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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17139/2022

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ORDINANZA sul ricorso 5912/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 E sul ricorso successivo: [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 21/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto opposizione all’ordinanza del giudice delegato che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] spa, in amministrazione straordinaria, di un credito derivante dal contratto, stipulato tra le parti il 18 giugno 2009, di cessione di ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] (cedente) alla [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria), comprendente la partecipazione della prima al [OSCURATO:PERSONA], concessionario per l’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 per la realizzazione di un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 tratto stradale di collegamento tra l’autostrada Adriatica e l’autostrada Salerno-[OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Roma, con decreto del 26 gennaio 2017, ha accolto parzialmente l’opposizione della Federici.

Il Tribunale ha osservato che il contratto, all’art. 4, prevedeva come modalità di pagamento del prezzo della cessione una parte fissa e una variabile che avrebbe dovuto essere determinata «condizionatamente all’affidamento dei lavori al [OSCURATO:PERSONA]», nella misura del 9% dell’importo dei lavori di competenza dell’impresa cessionaria; che, in data 28 luglio 2010, era intervenuto un «atto aggiuntivo quadro» tra l’amministrazione committente e il [OSCURATO:PERSONA] (che prevedeva che la prima avrebbe provveduto all’affidamento delle opere), sulla cui interpretazione era insorta una controversia, risolta con decisione arbitrale del 9 giugno 2011 che aveva escluso che con tale atto fosse avvenuto l’affidamento dei lavori al Consorzio; che quindi non si era avverata la condizione per il sorgere del diritto della cedente alla percezione della parte variabile del prezzo della cessione; che il Tribunale ha però ammesso il credito della Federici con riserva e in chirografo, «ragguagliato alla quota parte del 9% sul pagamento dei lavori corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA]», escludendone la collocazione in prededuzione, in ragione del fatto che il credito non era sorto in occasione o in funzione della procedura di amministrazione straordinaria.

Avverso questo decreto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in a.s., hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, notificati in pari data (il 27 febbraio 2017), resistiti reciprocamente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale di analogo tenore.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 [OSCURATO:PERSONA] in a.s., con un unico motivo di ricorso, denuncia Data pubblicazione 26/05/2022 violazione e falsa applicazione degli artt. 55, comma 3, 96, comma 2, e 113, comma 1, n. 1, legge fall. e 2909 c.c., per avere ammesso con riserva (anziché escluso dal passivo) un credito non condizionale ma futuro e inesigibile, quale si assume che sia quello corrispondente al 9% dell’importo dei lavori di competenza di essa cessionaria.

Gli elementi costitutivi del credito non sarebbero venuti ad esistenza in data anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non essendo intervenuto (né provato) l’affidamento dei lavori al [OSCURATO:PERSONA], da prevedere in atti successivi all’Atto aggiuntivo-quadro, come stabilito in sede arbitrale.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, ammettendo il credito della [OSCURATO:PERSONA] con riserva e ragguagliandolo alla quota parte del 9% dei lavori di competenza della cessionaria, non è incorso in violazione dei parametri normativi suindicati, ma ha valutato il credito come condizionato, qual’ esso è, all’evento dell’affidamento dei lavori al [OSCURATO:PERSONA].

Ritenere, al contrario, che gli elementi costitutivi del credito e lo stesso evento condizionante (nella specie, l’affidamento dei lavori) si siano integralmente realizzati prima dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, significherebbe postulare l’ammissione al passivo solo di crediti certi ed esigibili, escludendo la categoria dei crediti condizionali di cui è prevista l’ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 96, comma 3, legge fall.

E’ infondato, e in parte inammissibile, anche il motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 111 legge fall., per avere escluso la prededuzione del credito ammesso, assumendosi che il Tribunale non abbia considerato che nelle obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 con il contratto di cessione del giugno 2009 era direttamente Data pubblicazione 26/05/2022 subentrata la Procedura in forza della prosecuzione del rapporto, con la conseguenza che i crediti insinuati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovevano intendersi come sorti in occasione dell’amministrazione straordinaria e, come tali, assistiti dal beneficio della prededuzione.

Il motivo non censura in modo chiaro e comprensibile la ratio decidendi, con la quale il Tribunale ha correttamente escluso la collocazione in prededuzione, in ragione del fatto che il credito non era sorto in occasione o in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, ma il relativo fatto costitutivo era preesistente e riferibile al contratto di cessione del 2009.

Il motivo risulta anche inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

Esso richiama atti e documenti che dimostrerebbero l’esistenza di un collegamento negoziale tra la cessione di ramo d’azienda e i contratti di appalto e di consorzio, senza tuttavia precisare se e quando tali atti siano stati prodotti e (in quali termini siano stati) fatti valere nel giudizio di merito, e senza individuare le specifiche affermazioni in diritto contenute nell’ordinanza impugnata che si ritengono in contrasto con i parametri normativi richiamati in rubrica.

In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati.

Le spese sono compensate, stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5912/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 E sul ricorso successivo: [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 21/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto opposizione all’ordinanza del giudice delegato che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] spa, in amministrazione straordinaria, di un credito derivante dal contratto, stipulato tra le parti il 18 giugno 2009, di cessione di ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] (cedente) alla [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria), comprendente la partecipazione della prima al [OSCURATO:PERSONA], concessionario per l’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 per la realizzazione di un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 tratto stradale di collegamento tra l’autostrada Adriatica e l’autostrada Salerno-[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, con decreto del 26 gennaio 2017, ha accolto parzialmente l’opposizione della Federici. Il Tribunale ha osservato che il contratto, all’art. 4, prevedeva come modalità di pagamento del prezzo della cessione una parte fissa e una variabile che avrebbe dovuto essere determinata «condizionatamente all’affidamento dei lavori al [OSCURATO:PERSONA]», nella misura del 9% dell’importo dei lavori di competenza dell’impresa cessionaria; che, in data 28 luglio 2010, era intervenuto un «atto aggiuntivo quadro» tra l’amministrazione committente e il [OSCURATO:PERSONA] (che prevedeva che la prima avrebbe provveduto all’affidamento delle opere), sulla cui interpretazione era insorta una controversia, risolta con decisione arbitrale del 9 giugno 2011 che aveva escluso che con tale atto fosse avvenuto l’affidamento dei lavori al Consorzio; che quindi non si era avverata la condizione per il sorgere del diritto della cedente alla percezione della parte variabile del prezzo della cessione; che il Tribunale ha però ammesso il credito della Federici con riserva e in chirografo, «ragguagliato alla quota parte del 9% sul pagamento dei lavori corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA]», escludendone la collocazione in prededuzione, in ragione del fatto che il credito non era sorto in occasione o in funzione della procedura di amministrazione straordinaria. Avverso questo decreto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in a.s., hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, notificati in pari data (il 27 febbraio 2017), resistiti reciprocamente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale di analogo tenore. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 [OSCURATO:PERSONA] in a.s., con un unico motivo di ricorso, denuncia Data pubblicazione 26/05/2022 violazione e falsa applicazione degli artt. 55, comma 3, 96, comma 2, e 113, comma 1, n. 1, legge fall. e 2909 c.c., per avere ammesso con riserva (anziché escluso dal passivo) un credito non condizionale ma futuro e inesigibile, quale si assume che sia quello corrispondente al 9% dell’importo dei lavori di competenza di essa cessionaria. Gli elementi costitutivi del credito non sarebbero venuti ad esistenza in data anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non essendo intervenuto (né provato) l’affidamento dei lavori al [OSCURATO:PERSONA], da prevedere in atti successivi all’Atto aggiuntivo-quadro, come stabilito in sede arbitrale. Il motivo è infondato. Il Tribunale, ammettendo il credito della [OSCURATO:PERSONA] con riserva e ragguagliandolo alla quota parte del 9% dei lavori di competenza della cessionaria, non è incorso in violazione dei parametri normativi suindicati, ma ha valutato il credito come condizionato, qual’ esso è, all’evento dell’affidamento dei lavori al [OSCURATO:PERSONA]. Ritenere, al contrario, che gli elementi costitutivi del credito e lo stesso evento condizionante (nella specie, l’affidamento dei lavori) si siano integralmente realizzati prima dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, significherebbe postulare l’ammissione al passivo solo di crediti certi ed esigibili, escludendo la categoria dei crediti condizionali di cui è prevista l’ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 96, comma 3, legge fall. E’ infondato, e in parte inammissibile, anche il motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 111 legge fall., per avere escluso la prededuzione del credito ammesso, assumendosi che il Tribunale non abbia considerato che nelle obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 con il contratto di cessione del giugno 2009 era direttamente Data pubblicazione 26/05/2022 subentrata la Procedura in forza della prosecuzione del rapporto, con la conseguenza che i crediti insinuati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovevano intendersi come sorti in occasione dell’amministrazione straordinaria e, come tali, assistiti dal beneficio della prededuzione. Il motivo non censura in modo chiaro e comprensibile la ratio decidendi, con la quale il Tribunale ha correttamente escluso la collocazione in prededuzione, in ragione del fatto che il credito non era sorto in occasione o in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, ma il relativo fatto costitutivo era preesistente e riferibile al contratto di cessione del 2009. Il motivo risulta anche inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Esso richiama atti e documenti che dimostrerebbero l’esistenza di un collegamento negoziale tra la cessione di ramo d’azienda e i contratti di appalto e di consorzio, senza tuttavia precisare se e quando tali atti siano stati prodotti e (in quali termini siano stati) fatti valere nel giudizio di merito, e senza individuare le specifiche affermazioni in diritto contenute nell’ordinanza impugnata che si ritengono in contrasto con i parametri normativi richiamati in rubrica. In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati. Le spese sono compensate, stante la soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 5912/2017 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 17139/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Roma, 29 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R