Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26119/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro3420 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 18/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 515/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/20261.

Con sentenza n. 166/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevarespinto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva impugnato leordinanze ingiunzione n. 25 AT/21 – prot. 7907 e n. 25 bisAT/21 – prot. 7908, emesse dall’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di [OSCURATO:PERSONA]-Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali gli era statoingiunto, nella sua qualità di legale rappresentante dellasuddetta società e quale obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 L.689/1981, il pagamento della somma di € 41.000,00 a titolo disanzioni amministrative per una serie di violazioni, riferite adiversi lavoratori.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTorino ha respinto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nella duplicequalità suddetta contro la sentenza sopra indicata.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale – riferiti: ildettaglio delle violazioni contestate; lo svolgimento del primogrado del giudizio e le argomentazioni sulla base delle quali ilTribunale aveva respinto il ricorso – riteneva infondato il primomotivo d’appello con il quale si deduceva la nullità dellasentenza per non aver esaminato la domanda di nullità delleordinanze ingiunzione opposte per mancanza di motivazionesulla natura subordinata dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eHoufkova e sulle ragioni della concreta determinazione dellasanzione rispetto ai criteri legali di graduazione previsti dall’art.11 L. n. 689/1981.4.

Disattendeva, altresì, il secondo motivo con il quale sisosteneva che il Tribunale, con riferimento alla naturasubordinata del rapporto tra la società e la [OSCURATO:PERSONA], avesseNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026valutato in modo erroneo il materiale probatorio ed avesseomesso di fornire idonea motivazione.5.

Giudicava infondato il terzo motivo con il quale sideduceva che il Tribunale avesse erroneamente valutato lerisultanze istruttorie relative al rapporto di lavoro intercorso conla [OSCURATO:PERSONA] e non avesse sul punto motivato, omettendo diconsiderare i rapporti allora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](odontotecnico, che aveva fatto al primo un prestito per l’avviodell’attività in cambio dell’utilizzo gratuito della struttura),all’epoca fidanzato e convivente della [OSCURATO:PERSONA], rapporti che trai due successivamente erano mutati, dando luogo anche astrascichi giudiziari e a cui era seguito il licenziamento dellaHoufkova nel luglio del 2019.

Inoltre, secondo l’appellante, ilTribunale non aveva tenuto conto della contraddittorietà delledichiarazioni rese dalla lavoratrice il 16.1.2019 e il 30.9.2019 inmerito all’inizio del rapporto di lavoro e all’orario osservato.Infine, sempre con il medesimo motivo, si deduceva che,diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il teste Pagliaronon aveva confermato quanto riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] perchénulla riferiva sulla continuativa presenza della lavoratrice.6.

Riteneva infondato anche il quarto motivo con il quale sisosteneva l’erronea valutazione delle prove in relazione allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo settembre 2017-marzo2018, poiché basata sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inutilizzabili in quanto non confermate in sedeprocessuale ed in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era inattendibile econtradditoria, e non riscontrate dalle deposizioni né di Nigro nédi Belotti, ed inoltre in quanto smentite dalla [OSCURATO:PERSONA] sentita nelcorso del giudizio e dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l’appellante lasentenza era erronea anche per avere confermato la sanzioneNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026con riferimento a tutto marzo 2018, anche se dal 12.1.2018VI.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva ufficializzato il rapporto di lavoro versandoi contributi secondo le regole del lavoro accessorio ex artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015.7.

Respingeva, inoltre, il quinto motivo a mezzo del qualesi sosteneva l’erronea valutazione delle prove in merito all’orariodi lavoro di Ragucci, essendosi il Tribunale basato sulledichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice in giudizio.8.

Per la Corte, infine, era infondato il sesto motivo con cuisi sosteneva che il Tribunale avesse omesso di motivare oavesse motivato in modo contraddittorio in relazione allacongruità delle sanzioni inflitte in riferimento ai criteri previstidall’art. 11 L. n. 689/1981, senza considerare la tenuità delleinfrazioni, la condizione soggettiva del trasgressore e lamodestia dei redditi dell’impugnante a fronte della gravositàdella sanzione e della modestia dei fatti contestati.9.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. e MASSANODavide hanno proposto ricorso per cassazione affidato a ottomotivi.10.

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]-Alessandria con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.

“Violazione o falsa applicazione dell’art.18 L. 689 del 1981 avendo il provvedimento impugnatodisconosciuto la lesione del diritto di difesa per denegatoaccesso agli accertamenti ispettivi prodromici a ordinanzaNum ero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Numero sezionale 342i0n/2g02i6unzione e verbale di accertamento dell’ITL entrambDia ctaa rpeunbtbil icazione 02/10/2026di motivazione in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]”.2.

Con il secondo motivo denunciano ex art. 360, comma1, n. 5), c.p.c.

“vizio motivazionale della sentenza impugnata,nella parte in cui non ha giustificato il rigetto dell’opposizioneall’ordinanza-ingiunzione proposta per difetto di motivazione”.3.

Con il terzo motivo denunciano ex art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222cod. civ. in tema di scelta e ponderazione dei parametrinormativi di individuazione della natura subordinata oautonoma del rapporto con [OSCURATO:PERSONA]”.4.

Con il quarto motivo denunciano ex art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c. un “ragionamento presuntivo errato per denegatavalutazione di dati decisivi per il giudizio costituenti indici ocriteri sussidiari escludenti la subordinazione di WollernèHorvat”.5.

I primi quattro motivi di ricorso, da esaminarecongiuntamente per connessione (essendo tutti riferiti allaposizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]), sono inammissibili.6.

Più in particolare, in relazione al secondo motivo, occorrericordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeche impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,Numero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile” (così nel §

10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024,n. 5792).7.

Dunque, il preteso “vizio motivazionale” denunciato contale censura in chiave di “motivazione apparente” e, nelcontempo, “perplessa” anzitutto doveva essere fatto valere inbase al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.,deducendo la nullità della sentenza per tali vizi, non già conquello di cui al n. 5) del medesimo comma.7.1.

In ogni caso, nel secondo motivo i ricorrenti non siconfrontano assolutamente con l’estesa motivazioneeffettivamente resa dalla Corte distrettuale per giudicareinfondato il primo motivo d’appello degli attuali ricorrenti (soprariferito al §

3. della narrativa).Più nello specifico, la Corte, dopo aver giudicato nonpertinente il richiamo dell’appellante all’obbligo dellamotivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall’art.3 L. 241/1990, ed aver richiamato taluni precedenti dilegittimità in tema di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, haritenuto che, in ogni caso, i vizi di motivazione di tale ordinanzanon comportano la nullità del provvedimento e che comunquele ordinanze-ingiunzione nella specie opposte eranocongruamente motivate, poiché indicano, con riferimento aciascuna delle violazioni contestate, la norma applicabile e lesanzioni (comprese tra un minimo e un massimo) da essaNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026previste e la pena concretamente irrogata (v. in extenso pagg.5-7 della decisione gravata).8.

Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivopure proposto ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Invero, nella rubrica di tale censura è denunciato un“ragionamento presuntivo errato” salvo piuttosto assumeregenericamente nel suo svolgimento una “motivazione apparentee perplessa” (v. pag. 10 del ricorso).Comunque, anche in questa censura i ricorrenti nonconsiderano assolutamente la diffusa motivazione resa dallaCorte d’appello per disattendere, questa volta, il secondo motivod’appello appunto “con riferimento alla natura subordinata delrapporto tra la società e la [OSCURATO:PERSONA]” (v. in extenso pagg. 7-9della sua sentenza).9.

Parimenti inammissibile è il primo motivo.10.

I ricorrenti vi sostengono la “violazione o falsaapplicazione dell’art. 18 L. 689 del 1981”, anche sull’assunto diun “denegato accesso agli accertamenti ispettivi svolti,costituente un’anomalia tale da impedire agli esponenti di poterapprontare una pertinente e puntuale difesa relativa allaposizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, richiamando inproposito (senza trascriverla) la “pag. 5 del ricorso in appello”(v. pag. 5 del ricorso per cassazione).Sennonché, dalla pag. 5 del ricorso in appello (e per laverità anche da altri punti del medesimo atto) non emerge ilbenché minimo cenno ad un “denegato accesso agliaccertamenti ispettivi svolti”, in relazione alla posizione di dettalavoratrice, di talché la censura risulta inammissibile per novitàNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026della questione posta ( Cass. n. 20694/2018, Cass. n.15430/2018) .Devesi ulteriormente rilevare che in quella parte dell’atto digravame veniva piuttosto formulato il primo motivo d’appellonei termini correttamente riassunti dalla Corte distrettuale (apag. 5 della propria sentenza): motivo sul quale, in disparte ilrilievo che non vi veniva dedotta la violazione dell’art. 18 l. n.689/1981, la stessa Corte si è certamente espressa con unaserie di argomentazioni, come già notato, ignorate dairicorrenti.11.

