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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1987

ECLI:EU:C:1987:189
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61986C0049 - IT Avviso legale importante | 61986C0049 Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 7 aprile 1987. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] N. 82/76/[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E A [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 49/86. raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02995 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1 .

Nelle mie conclusioni, relative al ricorso per inadempimento di cui si è ora occupata la Corte di giustizia, potrò essere breve . 2 . [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ricorrente, chiede che sia giudizialmente dichiarato - con conseguente condanna alle spese - che la Repubblica italiana, convenuta, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformare il proprio ordinamento - per quanto concerne la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti - alla direttiva 82/76/CEE del Consiglio,del 26 gennaio 1982 ( 1 ).

La convenuta non ha contestato l' esistenza della violazione del trattato ad essa addebitata né ha formulato espresse conclusioni .

Ha soltanto fatto osservare che una determinata parte delle disposizioni della direttiva - che tuttavia non forma oggetto del presente procedimento - è già applicabile nel suo ordinamento giuridico . 3 .

Secondo l' art . 16 della direttiva 82/76, gli Stati membri erano obbligati ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1982 .

La convenuta è incontestabilmente venuta meno a tale obbligo . 4 .

Pertanto propongo che il ricorso venga accolto e che le spese processuali siano poste a carico della convenuta . (*) Traduzione dal tedesco . ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986C0049 - IT Avviso legale importante | 61986C0049 Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 7 aprile 1987. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] N. 82/76/[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E A [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 49/86. raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02995 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1 . Nelle mie conclusioni, relative al ricorso per inadempimento di cui si è ora occupata la Corte di giustizia, potrò essere breve . 2 . [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ricorrente, chiede che sia giudizialmente dichiarato - con conseguente condanna alle spese - che la Repubblica italiana, convenuta, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformare il proprio ordinamento - per quanto concerne la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti - alla direttiva 82/76/CEE del Consiglio,del 26 gennaio 1982 ( 1 ). La convenuta non ha contestato l' esistenza della violazione del trattato ad essa addebitata né ha formulato espresse conclusioni . Ha soltanto fatto osservare che una determinata parte delle disposizioni della direttiva - che tuttavia non forma oggetto del presente procedimento - è già applicabile nel suo ordinamento giuridico . 3 . Secondo l' art . 16 della direttiva 82/76, gli Stati membri erano obbligati ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1982 . La convenuta è incontestabilmente venuta meno a tale obbligo . 4 . Pertanto propongo che il ricorso venga accolto e che le spese processuali siano poste a carico della convenuta . (*) Traduzione dal tedesco . ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico .
Sentenza Corte di giustizia UE/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris