CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 22059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27870-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 360/2017; [OSCURATO:PERSONA]. 1 d.P.R. nr. 58 del R.G.N.27870/2018 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione delle scale di accrescimento del F ondo S peciale A utoferrotranvieri per il periodo 1975-1988, senza applicazione del tetto massimo di cui all’art. 1 del D.P.R. nr. 58 del 1976; 2. controversa la misura del trattamento pensionistico dell’odierno controricorrente - iscritto al l’ INPDAI , con accredito di contributi pregressi versati presso altregestioni previdenziali, e poi transitato a ll’AGO, a se guito della soppressione dell’INPDAI- l a Corte territoriale ha escluso che opera sse il cd. «tetto»di cui all’art. 1 D.P.R. nr. 58 del 1976, perché relativo al caso diverso in cui i requisiti pensionistici si perfezionassero interamente nella gestione INPDAI; 3. n el caso di specie, invece, il lavoratore non aveva maturato nellagestione INPDAI i requisiti per il pensionamento e non erano stati raggiunti dal lavoratore i quarant'anni contributivi previsti dalle disposizioni sul tetto; 4. a vverso tale sentenza ricorre l'INPS con un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il pensionato; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.[OSCURATO:PERSONA]: 6. c on l'unico motivo , l’INPS deduce la violazione del D.P.R. nr. 58 del 1970, art. 1,della legge n r . 44 del 1973 , art. 5 , edella legge n r . 289 del 2002, art. 42, per non avere la C orte territoriale applicato il limite massimo (previsto per le pensioni INPDAI spettanti a chi è sempre stato dirigente presso quella gestione) nel caso, come quello di specie, in cui l ’assicurato , maturato un periodo di contribuzione presso il [OSCURATO:PERSONA], era poi transitato all’I NPDAI , successivamente confluito in AGO, dove percepi va il trattamento pensionistico; 7. per l’INPS, la norma che prevede il « tetto » pensionistico è volta ad evitare la corresponsione di pensioni più elevat e in favore di chi haavuto posizioni non dirigenzial i in altr e gestione (e poi è transitato in INPDAI) rispetto a chi, invece, è sempre stato iscritto all’INPDAI come dirigente; 8. il motivo è fondato; 9. la questione devoluta alla Corte è già stata esaminata da Cass. nr. 30260 del 2022che, ponendosi sulla scia di Cass.nr. 2415 del 2012 e di Cass. nr. 13980 del 2018, ha osservato come «il tetto di cui alle richiamate norme è previsto anche per chi accede alla pensione dopo la soppressione INPDAI»; 10.l’art. 1 del d.P.R. nr. 58 del 1976, nella parte di rilievo, stabilisce che l'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà all'art. 5 della legge nr. 44 del 1973 (che consente la v alutazione delle anzianità contributive maturare anche p resso ordinamenti previdenziali diversi) non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI; 11.per la Corte, l'applicazione del limite di cui all'art. 1 del d.P.R. nr. 58 del 1976 anche al caso di specie consegue alla previsione legislativa secondo cui, ai sensi dell'art. 42 della legge nr.289 del 2002 (che ha disciplinato la c onfluenza dell'INPDAI nell'INPS),la liquidazione della pensione spettante a coloro i quali siano transitati dall'INPDAIall’A.G.O. avviene pro quota. Il richiamo alla disciplina già regolatrice dell’INPDAI al fine di quantificare la quota afferente alla contribuzione accreditata fino alla soppressione dell'ente « porta con sé l'applicazione del tetto»; 12. al precedente indicato , da intendersi qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , va data continuità in questa sede; 13.può solo aggiungersi che , anche in relazione al presente giudizio, la sentenza impugnata ha ritenuto in diritto che il tettomassimo INPDAI è applicabile solo se considerato « quale limite»in presenza di 40 anni di contributi . Ha , però , motivato per relationem, richiamando un proprio ma diverso precedente in cuiera stato accertato, in fatto, che il tetto era stato applicato dall’Inps a seguito del raffront o tra quanto erogabile in base alla gestione INPDAIe quanto liquidabile in base al sistema AGO a parità di anzianità contributiva trentennale e non invece in relazione all'anzianità contributiva massima (quarantennale); 14.nella sentenza impugnata tale accertamento (in ordine al tetto massimo applicato) è mancato, né la C orte territoriale ha in alcun modo evidenziato l'identità dei fatti alla base del caso sub judice con quello oggetto del suo precedente richiamato; l'INPS, anzi, contesta espressamente che è stato applicato un tetto inferiore a quello massimo, in quanto il tetto massimo calcolato sui 40 anni di contribuzione sarebbeinferiore all'importo riconosciuto dalla sentenza (sicché il tetto non sembrerebbe neppure esserestato applicato);15.per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l a regolazione dellespese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di