CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2001
Cassazione n. 35768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/2001 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ---(x2-7 R.G. 6591/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della responsabilità del predetto per il reato di rapina deducendo due motivi: -violazione di legge in relazione all' omessa ritenuta configurabilità dell'ipotesi di concorso anomalo; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dai giudici di merito. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). La corte territoriale valutate congruamente, nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza le risultanze istruttorie ha, del resto, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di concorso in rapina essendo emerso il necessario rapporto di causa ed effetto fra il furto inizialmente programmato dal ricorrente unitamente al coimputato in danno di una anziana signora e quello di rapina, commesso successivamente. Nel pervenire a tali conclusioni i giudici di merito hanno fatto applicazione del principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi. (Sez. 1, Sentenza n. 11595 del 15/12/2015 Ud. (dep. 18/03/2016 ) Rv. 266647 - 01. 2.2. Il motivo di censura sul trattamento sanzionatorìo è totalmente generico nonchè manifestamente infondato posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere