CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di GENOVA;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 20 gennaio 2026 la Corte d’appello di Genovaconfermava la sentenza emessa in data 8 aprile 2025 2025 dal Tribunale diGenova con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevoledei reati di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 2), e 493-ter cod. pen. econdannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 81 e 493-tercod. pen. in relazione alla disciplina del reato continuato, nonché difetto dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.Assumeva che i dieci prelievi di denaro per mezzo della carta di creditoprepagata sottratta al titolare erano stati effettuati nell’arco di un breve lasso ditempo e che la Corte d’appello, nonostante avesse riconosciuto che gli stessierano stati effettuati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avevaconsiderato i singoli prelievi quali autonomi reati satellite, in tal modoeffettuando una indebita moltiplicazione degli aumenti di pena.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 240, 322-ter e 493-ter cod. pen., 125 cod. proc. pen. in relazione alla disposta confiscaper equivalente della somma di euro 549,60, assumendo che la Corteterritoriale aveva omesso di motivare in relazione alla specifica doglianzasollevata con l’atto di gravame avente ad oggetto la natura del profitto e lamancata individuazione di beni aggredibili con confisca diretta.Deduceva che nel caso di specie il profitto del reato era costituito dai beniche l’imputato aveva acquistato mediante l’utilizzo fraudolento dello strumentodi pagamento, laddove la Corte d’appello aveva disposto la confisca perequivalente di una somma di denaro senza accertare l’esistenza di tali beni esenza verificare se i medesimi fossero ancora nella disponibilità dell’imputato.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 125 cod. proc.pen., 99 cod. pen. e 111 Cost., nonché difetto di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio e all’aumento di pena effettuato in ragione dellacontestata recidiva.Assumeva, in particolare, che la Corte di merito non aveva indicato qualefosse il nesso logico giuridico fra la condotta contestata e i precedenti penalispecifici risultanti a carico dell’imputato, né aveva chiarito quale fosse larilevanza di tali precedenti in relazione alla ritenuta recidiva.3. Il 30 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito in quanto non è stato dedotto con l’attodi appello.Trova, invero, applicazione nel caso di specie il principio, affermato conconsolidato orientamento del Giudice di legittimità e condiviso dal Collegio,secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (v.,ex multis, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, Iacobini, Rv. 289470 – 01).2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La confisca della somma di denaro pari a euro 549,60 è stata disposta dalTribunale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 493-ter cod. pen., che alsecondo comma prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria del profitto del reato(v. pag. 7 della sentenza di primo grado).Con la sentenza impugnata la Corte d’appello ha precisato che la citatadisposizione “prevede espressamente la confisca obbligatoria del profitto delreato, anche per equivalente, sino alla concorrenza dell’importo conseguitoindebitamente (in specie si tratta di 549,60 euro)” (v. pag. 6 del provvedimentoimpugnato).A fronte di ciò il ricorrente ha fatto generico riferimento a beni, costituenti ilprofitto del reato e pertanto aggredibili con la confisca diretta, che sarebberostati acquistati dall’imputato con il denaro prelevato mediante l’utilizzo dellacarta sottratta, senza tuttavia dedurre alcunché di specifico in ordine allaeffettiva esistenza di detti beni, che neppure risulta essere stata accertata daigiudici di merito.Del resto, la confisca per equivalente del profitto del reato, disposta nel casodi specie, risulta espressamente prevista come obbligatoria dal citato art. 493-ter cod. pen.; la stessa assolve, così come la confisca diretta, ad una funzionerecuperatoria, oltre che a una funzione sanzionatoria in quanto avente adoggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato(Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 – 03).Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.3. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione altrattamento sanzionatorio e all’aumento di pena effettuato in ragione dellaritenuta recidiva, avendo fatto congruo riferimento ai “numerosissimi precedenti(e le recenti condanne) prevalentemente per reati contro il patrimonio”risultanti a carico dell’imputato, elementi dai quali ha tratto conseguenzeimprontate a logica ritenendo gli stessi significativi di una pericolosità evidentee attuale (v. pag. 6 della sentenza impugnata).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini