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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03980/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 22.7.2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22.7.2021 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha confermato il quadro di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 per aver, in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA]Ignoti, con la sorella Alfia ed il di lei convivente [OSCURATO:PERSONA], detenuto, ceduto e alienato sostanze stupefacenti quali cocaina e crack all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, pur avendo sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella, meno afflittiva, dell'obbligo di presentazione alla PG.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie contestazioni ad un unico motivo di doglianza con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che nella valutazione del compendio indiziario, costituito da un'unica intercettazione ambientale, fossero state integralmente tralasciate le contestazioni difensive volte a fornire tutt'altra giustificazione delle condotte della donna, puntualmente riscontrate dal suo comportamento processuale, stante la collaborazione prestata in favore degli inquirenti, con conseguente violazione del diritto di difesa di chi si trovi ad essere destinatario fi una misura restrittiva della libertà personale.

Deduce che la sua presenza in sole due occasioni nell'appartamento asseritamente teatro di spaccio e la ricezione di denaro da parte di costei non consentisse di trarre alcuna conclusione diversa dalla mera connivenza, per avere assistito del tutto passivamente all'attività di detenzione e cessione posta in essere da altri soggetti, tenuto peraltro conto che non vi era alcun elemento dal quale desumere che il danaro a lei destinato fosse il provento di un'attività illecita e non invece una regolamentazione di conti con il Cannone con il quale aveva un rapporto parentale.

Evidenzia in ogni caso come dagli elementi raccolti in fase di indagine non emergesse alcun indizio che consentisse di delineare un contributo fattivo da costei apportato all'azione criminosa, nulla risultando su una sua implicazione, neppure a livello di alta probabilità, nella cessione, detenzione, occultamento o controllo della droga, o comunque ad agevolarne l'esecuzione o rafforzare il proposito delittuoso perseguito dal compagno considerato che il reato anche senza la sua presenza sarebbe stato ugualmente commesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure generiche che non si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dai giudici del riesame strettamente attinenti al compendio indiziario raccolto, deve essere dichiarato inammissibile.

Gli elementi valorizzati ai fini della gravità indiziaria dall'ordinanza impugnata vanno ben al di là dell'eccepita connivenza, delineando invece un contributo causale fattivo da parte dell'indagata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia pure promosso e diretto dal convivente della sorella.

Ove invero si consideri che la connivenza postula il mantenimento ad opera dell'agente di un comportamento meramente passivo, inidoneo cioè ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (ex multis Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 - dep. 07/12/2020, Abbate, Rv. 280244 Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010 - dep. 04/02/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649), la circostanza che l'indagata sia stata a seguito di un'intercettazione ambientale colta nell'atto di contare insieme 2 3, a [OSCURATO:PERSONA] il danaro all'interno dell'appartamento, adibito a sede dello smercio della droga, a lei destinato secondo specifici conteggi di dare-avere con costui, nonché di procedere alla ricognizione delle scorte di crack presenti nell'abitazione è elemento certamente idoneo a fondare sul piano del fumus, la partecipazione fattiva di costei alla detenzione e allo smercio della droga in concorso con gli altri coimputati.

Né il fatto che di tale conversazione la difesa abbia fornito una spiegazione alternativa relativamente alla provenienza del danaro, profilo questo che peraltro non intacca la partecipazione dell'indagata alla verifica del quantitativo dello stupefacente ancora presente in casa, elide la valenza indiziaria in termini di gravità della suddetta intercettazione, sulla quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti.

Peraltro, la difesa tralascia integralmente l'ulteriore elemento valorizzato dai giudici del riesame, costituito dalla presenza nell'appartamento, tratta dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, dell'indagata la notte in cui un avventore, ivi recatosi ad acquistare droga era deceduto sotto ai suoi occhi subito dopo aver assunto una dose di cocaina, elemento che invece si inserisce compiutamente nel quadro indiziario tratteggiato dal Tribunale etneo, venendo sottolineato come insieme a costei fosse presente, malgrado il fatto si fosse verificato in piena notte, oltre al marito, anche la figlioletta (essendo state entrambe riprese nel mentre a bordo di un auto rincasavano all'alba del mattino successivo): da tale fatto viene infatti desunto, con deduzione non manifestamente illogica, che l'intera famiglia traesse dall'attività criminosa la propria fonte di sostentamento.

Deve in conclusione essere ribadito che, come già reiteratamente affermato da questa Corte, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziano a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc.

Tiana, Rv. 255460).

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di C 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 22.7.2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22.7.2021 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha confermato il quadro di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 per aver, in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA]Ignoti, con la sorella Alfia ed il di lei convivente [OSCURATO:PERSONA], detenuto, ceduto e alienato sostanze stupefacenti quali cocaina e crack all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, pur avendo sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella, meno afflittiva, dell'obbligo di presentazione alla PG. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie contestazioni ad un unico motivo di doglianza con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che nella valutazione del compendio indiziario, costituito da un'unica intercettazione ambientale, fossero state integralmente tralasciate le contestazioni difensive volte a fornire tutt'altra giustificazione delle condotte della donna, puntualmente riscontrate dal suo comportamento processuale, stante la collaborazione prestata in favore degli inquirenti, con conseguente violazione del diritto di difesa di chi si trovi ad essere destinatario fi una misura restrittiva della libertà personale. Deduce che la sua presenza in sole due occasioni nell'appartamento asseritamente teatro di spaccio e la ricezione di denaro da parte di costei non consentisse di trarre alcuna conclusione diversa dalla mera connivenza, per avere assistito del tutto passivamente all'attività di detenzione e cessione posta in essere da altri soggetti, tenuto peraltro conto che non vi era alcun elemento dal quale desumere che il danaro a lei destinato fosse il provento di un'attività illecita e non invece una regolamentazione di conti con il Cannone con il quale aveva un rapporto parentale. Evidenzia in ogni caso come dagli elementi raccolti in fase di indagine non emergesse alcun indizio che consentisse di delineare un contributo fattivo da costei apportato all'azione criminosa, nulla risultando su una sua implicazione, neppure a livello di alta probabilità, nella cessione, detenzione, occultamento o controllo della droga, o comunque ad agevolarne l'esecuzione o rafforzare il proposito delittuoso perseguito dal compagno considerato che il reato anche senza la sua presenza sarebbe stato ugualmente commesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure generiche che non si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dai giudici del riesame strettamente attinenti al compendio indiziario raccolto, deve essere dichiarato inammissibile. Gli elementi valorizzati ai fini della gravità indiziaria dall'ordinanza impugnata vanno ben al di là dell'eccepita connivenza, delineando invece un contributo causale fattivo da parte dell'indagata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia pure promosso e diretto dal convivente della sorella. Ove invero si consideri che la connivenza postula il mantenimento ad opera dell'agente di un comportamento meramente passivo, inidoneo cioè ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (ex multis Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 - dep. 07/12/2020, Abbate, Rv. 280244 Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010 - dep. 04/02/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649), la circostanza che l'indagata sia stata a seguito di un'intercettazione ambientale colta nell'atto di contare insieme 2 3, a [OSCURATO:PERSONA] il danaro all'interno dell'appartamento, adibito a sede dello smercio della droga, a lei destinato secondo specifici conteggi di dare-avere con costui, nonché di procedere alla ricognizione delle scorte di crack presenti nell'abitazione è elemento certamente idoneo a fondare sul piano del fumus, la partecipazione fattiva di costei alla detenzione e allo smercio della droga in concorso con gli altri coimputati. Né il fatto che di tale conversazione la difesa abbia fornito una spiegazione alternativa relativamente alla provenienza del danaro, profilo questo che peraltro non intacca la partecipazione dell'indagata alla verifica del quantitativo dello stupefacente ancora presente in casa, elide la valenza indiziaria in termini di gravità della suddetta intercettazione, sulla quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. Peraltro, la difesa tralascia integralmente l'ulteriore elemento valorizzato dai giudici del riesame, costituito dalla presenza nell'appartamento, tratta dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, dell'indagata la notte in cui un avventore, ivi recatosi ad acquistare droga era deceduto sotto ai suoi occhi subito dopo aver assunto una dose di cocaina, elemento che invece si inserisce compiutamente nel quadro indiziario tratteggiato dal Tribunale etneo, venendo sottolineato come insieme a costei fosse presente, malgrado il fatto si fosse verificato in piena notte, oltre al marito, anche la figlioletta (essendo state entrambe riprese nel mentre a bordo di un auto rincasavano all'alba del mattino successivo): da tale fatto viene infatti desunto, con deduzione non manifestamente illogica, che l'intera famiglia traesse dall'attività criminosa la propria fonte di sostentamento. Deve in conclusione essere ribadito che, come già reiteratamente affermato da questa Corte, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziano a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Pm in proc. Tiana, Rv. 255460). Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende