CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 13822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocatoANTON [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege- controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.2190/2026, depositata il 2 febbraio 2026;Numero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto:a) la correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. dell’ordinanza n.2190/26, con la quale la Corte ha liquidato le spese in euro 16.000 percompensi, a fronte di una controversia avente valore di euro 5.203,00,rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, segnalandoche la liquidazione effettuata eccede di oltre tre volte il massimo tabellareprevisto dai parametri forensi (euro 4.623,00), senza alcuna motivazionein ordine alla scelta dello scaglione, all’applicazione di aumenti o alladeroga ai limiti minimi e massimi, apparendo pertanto riconducibile a unerrore materiale, consistente nell’aggiunta al numero esatto di uno zero;b) in subordine, la modifica della liquidazione previa espressa motivazionesui criteri adottati, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza incideresul merito della decisione.2. Con decreto del Presidente titolare del 12 febbraio 2026, rilevato che ilprovvedimento impugnato presenta un possibile errore materiale o dicalcolo ai sensi dell’art. 287 c.p.c., anche alla luce delle circostanzerappresentate dalla parte interessata con atto del 10 febbraio 2026, èstata ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 391-bis c.p.c.ed è stato disposto procedimento per la correzione dell’errore materiale odi calcolo, con attribuzione di un nuovo e autonomo numero di registrogenerale.Considerato che:Effettivamente è stata disposta la condanna a rifondere spese processualinella misura di euro 16.000 per compensi, anziché di euro 1.600, per diun evidente errore materiale di battitura. P.Q.MNumero registro generale 3414/2026Numero sezionale 1673/2026Numero di raccolta generale 13822/2026Data pubblicazione 12/05/2026accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone ad ognieffetto di legge che, nell’ordinanza n. 2190/26, laddove è indicato«che liquida in euro 16.000 per compensi», sia corretto in «che liquida ineuro 1.600 per compensi».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi