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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47074/2023

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a seguente ORDINANZA, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/19 ./2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 75/11./202.2 della COREE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20608/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, riducendo la pena; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi - con c:ui si lamenta violazione di legge quanto all'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo all'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 216 comma 1, n.1 e 2, 223, 219 comma 3 r.d. 267/42 - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha chiarito il ruolo della Martello e la condotta che le viene addebitata, di natura francamente dissipativa, giacché l'imputata ha concesso in affitto ad un prezzo vile un corposo complesso immobiliare ad una società gestita dal marito dell'ex amministratrice — nipote dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] — canone neanche corrisposto con il pretesto della necessità di lavori che, invece, non erano indispensabili); Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 216 comma 1, n.1 e 2, 223, 219 comma 3 r.d. 267/42 in riferimento all'art. 110 cod.pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da doglianze generiche circa la responsabilità concorsuale dell'imputato, che non si avvedono che la Corte territoriale ha individuato la natura distrattiva della cessione di azienda a favore della società rappresentata dal Peluso, che non solo aveva concluso con la fallita un contratto di affitto di azienda a prezzo vile, ma neanche lo aveva corrisposto; Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla responsabilità in ordine alle condotte contestate - è aspecifico in quanto la Corte di mento ha precisato che già il primo Giudice aveva escluso la natura distrattiva dei rimborsi in favore di quest'ultimo, nei limiti dei debiti che la società poi fallita aveva nei suoi confronti.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in periodi diversi da quelli in cui rivestì ufficialmente la carica, il ricorso è generico e, comunque, la censura è inedita in quanto non specificamente formulata nei motivi di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu-o tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/19 ./2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 75/11./202.2 della COREE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20608/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, riducendo la pena; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi - con c:ui si lamenta violazione di legge quanto all'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo all'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 216 comma 1, n.1 e 2, 223, 219 comma 3 r.d. 267/42 - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha chiarito il ruolo della Martello e la condotta che le viene addebitata, di natura francamente dissipativa, giacché l'imputata ha concesso in affitto ad un prezzo vile un corposo complesso immobiliare ad una società gestita dal marito dell'ex amministratrice — nipote dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] — canone neanche corrisposto con il pretesto della necessità di lavori che, invece, non erano indispensabili); Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 216 comma 1, n.1 e 2, 223, 219 comma 3 r.d. 267/42 in riferimento all'art. 110 cod.pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da doglianze generiche circa la responsabilità concorsuale dell'imputato, che non si avvedono che la Corte territoriale ha individuato la natura distrattiva della cessione di azienda a favore della società rappresentata dal Peluso, che non solo aveva concluso con la fallita un contratto di affitto di azienda a prezzo vile, ma neanche lo aveva corrisposto; Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla responsabilità in ordine alle condotte contestate - è aspecifico in quanto la Corte di mento ha precisato che già il primo Giudice aveva escluso la natura distrattiva dei rimborsi in favore di quest'ultimo, nei limiti dei debiti che la società poi fallita aveva nei suoi confronti. Quanto alla qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in periodi diversi da quelli in cui rivestì ufficialmente la carica, il ricorso è generico e, comunque, la censura è inedita in quanto non specificamente formulata nei motivi di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu-o tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8
Sentenza Cassazione n. 47074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris