CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42949/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 18/09/2019 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., per aver dichiarato falsamente, nel corso di un controllo di polizia, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], fornendo altresì una diversa data di nascita. Deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato ha riferito soltanto un nome di battesimo falso, esibendo poi spontaneamente la propria patente di guida, e lamentando il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica ed astratta esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il difetto di specificità delle doglianze è duplice, essendo intrinsecamente indeterminato e privo di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha esaustivamente motivato in merito alla condotta dell'imputato, evidenziando che la patente di guida è stata richiesta dagli agenti, e non mostrata spontaneamente, e che la falsa dichiarazione era finalizzata ad eludere gli accertamenti relativi alla mancata copertura assicurativa del veicolo commerciale guidato (un autobus). Peraltro, il primo motivo, articolato in una serie di argomentazioni astratte ed avulse dal confronto con la sentenza impugnata, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella formulata dal giudice di merito. 2.1. La doglianza concernente il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile. Nel rammentare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere 791- considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415), nel caso di specie la Corte territoriale ha negato l'invocato giudizio di prevalenza considerando la concreta gravità del fatto, ed i precedenti penali, anche specifici, nonché il contenimento della pena finale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere est