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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16047/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

666/2023 emessa da CORTE D'APPELLOdi BARI.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 24654/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16047/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 25/05/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
666/2023 emessa da CORTE D'APPELLOdi BARI.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 24654/2023Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16047/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 25/05/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris