CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione e furto. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha correttamente escluso la speciale tenuità del danno sulla base del valore economico e della natura del bene oggetto delle condotte criminose, nonché del pregiudizio non lieve patito dalla persona offesa; Considerato che la doglianza inerente all'eccessività della pena inflitta, peraltro solo enunciata nel titolo del motivo di impugnazione, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondata, essendo stata la sanzione fissata in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2