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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 35511/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 22.05.2025, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 11.09.2023, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 186 co. 2, lett. c) e 2 bis C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., deducendo in un unico motivo di ricorso violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte d'Appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi in questione, cosi come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti).

Attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (11.09.2023), ets consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (22.05.2025).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 22.05.2025, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 11.09.2023, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 186 co. 2, lett. c) e 2 bis C.d.S. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., deducendo in un unico motivo di ricorso violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte d'Appello. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, cosi come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (11.09.2023), ets consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (22.05.2025). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il P
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