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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26864/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MONTORO SUPERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Montoro ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata è manifestamente infondato atteso che il Giudice di pace ha fornito adeguata motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione, cosicché il motivo risulta anche generico; - che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché volti a sollevare censure attinenti al merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MONTORO SUPERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Montoro ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata è manifestamente infondato atteso che il Giudice di pace ha fornito adeguata motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione, cosicché il motivo risulta anche generico; - che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché volti a sollevare censure attinenti al merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris