CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 42067/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22105/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, in viale delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 15 - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 1 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22105/2019 Numero sezionale 2658/2021 Numero di raccolta generale 42067/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 avverso la sentenza n. 4/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020, conv. da Legge n. 176 del 2020) del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Pordenone il giudice dell’esecuzione disponeva giudizio divisorio ex art. 600 cod. proc. civ.; la divisione endoesecutiva si concludeva con la sentenza n. 417 del 13/5/2013 con la quale i beni indivisi pignorati erano assegnati a [OSCURATO:PERSONA], tenuta a versare alla procedura il conguaglio di Euro 36.118,43. Riassunta l’esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], interveniva nel processo esecutivo la stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale richiedeva di compensare il conguaglio da versare col proprio credito nei confronti dell’esecutato, asseritamente maturato per avere la [OSCURATO:PERSONA] estinto – pagando il debito di [OSCURATO:PERSONA] e così surrogandosi al creditore – il mutuo garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 31/12/1993 a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecuzione predisponeva il progetto di distribuzione del ricavato dalla procedura prevedendo l’assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’intero conguaglio dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, nel contempo, respingendo le richieste di quest’ultima, avanzate con l’intervento e tese 2 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22105/2019 Numero sezionale 2658/2021 Numero di raccolta generale 42067/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 ad ottenere la riduzione dell’importo da versare in considerazione del proprio credito (derivante da surroga nel credito ipotecario). Sulle contestazioni mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] al piano di riparto il giudice dell’esecuzione provvedeva con ordinanza del 15/7/2015-7/8/2015, impugnata dall’odierna ricorrente con opposizione ex artt. 512 e 617 cod. proc. civ., introdotta con ricorso del 27/8/2015. Nel giudizio di merito il Tribunale di Pordenone respingeva l’opposizione con la sentenza n. 4 del 7/1/2019. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, articolato in cinque sub-motivi. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, applicabile ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si osserva che il ricorso introduttivo non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], esecutato nella procedura espropriativa innanzi al Tribunale di Pordenone (e, come tale, litisconsorte necessario) e parte del processo, seppur contumace, nel grado di merito. Tale rilievo, tuttavia, non impedisce la decisione del ricorso in base al principio espresso da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01, secondo cui «nel giudizio di cassazione, il 3 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22105/2019 Numero sezionale 2658/2021 Numero di raccolta generale 42067/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso … di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.». 2. Col primo sub-motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 2741 cod. civ. e 499, 500 e 528 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Pordenone ritenuto inammissibile la contestazione del riparto in quanto avanzata da [OSCURATO:PERSONA] come ex comproprietaria dell’esecutato e non quale creditrice. Col secondo sub-motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2501 e 2504-bis cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che, in difetto di annotazione ex art. 2843 cod. civ., la [OSCURATO:PERSONA] non potesse avvalersi della garanzia ipotecaria vantata da [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest’ultimo soggetto fosse venuto a coincidere col creditore [OSCURATO:PERSONA] per effetto di fusione per incorporazione. Col terzo sub-motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 600, 601, 568, 499, 500, 596 e 598 cod. proc. civ., per avere il Tribunale escluso che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] potesse trovare collocazione nella ripartizione del ricavato e affermato, invece, che l’entità del conguaglio dovesse trovare idonea ed esclusiva collocazione nel giudizio divisionale. Col quarto sub-motivo la ricorrente censura la decisione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere il giudice di merito 4 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22105/2019 Numero sezionale 2658/2021 Numero di raccolta generale 42067/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 affermato che il quantum del ricavato da distribuire tra i creditori era stato accertato con la sentenza, passata in giudicato, resa nel giudizio divisorio, omettendo di considerare che la compensazione del proprio credito (derivante da surroga nel credito ipotecario) con l’importo da distribuire era invece questione attinente al processo esecutivo. Infine, col quinto sub-motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1242 e 1243 cod. civ., per avere il Tribunale escluso la compensazione legale tra il conguaglio dovuto in base alla sentenza del 13/5/2013 e il proprio controcredito. 3. Il ricorso è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ. La ricorrente svolge censure alla sentenza del Tribunale di Pordenone asserendo che il giudice avrebbe travisato le sue pretese nel processo esecutivo, avendo la stessa agito quale creditrice surrogatasi nel credito ipotecario di [OSCURATO:PERSONA] e, in tale veste, avanzato pretese sul ricavato dalla procedura contestando il progetto di distribuzione. Tuttavia, nell’esposizione sommaria dei fatti della causa svolta nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare di aver chiesto «l’annullamento dell’ordinanza che aveva reso esecutivo il progetto di distribuzione, censurandola sotto disparati profili». È evidente che tale l’assoluta genericità di una simile asserzione non consente a questa Corte di verificare la coerenza tra contestazioni mosse al piano di riparto con l’opposizione e la pretesa erroneità della decisione impugnata. In proposito, peraltro, la controricorrente sostiene che il Tribunale di Pordenone non ha affatto errato nel decidere le domande avanzate 5 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22105/2019 Numero sezionale 2658/2021 Numero di raccolta generale 42067/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione e che nel ricorso per cassazione, infatti, si fa riferimento ad altre istanze, già contenute nell’atto di intervento risalente al 14/5/2014 e «mai più reiterate, né fatte oggetto dell’opposizione», sicché – conclude [OSCURATO:PERSONA] – le «doglianze avversarie esulano dal thema decidendum, come definito con il “ricorso in opposizione ex art. 617 secondo comma cpc” di data 26-27/8/2015 e con la successiva “citazione per l’introduzione del giudizio di merito ex art. 618, 2° comma” datata 21/10/2015». Per illustrare icasticamente la discrasia tra le domande svolte nel merito e le censure svolte in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non chiedeva una distribuzione del ricavato in misura diversa da quella stabilita dal G.E., ma … una riduzione del ricavato stesso». In conclusione, il ricorso non soddisfa il requisito di un’esposizione dei fatti, che – ancorché sommaria – garantisca comunque alla Corte di legittimità di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del menzionato requisito non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale alla chiara e completa conoscenza dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato e tale funzione è palesemente frustrata quando il ricorso non contenga, come nel caso de quo, l’indicazione sommaria (e, cioè, anche in modo non analitico o particolareggiato) delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello 6 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22105/2019 Numero sezionale 2658/2021 Numero di raccolta generale 42067/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza impugnata (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/6/2020). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 5. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4