio di vendita. I militari, tuttavia, dalla intestazione della scheda erano riusciti ad identificare il Grab nei cui confronti aveva eseguito una perquisizione all'esito della quale avevano rinvenuto altre sette biciclette ma non quella già sottratta alla Marannino ma che il ricorrente, dopo alcune settimane, presentandosi in caserma unitamente al suo difensore, aveva sostenuto di aver venduto ma di essere riuscito a recuperare mettendola a disposizione degli investigatori che la avevano restituita alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche indicato il nome di colui da cui aveva acquistato la bici e del quale aveva fornito una utenza risultata in realtà intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità moldava) mentre il "Mario" era stato identificato in tale [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, la Corte di appello ha tuttavia ritenuto non attendibile la ricostruzione della vicenda come fornita dall'imputato perché il "Mario" non era tale ed il garage non era intestato a lui come non era intestata a lui la utenza telefonica fornita dal ricorrente. 3. Va rilevato, in primo luogo, che il ricorso lamenta violazione di legge quanto alla errata applicazione dell'art. 648 cod. pen.: in realtà, il ricorrente denunzia e deduce la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice ma, in tal modo, lungi dal prospettare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere infatti articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. In definitiva, il ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Come accennato, la Corte di appello ha preso atto delle "giustificazioni" fornite dal ricorrente in ordine alla provenienza della bici provento di furto in danno della Marannino, ritenendo tuttavia che esse non fossero esaustive atteso che nessun riconoscimento era stato operato in ordine al sedicente "Mario", circostanza negata nel ricorso che, tuttavia, risulta sul punto generico non avendo allegato alcunché a sostegno di quello che viene configurato come un "travisamento" per omissione; per altro verso, agli esiti dell'accesso dei militari operanti presso il deposito dove il Grab avrebbe acquistato le biciclette di cui, tuttavia, non era stata trovata alcuna traccia come, inoltre, la difesa non ha documentato la circostanza secondo cui il sedicente "Mario" (ed il figlio di costui) sarebbero stati indagati a loro volta. Alla luce di queste considerazioni, la soluzione cui sono pervenuti i giudici di primo e di secondo grado si risolve in una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non censurabile in questa sede. Non è inutile, infatti, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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