Pure è inammissibile il terzo motivo di ricorso.12.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche a Sezioni, sono inammissibili censureche, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradanoin realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, cosìtravalicando “dal modello legale di denuncia di un vizioriconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presuppostouna diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (Cass.sez. un. n. 34476/2019; conf.

Cass. sez. un. n. 33373/2019;Cass. sez. un. n. 25950/2020).13.

Orbene, in tale motivo, i ricorrenti, in chiave diviolazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in realtà propongonoappunto una propria diversa valutazione delle risultanzeNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026processuali, come risulta chiaramente dallo svolgimento di talecensura (v. pagg. 8-10 del ricorso).14.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c. la “violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.commessa elevando al rango di prova decisiva dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] contraddette da preesistenti dichiarazionidella stessa il cui contenuto informativo è stato erroneamentepercepito dalla Corte di Appello”.15.

Con il sesto motivo denunciano ex art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c. una “motivazione giudiziale illogica e contraddittoriaomissiva di fatti decisivi che se considerati avrebberodeterminato l’oggettiva svalutazione della prova posta a basedella sanzione inflitta per irregolarità di rapporti lavorativiintercorsi con [OSCURATO:PERSONA]”.16.

Tali due motivi, che possono essere congiuntamenteesaminati siccome entrambi relativi alla posizione dell’altralavoratrice [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili.17.

Per ambedue le censure vale richiamare i principi didiritto sopra esposti nel §

12. di questa ordinanza, perché anchein esse i ricorrenti sollecitano una rivisitazione delle emergenzeprobatorie (v. pagg. 11-15 del ricorso), contrappostaall’apprezzamento delle “risultanze istruttorie relative alrapporto di lavoro intercorso con la [OSCURATO:PERSONA]” che la Corte dimerito ha operato nel disattendere il terzo motivo d’appello (v.pagg. 9-12 della sua sentenza).Tali censure, peraltro, non risultano di nuovo aderenti alragionamento decisorio in proposito svolto dalla Corteterritoriale.

Questa, difatti, non solo ha motivatamente esclusoNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026la contraddittorietà delle dichiarazioni nel tempo rese dallasuddetta lavoratrice in sede ispettiva, ma, diversamente daquanto ora sostenuto dai ricorrenti, non ha elevato “al rango diprova decisiva” tali complessive dichiarazioni, ma, a “confermadell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA]”, haconsiderato anche “la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttoresanitario da giugno 2017” (v. pag. 12 dell’impugnata sentenza).18.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ex art.360, comma 1, n. 4), c.p.c. la “violazione degli artt. 115, 116c.p.c. commessa travisando i contenuti informativioggettivamente risultanti dal materiale probatorio relativo alrapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”.19.

Anche tale motivo è inammissibile risolvendosi in unanon consentita critica dell’apprezzamento probatorio dellerisultanze processuali, diffusamente e motivatamente espressodalla Corte d’appello nel disattendere il quarto motivo digravame degli attuali ricorrenti (v. pagg. 12-15 della suasentenza).In particolare, diversamente da quanto sostenuto dairicorrenti, la Corte territoriale ha senz’altro considerato che “laCerruti, sentita come testimone, ha affermato di avere iniziatoa lavorare per [OSCURATO:SOCIETA] nel gennaio 2018”; tuttavia hagiudicato tale deposizione inattendibile, in tal sensoconsiderando non solo le dichiarazioni in senso contrario dellaHoufkova (cui pure si riferiscono ora i ricorrenti a pag. 16 delricorso insieme a quelle di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche quellerese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal testémenzionato [OSCURATO:PERSONA], notando, inoltre, che “la [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], abbia reso dichiarazioni diNum ero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Numero sezionale 342c0/o20n26tenuto opposto per non nuocere al proprio attuale Ddaattao rpeu bdbil icazione 02/10/2026lavoro”.20.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c. la “violazione o falsa applicazione dell’art.11 della legge n. 689 del 1981 per omessa applicazione deiparametri di definizione della gravità della violazione”.21.

Tale motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.22.

In primo luogo, i ricorrenti prendono in considerazionesolo una parte della motivazione espressa dalla Corte di meritoper respingere il sesto motivo d’appello, e, per la precisione,solo quella presente a pag. 18, primo cpv., della sua sentenza(v. pag. 17 del ricorso per cassazione).Non considerano, quindi, i ricorrenti che la stessa Corteaveva confermato anzitutto che “i fatti contestati (ed accertati)sono tutt’altro che modesti, riguardando le posizioni di piùlavoratori e, per alcuni di questi, lunghi periodi”.Inoltre, nel giudicare congrua la determinazione dellesanzioni operata dall’[OSCURATO:PERSONA] aveva “considerato che:- l’infedele registrazione sul LUL delle prestazioni di lavorodi [OSCURATO:PERSONA] si è protratto per un lungo periodo (16.1.2018-2.7.2019), superiore ai 12 mesi, quindi la sanzione di euro2.800 si pone correttamente tra il minimo di euro 1.000 e ilmassimo di euro 6.000 previsti dall’art. 30 D.L. 112/2009 conv.in L. 133/2008; lo stesso per quella relativa alle prestazioni dilavoro di Ragucci, che si è verificata nel più breve periodo16.1.2018-2.7.2019, punibile, ai sensi dell’art. 39 cit., tra ilminimo di euro 150 e il massimo di euro 1.500, e concretamenteNum ero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Numero sezionale 342s0/a20n26zionata con euro 400; …” (così tra la pag. 17 e l’inizDioa dtai ppuabgb.l icazione 02/10/202618 dell’impugnata sentenza).22.1.

In secondo luogo, i ricorrenti censurano la decisionesul punto a mezzo di deduzioni in parte essenzialmenteriproduttive del contenuto dell’analogo sesto motivo d’appello,disattese motivatamente dalla Corte distrettuale, e in altra partedel tutto ininfluenti ai fini della dedotta violazione o falsaapplicazione dell’art. 11 l. n. 689/1981 circa i “Criteri perl’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, come èper l’assunto “che il sig. [OSCURATO:PERSONA] … ha sempre negato ognititolarità soggettiva del rapporto di lavoro con la WOLLERNE’ …”;assunto, peraltro, del quale in precedenza, come si è visto, laCorte aveva escluso la validità.23.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro3420 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 18/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 515/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/20261. Con sentenza n. 166/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevarespinto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva impugnato leordinanze ingiunzione n. 25 AT/21 – prot. 7907 e n. 25 bisAT/21 – prot. 7908, emesse dall’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di [OSCURATO:PERSONA]-Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali gli era statoingiunto, nella sua qualità di legale rappresentante dellasuddetta società e quale obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 L.689/1981, il pagamento della somma di € 41.000,00 a titolo disanzioni amministrative per una serie di violazioni, riferite adiversi lavoratori.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTorino ha respinto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nella duplicequalità suddetta contro la sentenza sopra indicata.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale – riferiti: ildettaglio delle violazioni contestate; lo svolgimento del primogrado del giudizio e le argomentazioni sulla base delle quali ilTribunale aveva respinto il ricorso – riteneva infondato il primomotivo d’appello con il quale si deduceva la nullità dellasentenza per non aver esaminato la domanda di nullità delleordinanze ingiunzione opposte per mancanza di motivazionesulla natura subordinata dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eHoufkova e sulle ragioni della concreta determinazione dellasanzione rispetto ai criteri legali di graduazione previsti dall’art.11 L. n. 689/1981.4. Disattendeva, altresì, il secondo motivo con il quale sisosteneva che il Tribunale, con riferimento alla naturasubordinata del rapporto tra la società e la [OSCURATO:PERSONA], avesseNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026valutato in modo erroneo il materiale probatorio ed avesseomesso di fornire idonea motivazione.5. Giudicava infondato il terzo motivo con il quale sideduceva che il Tribunale avesse erroneamente valutato lerisultanze istruttorie relative al rapporto di lavoro intercorso conla [OSCURATO:PERSONA] e non avesse sul punto motivato, omettendo diconsiderare i rapporti allora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](odontotecnico, che aveva fatto al primo un prestito per l’avviodell’attività in cambio dell’utilizzo gratuito della struttura),all’epoca fidanzato e convivente della [OSCURATO:PERSONA], rapporti che trai due successivamente erano mutati, dando luogo anche astrascichi giudiziari e a cui era seguito il licenziamento dellaHoufkova nel luglio del 2019. Inoltre, secondo l’appellante, ilTribunale non aveva tenuto conto della contraddittorietà delledichiarazioni rese dalla lavoratrice il 16.1.2019 e il 30.9.2019 inmerito all’inizio del rapporto di lavoro e all’orario osservato.Infine, sempre con il medesimo motivo, si deduceva che,diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il teste Pagliaronon aveva confermato quanto riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] perchénulla riferiva sulla continuativa presenza della lavoratrice.6. Riteneva infondato anche il quarto motivo con il quale sisosteneva l’erronea valutazione delle prove in relazione allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo settembre 2017-marzo2018, poiché basata sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inutilizzabili in quanto non confermate in sedeprocessuale ed in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era inattendibile econtradditoria, e non riscontrate dalle deposizioni né di Nigro nédi Belotti, ed inoltre in quanto smentite dalla [OSCURATO:PERSONA] sentita nelcorso del giudizio e dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’appellante lasentenza era erronea anche per avere confermato la sanzioneNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026con riferimento a tutto marzo 2018, anche se dal 12.1.2018VI.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva ufficializzato il rapporto di lavoro versandoi contributi secondo le regole del lavoro accessorio ex artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015.7. Respingeva, inoltre, il quinto motivo a mezzo del qualesi sosteneva l’erronea valutazione delle prove in merito all’orariodi lavoro di Ragucci, essendosi il Tribunale basato sulledichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice in giudizio.8. Per la Corte, infine, era infondato il sesto motivo con cuisi sosteneva che il Tribunale avesse omesso di motivare oavesse motivato in modo contraddittorio in relazione allacongruità delle sanzioni inflitte in riferimento ai criteri previstidall’art. 11 L. n. 689/1981, senza considerare la tenuità delleinfrazioni, la condizione soggettiva del trasgressore e lamodestia dei redditi dell’impugnante a fronte della gravositàdella sanzione e della modestia dei fatti contestati.9. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. e MASSANODavide hanno proposto ricorso per cassazione affidato a ottomotivi.10. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA]-Alessandria con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c. “Violazione o falsa applicazione dell’art.18 L. 689 del 1981 avendo il provvedimento impugnatodisconosciuto la lesione del diritto di difesa per denegatoaccesso agli accertamenti ispettivi prodromici a ordinanzaNum ero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Numero sezionale 342i0n/2g02i6unzione e verbale di accertamento dell’ITL entrambDia ctaa rpeunbtbil icazione 02/10/2026di motivazione in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]”.2. Con il secondo motivo denunciano ex art. 360, comma1, n. 5), c.p.c. “vizio motivazionale della sentenza impugnata,nella parte in cui non ha giustificato il rigetto dell’opposizioneall’ordinanza-ingiunzione proposta per difetto di motivazione”.3. Con il terzo motivo denunciano ex art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222cod. civ. in tema di scelta e ponderazione dei parametrinormativi di individuazione della natura subordinata oautonoma del rapporto con [OSCURATO:PERSONA]”.4. Con il quarto motivo denunciano ex art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c. un “ragionamento presuntivo errato per denegatavalutazione di dati decisivi per il giudizio costituenti indici ocriteri sussidiari escludenti la subordinazione di WollernèHorvat”.5. I primi quattro motivi di ricorso, da esaminarecongiuntamente per connessione (essendo tutti riferiti allaposizione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]), sono inammissibili.6. Più in particolare, in relazione al secondo motivo, occorrericordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeche impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,Numero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile” (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024,n. 5792).7. Dunque, il preteso “vizio motivazionale” denunciato contale censura in chiave di “motivazione apparente” e, nelcontempo, “perplessa” anzitutto doveva essere fatto valere inbase al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.,deducendo la nullità della sentenza per tali vizi, non già conquello di cui al n. 5) del medesimo comma.7.1. In ogni caso, nel secondo motivo i ricorrenti non siconfrontano assolutamente con l’estesa motivazioneeffettivamente resa dalla Corte distrettuale per giudicareinfondato il primo motivo d’appello degli attuali ricorrenti (soprariferito al § 3. della narrativa).Più nello specifico, la Corte, dopo aver giudicato nonpertinente il richiamo dell’appellante all’obbligo dellamotivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall’art.3 L. 241/1990, ed aver richiamato taluni precedenti dilegittimità in tema di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, haritenuto che, in ogni caso, i vizi di motivazione di tale ordinanzanon comportano la nullità del provvedimento e che comunquele ordinanze-ingiunzione nella specie opposte eranocongruamente motivate, poiché indicano, con riferimento aciascuna delle violazioni contestate, la norma applicabile e lesanzioni (comprese tra un minimo e un massimo) da essaNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026previste e la pena concretamente irrogata (v. in extenso pagg.5-7 della decisione gravata).8. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivopure proposto ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Invero, nella rubrica di tale censura è denunciato un“ragionamento presuntivo errato” salvo piuttosto assumeregenericamente nel suo svolgimento una “motivazione apparentee perplessa” (v. pag. 10 del ricorso).Comunque, anche in questa censura i ricorrenti nonconsiderano assolutamente la diffusa motivazione resa dallaCorte d’appello per disattendere, questa volta, il secondo motivod’appello appunto “con riferimento alla natura subordinata delrapporto tra la società e la [OSCURATO:PERSONA]” (v. in extenso pagg. 7-9della sua sentenza).9. Parimenti inammissibile è il primo motivo.10. I ricorrenti vi sostengono la “violazione o falsaapplicazione dell’art. 18 L. 689 del 1981”, anche sull’assunto diun “denegato accesso agli accertamenti ispettivi svolti,costituente un’anomalia tale da impedire agli esponenti di poterapprontare una pertinente e puntuale difesa relativa allaposizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, richiamando inproposito (senza trascriverla) la “pag. 5 del ricorso in appello”(v. pag. 5 del ricorso per cassazione).Sennonché, dalla pag. 5 del ricorso in appello (e per laverità anche da altri punti del medesimo atto) non emerge ilbenché minimo cenno ad un “denegato accesso agliaccertamenti ispettivi svolti”, in relazione alla posizione di dettalavoratrice, di talché la censura risulta inammissibile per novitàNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026della questione posta ( Cass. n. 20694/2018, Cass. n.15430/2018) .Devesi ulteriormente rilevare che in quella parte dell’atto digravame veniva piuttosto formulato il primo motivo d’appellonei termini correttamente riassunti dalla Corte distrettuale (apag. 5 della propria sentenza): motivo sul quale, in disparte ilrilievo che non vi veniva dedotta la violazione dell’art. 18 l. n.689/1981, la stessa Corte si è certamente espressa con unaserie di argomentazioni, come già notato, ignorate dairicorrenti.11. Pure è inammissibile il terzo motivo di ricorso.12. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,più volte espresso anche a Sezioni, sono inammissibili censureche, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradanoin realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, cosìtravalicando “dal modello legale di denuncia di un vizioriconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presuppostouna diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (Cass.sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez. un. n. 33373/2019;Cass. sez. un. n. 25950/2020).13. Orbene, in tale motivo, i ricorrenti, in chiave diviolazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in realtà propongonoappunto una propria diversa valutazione delle risultanzeNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026processuali, come risulta chiaramente dallo svolgimento di talecensura (v. pagg. 8-10 del ricorso).14. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c. la “violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.commessa elevando al rango di prova decisiva dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] contraddette da preesistenti dichiarazionidella stessa il cui contenuto informativo è stato erroneamentepercepito dalla Corte di Appello”.15. Con il sesto motivo denunciano ex art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c. una “motivazione giudiziale illogica e contraddittoriaomissiva di fatti decisivi che se considerati avrebberodeterminato l’oggettiva svalutazione della prova posta a basedella sanzione inflitta per irregolarità di rapporti lavorativiintercorsi con [OSCURATO:PERSONA]”.16. Tali due motivi, che possono essere congiuntamenteesaminati siccome entrambi relativi alla posizione dell’altralavoratrice [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili.17. Per ambedue le censure vale richiamare i principi didiritto sopra esposti nel § 12. di questa ordinanza, perché anchein esse i ricorrenti sollecitano una rivisitazione delle emergenzeprobatorie (v. pagg. 11-15 del ricorso), contrappostaall’apprezzamento delle “risultanze istruttorie relative alrapporto di lavoro intercorso con la [OSCURATO:PERSONA]” che la Corte dimerito ha operato nel disattendere il terzo motivo d’appello (v.pagg. 9-12 della sua sentenza).Tali censure, peraltro, non risultano di nuovo aderenti alragionamento decisorio in proposito svolto dalla Corteterritoriale. Questa, difatti, non solo ha motivatamente esclusoNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026la contraddittorietà delle dichiarazioni nel tempo rese dallasuddetta lavoratrice in sede ispettiva, ma, diversamente daquanto ora sostenuto dai ricorrenti, non ha elevato “al rango diprova decisiva” tali complessive dichiarazioni, ma, a “confermadell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA]”, haconsiderato anche “la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttoresanitario da giugno 2017” (v. pag. 12 dell’impugnata sentenza).18. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ex art.360, comma 1, n. 4), c.p.c. la “violazione degli artt. 115, 116c.p.c. commessa travisando i contenuti informativioggettivamente risultanti dal materiale probatorio relativo alrapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”.19. Anche tale motivo è inammissibile risolvendosi in unanon consentita critica dell’apprezzamento probatorio dellerisultanze processuali, diffusamente e motivatamente espressodalla Corte d’appello nel disattendere il quarto motivo digravame degli attuali ricorrenti (v. pagg. 12-15 della suasentenza).In particolare, diversamente da quanto sostenuto dairicorrenti, la Corte territoriale ha senz’altro considerato che “laCerruti, sentita come testimone, ha affermato di avere iniziatoa lavorare per [OSCURATO:SOCIETA] nel gennaio 2018”; tuttavia hagiudicato tale deposizione inattendibile, in tal sensoconsiderando non solo le dichiarazioni in senso contrario dellaHoufkova (cui pure si riferiscono ora i ricorrenti a pag. 16 delricorso insieme a quelle di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche quellerese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal testémenzionato [OSCURATO:PERSONA], notando, inoltre, che “la [OSCURATO:PERSONA],dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], abbia reso dichiarazioni diNum ero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Numero sezionale 342c0/o20n26tenuto opposto per non nuocere al proprio attuale Ddaattao rpeu bdbil icazione 02/10/2026lavoro”.20. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c. la “violazione o falsa applicazione dell’art.11 della legge n. 689 del 1981 per omessa applicazione deiparametri di definizione della gravità della violazione”.21. Tale motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.22. In primo luogo, i ricorrenti prendono in considerazionesolo una parte della motivazione espressa dalla Corte di meritoper respingere il sesto motivo d’appello, e, per la precisione,solo quella presente a pag. 18, primo cpv., della sua sentenza(v. pag. 17 del ricorso per cassazione).Non considerano, quindi, i ricorrenti che la stessa Corteaveva confermato anzitutto che “i fatti contestati (ed accertati)sono tutt’altro che modesti, riguardando le posizioni di piùlavoratori e, per alcuni di questi, lunghi periodi”.Inoltre, nel giudicare congrua la determinazione dellesanzioni operata dall’[OSCURATO:PERSONA] aveva “considerato che:- l’infedele registrazione sul LUL delle prestazioni di lavorodi [OSCURATO:PERSONA] si è protratto per un lungo periodo (16.1.2018-2.7.2019), superiore ai 12 mesi, quindi la sanzione di euro2.800 si pone correttamente tra il minimo di euro 1.000 e ilmassimo di euro 6.000 previsti dall’art. 30 D.L. 112/2009 conv.in L. 133/2008; lo stesso per quella relativa alle prestazioni dilavoro di Ragucci, che si è verificata nel più breve periodo16.1.2018-2.7.2019, punibile, ai sensi dell’art. 39 cit., tra ilminimo di euro 150 e il massimo di euro 1.500, e concretamenteNum ero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Numero sezionale 342s0/a20n26zionata con euro 400; …” (così tra la pag. 17 e l’inizDioa dtai ppuabgb.l icazione 02/10/202618 dell’impugnata sentenza).22.1. In secondo luogo, i ricorrenti censurano la decisionesul punto a mezzo di deduzioni in parte essenzialmenteriproduttive del contenuto dell’analogo sesto motivo d’appello,disattese motivatamente dalla Corte distrettuale, e in altra partedel tutto ininfluenti ai fini della dedotta violazione o falsaapplicazione dell’art. 11 l. n. 689/1981 circa i “Criteri perl’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, come èper l’assunto “che il sig. [OSCURATO:PERSONA] … ha sempre negato ognititolarità soggettiva del rapporto di lavoro con la WOLLERNE’ …”;assunto, peraltro, del quale in precedenza, come si è visto, laCorte aveva escluso la validità.23. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 14764/2023 Numero di raccolta generale 26119/2026Num ero sezionale 3420/2026 Data pubblicazione 02/10/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta