CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Fabrizia ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata ridotta la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna per un tentativo di furto ai danni di un supermercato (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ritenuta la equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. rispetto alla contestata recidiva qualificata; considerato che la ricorrente con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche e con il secondo analoghi vizi quanto alla ritenuta recidiva; che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato il diniego delle generiche con argomentazioni del tutto coerenti con il disposto normativo di cui all'art. 62 bis, cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); e la ritenuta sussistenza della maggiore pericolosità espressa dall'imputata con il reato in questa sede contestato attraverso il richiamo agli "innumerevoli" precedenti specifici, l'ultimo dei quali commesso nel 2017 (dato precisato dai giudici territoriali con riferimento al diniego delle generiche, ma certamente esplicativo del giudizio di maggior pericolosità formulato nei confronti dell'imputata); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA]