Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 12201/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Messina, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello contro l'ordinanza della Corte.territoriale emessa in data 6 maggio 2022 che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere applicata al Tibia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con doppia conforme alla pena di diciannove anni di reclusione per avere promosso, organizzato e diretto un'associazione di tipo mafioso armata oltre che per altri gravi delitti aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 91

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge il vizio di motivazione in ordine riconoscimento della persistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato che, in relazione agli altri indagati le esigenze cautelari erano state ritenute attenuate, e dunque, contenibili con misure meno afflittive; né che per i reati diversi dall'associazione delinquere di stampo mafioso erano decorsi termini massimi di custodia, sicché il giudizio in ordine di ricorrenza del pericolo cautelare doveva essere limitato al reato associativo.

2.2. Si tratta di una doglianza non consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari invero, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.

Il Tribunale per il riesame con motivazione che non si presta ad alcuna censura, perché priva di fratture logiche, coerente con gli elementi di prova raccolti, e non inficiata da alcun travisamento, rilevava come la posizione del Tibia fosse diversa rispetto a quella dei coimputati, nei cui confronti era stata sostituita la misura di massimo rigore, in quanto lo stesso era stato riconosciuto colpevole, con doppia conforme, per avere promosso organizzato e diretto associazione di tipo mafioso armata oltre per gravi delitti aggravati dallo vigente articolo 7 di. n. 152 del 1991; Pertanto che nessuno equiparazione poteva operarsi tra la posizione del ricorrente e quella degli altri imputati; né era emersa, o era stata allegata alcuna ulteriore circostanza in grado di vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.

In particolare l'assoluzione per il reato di intestazione fittizia veniva ritenuta ininfluente a fronte delle allarmanti condotte per le quali il Tibia aveva riportato condanna.

Si tratta di motivazione ineccepibile, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Messina, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello contro l'ordinanza della Corte.territoriale emessa in data 6 maggio 2022 che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere applicata al Tibia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con doppia conforme alla pena di diciannove anni di reclusione per avere promosso, organizzato e diretto un'associazione di tipo mafioso armata oltre che per altri gravi delitti aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 91 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il vizio di motivazione in ordine riconoscimento della persistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato che, in relazione agli altri indagati le esigenze cautelari erano state ritenute attenuate, e dunque, contenibili con misure meno afflittive; né che per i reati diversi dall'associazione delinquere di stampo mafioso erano decorsi termini massimi di custodia, sicché il giudizio in ordine di ricorrenza del pericolo cautelare doveva essere limitato al reato associativo. 2.2. Si tratta di una doglianza non consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari invero, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Il Tribunale per il riesame con motivazione che non si presta ad alcuna censura, perché priva di fratture logiche, coerente con gli elementi di prova raccolti, e non inficiata da alcun travisamento, rilevava come la posizione del Tibia fosse diversa rispetto a quella dei coimputati, nei cui confronti era stata sostituita la misura di massimo rigore, in quanto lo stesso era stato riconosciuto colpevole, con doppia conforme, per avere promosso organizzato e diretto associazione di tipo mafioso armata oltre per gravi delitti aggravati dallo vigente articolo 7 di. n. 152 del 1991; Pertanto che nessuno equiparazione poteva operarsi tra la posizione del ricorrente e quella degli altri imputati; né era emersa, o era stata allegata alcuna ulteriore circostanza in grado di vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. In particolare l'assoluzione per il reato di intestazione fittizia veniva ritenuta ininfluente a fronte delle allarmanti condotte per le quali il Tibia aveva riportato condanna. Si tratta di motivazione ineccepibile, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno