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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 48201/2022

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo, con ordinanza emessa il 7/7/2022 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata in udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen. l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di remissione e condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo, con ordinanza emessa il 7/7/2022 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata in udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen. l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di remissione e condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] re
Sentenza Cassazione n. 48201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris