Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 16843/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

4 ORDINANZA sul ricorso 6800/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già [OSCURATO:PERSONA] n.3 di Catania, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.

13. Martini n.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - PG24-'1, contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 1496/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, riformando la contraria decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione della locale [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:PERSONA] al fine del pagamento dell' indennità integrativa prevista dalla L. reg.

Sicilia 5 giugno 1989, n. 12 in favore degli allevatori obbligati all'abbattimento dei capi infetti, ritenendo infondato, alla luce della considerazione che «il meccanismo delineato dalla legge - complessivamente e logicamente considerato - porti ad individuare il soggetto passivo dell'obbligo di corrispondere l'indennità in oggetto nell'unità sanitaria locale», l'eccepito difetto di legittimazione fatto valere dall'opponente sul rilievo che, nella specie, soggetto obbligato fosse l'[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità; ad avviso della Corte territoriale, l'[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità della Regione Sicilia è soltanto l'ente finanziatore dell'azienda sanitaria, nel rapporto interno tra i due soggetti pubblici, con sua conseguente estraneità nel rapporto esterno tra l'allevatore e l'azienda sanitaria.

Inoltre, la Corte di merito ha respinto l'argomento dell'Azienda sanitaria secondo il quale la misura prevista dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale n. 19/2005 costituiva un aiuto di Stato a cui non poteva essere data esecuzione fino a quando la Commissione non l'avesse dichiarato compatibile con il mercato interno, rilevando che, con decisione dell'Il dicembre 2002, sugli aiuti di Stato NN 37/98 (ex N 808/97) e NN 138/02 - Italia (Sicilia) - Aiuti a seguito di epizoozie: articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 «Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1997 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30» (aiuto NN 37/98) ed articolo 7 della legge regionale n. 22/1999 «Interventi urgenti per il settore agricolo» (aiuto NN 138/02) [C(2002) 4786)], la Commissione aveva già autorizzato, in quanto misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, le disposizioni delle leggi regionali che, fino al 1997, avevano finanziato l'indennità di cui al procedimento principale, ossia l'articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 e l'articolo 7 della legge regionale n. 22/1999.

La Corte d'appello di Catania ha c:onsiderato che l'accertamento effettuato dalla Commissione nella decisione del 2002, secondo cui le misure del 1997 e del 1999 erano compatibili con il mercato interno, si estendeva alla misura del 2005, la quale finanziava parimenti tale indennità.

Nel merito, la Corte d'appello ha poi rilevato che l'Azienda sanitaria in appello non aveva specificamente riproposto l'eccezione sulla mancanza di copertura finanziaria inerente all'indennità integrativa in oggetto, eccezione comunque infondata, non essendo il diritto soggettivo dell'allevatore subordinato al preventivo finanziamento regionale neanche sotto il profilo della sua esigibilità.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Catania, propone ricorso per cassazione, notificato il 7/3/2014, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 15/4/2014) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese).

La ricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019, questa Corte ha disposto, ex art.267 Trattato UE la sospensione del giudizio, investendo la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale.

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, con sentenza del 20/5/2021 ([OSCURATO:PERSONA]128/2019), la causa è stata rimessa sul ruolo.

La ricorrente ha depositato memoria il 7/12/2021, nonché altra memoria in data 1° aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con i due motivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione della L.R.

Sicilia n. 12 del 1989 e della L.R.

Sicilia n. 19 del 2005, art. 25, comma 16 e, ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente, premesso che la vicenda in giudizio concerne la pretesa di un allevatore volta a conseguire il pagamento dell'indennità prevista inizialmente dalla L. reg.

Sicilia 12/1989 («Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori») e, in seguito, dall'art. 25, comma 16, L. reg.

Sicilia 19/2005 («Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento.

Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702).

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni»), in favore degli operatori del settore zootecnico che fossero stati costretti all'abbattimento dei capi di bestiame affetti da brucellosi, allegando l'erroneità in punto di diritto dell'impugnata sentenza, nonché l'incoerenza e talora il ,v carattere apodittico della motivazione, censura segnatamente l'interpretazione delle norme de quibus cui è pervenuto il decidente del grado, poiché operata in violazione tanto del criterio letterale, da esso non potendo desumersi altro se non che sia proprio la Regione a doversi fare carico degli effetti creati dalla normativa, quanto della mens legis pretesamente ascritta a dette disposizioni, avendo la Corte d'Appello fatto assurgere i compiti tecnico-amministrativi demandati alle aziende sanitarie dalla

I. reg.

Sicilia 12/1989 ad elementi caratterizzanti la fattispecie nel segno di rendere le aziende passivamente obbligate alla corresponsione dell'indennità, quantunque il meccanismo di accesso alla provvidenza e la tempistica della sua erogazione rendano oltremodo evidente che le aziende, così gravate, possano adempiere i compiti affidati solo a seguito dell'accredito da parte della Regione delle risorse occorrenti.

2. Con la memoria del 2/11/2018, la ricorrente, insistendo per l'accoglimento del proposto gravame, reiterando le ragioni di contestazione, ha, in relazione all'affermazione compiuta dalla sentenza impugnata in replica all'argomento secondo cui la provvidenza in questione configurerebbe «un aiuto di Stato illegittimo» poiché adottato in violazione dell'art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 TFUE), sicché essa non è accordabile se non sia stato instaurato il relativo procedimento di controllo della Commissione Europea sfociante in una decisione che ne abbia dichiarato la compatibilità con il mercato comune («Il rilievo può essere disatteso, poiché il controllo di compatibilità su indicato è stato già operato dalla Commissione Europea con la decisione C 2002/4376 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] resa sulle leggi regionali ... che nel corso degli anni hanno rifinanziato fino al 1997 gli interventi previsti dalla norma sostanziale di cui all'art. 1 L.R. n. 12/89»), nuovamente insistito sulla contrarietà della misura alla sopradetta norma eurounitaria. in difetto della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea, trattandosi di «misure di aiuto in linea di principio incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE».

3. Con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019, questa Corte ha disposto, ex art.267 Trattato UE, la sospensione del giudizio, investendo la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale, articolando i seguenti quesiti: 1) «se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE - ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE - nonché degli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la disposizione recata dall'art. 25, comma 16,

I. reg.

Sicilia 22 dicembre 2005, n. 1,9 laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni/ del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento.

Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702).

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive, modifiche e integrazioni» costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza»; 2) «se, benché la disposizione recata dall'art. 25, comma 16,

I. reg.

Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività dì risanamento.

Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702).

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni», possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE - ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE - in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le disposizioni di analogo tenore recate dagli artt. 11

I. reg.

Sicilia 40/1997 e dall'art. 7

I. reg. 22/1999 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE».

All'esito di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20/5/2021 ([OSCURATO:PERSONA]128/2019), ha così dichiarato: « L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, In applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 ITFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo».

La Corte di Giustizia, rilevato, in ordine alla seconda questione pregiudiziale, da esaminare per prima, che la legge regionale siciliana del 2005, pur nell'identico obiettivo perseguito, rispetto ad analoghe misure introdotte nel 1997 e nel 1999, costituenti un regime di «aiuti» autorizzato dalla Commissione (e quindi un «aiuto esistente», ai sensi dell'art.1, lett.b), ii), del Reg. n. 659/1999, con decisione del 2002, aveva introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, in punto di aumento di C 20 milioni della dotazione destinata al regime di aiuti già autorizzato dalla commissione e di proroga del rifinanziamento dell'indennità dal 2000 al 2006, cosicché, trattandosi di «nuovo aiuto», era necessaria la previa notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione semplificato, con conseguente obbligo dello Stato membro di astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica prevista dagli artt.3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, in quanto soddisfino «tutte le condizioni in esso previste» (ovverosia: a) si tratti di un aiuto individuale concesso anteriormente al 1°/7/2014, che rispetti i limiti fissati dagli artt.4, 5, 6, 7 e 8 del Capo I del Regolamento stesso; o, ai sensi dell'art.26, nel Capo III del Regolamento, in relazione agli indennizzi per le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione, in particolare, di epizoozie, e gli aiuti destinati a indennizzare tali imprese per le perdite causate, in particolare, da epizoozie, siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 di detto articolo 26 e del capo I del regolamento n. 702/2014, tra le quali il paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 26, che prevede che tale aiuto debba essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia), ovvero nell'esenzione dall'obbligo di notifica dettata per gli aiuti cd. de minimis prevista dal Regolamento n. 1408/2013, applicabile agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede, tra cui figura quella secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare EUR 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. La ricorrente, in memoria depositata nel dicembre 2021, ha rilevato che il nuovo aiuto in oggetto, dettato dalla legge regionale siciliana del 2005, non soddisfa le condizioni richieste, ai fini dall'esenzione dell'obbligo di previa notifica alla Commissione, dal Regolamento 702/2014, non essendo legato a progetti di investimento e non rientrando tra le cd operazioni trasparenti, trattandosi di un mero trasferimento di capitale, ovvero dal Regolamento n. 1408/2013, per i cd. aiuti de minimis.

Inoltre, il Cristaldi avrebbe già beneficiato, a causa dell'abbattimento dei suoi capi e quindi per la stessa causa, di indennità prevista dall'art.23

I. lo n. 33/1968 e successive modificazioni.

La ricorrente chiede quindi che la Legge Regionale siciliana n. 12/89, ponendosi in violazione della normativa comunitaria, vada disapplicata

5. Tanto premesso, va quindi richiamata la disciplina regionale cui il giudice d'appello ha fatto riferimento in sentenza ed in particolare la legge regionale n. 12 del 1989, con cui è stato introdotto l'indennizzo richiesto dall'allevatore controricorrente nonché le successive leggi regionali che lo hanno reiterato prevedendo altresì la relativa copertura finanziaria.

In particolare, per il periodo di competenza, trattandosi di animali infetti abbattuti nel 2005/2006, la reiterazione dell'indennizzo è avvenuta con la legge regionale n. 19/2005, precisamente l'art. 25 comma 16 che lo ha reiterato per gli anni 2000/2006. [OSCURATO:PERSONA], allevatore di bestiame, ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento, in relazione all'abbattimento di animali infetti dall'anno 2003 dell'indennità integrativa prevista, originariamente, dall'articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989 e, successivamente, dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 per gli operatori del settore zoot:ecnico costretti ad abbattere bestiame affetto da brucellosi.

L'opponente ASP aveva eccepito anche che l'erogazione dell'indennità avrebbe comportato un aiuto di Stato ililegale, stante la mancata dichiarazione di compatibilità con l'art.108 Trattato UE della Commissione Europea, con riferimento agli anni 2000/2005.

La normativa iniziale del 1989 e diverse leggi finanziarie sono state, infatti, oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione, nel 2002, ma ciò non è avvenuto per la legge del 2005.

Si poneva quindi la questione se quest'ultima legge rientrasse il nell'autorizzazione concessa dalla Commissione per quanto concerne leggi finanziarie anteriori Ora, l'art. 107 TFUE vieta - dichiarandoli «incompatibili con il mercato interno» - «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma» (formula che include anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) «che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri».

Il divieto non è, tuttavia, assoluto e incondizionato.

Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità «di pieno diritto», ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito (paragrafo 2), dall'altro, i casi di aiuti «potenzialmente compatibili», i quali possono essere autorizzati all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3).

Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi (nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti).

In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C- 590/14 P, [OSCURATO:PERSONA] AE).

Ora, al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso, oltretutto essendo, nella specie, intervenuto sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, a seguito di attivazione da parte di questa Corte dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E..

La Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ha affermato, anzitutto, che l'articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non costituisce «un aiuto esistente» che, in quanto tale, non deve essere notificato prima di essere attuato, in quanto rappresentando una modifica di carattere non puramente formale o amministrativo (quali l'ampliamento o la limitazione della gamma dei beneficiari di un regime di aiuti approvato; la proroga della durata di tale regime; oppure un aumento della dotazione assegnata al regime, superiore al 20%) delle misure già oggetto di valutazione della Commissione con la decisione del 2002 (che si rammenta ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 e dell'articolo 7 della legge regionale siciliana n. 22/1999, che avevano a oggetto il finanziamento dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, in relazione agli animali abbattuti tra il 1993 e il 1997 ), essa deve essere considerata un «nuovo aiuto» e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ed autorizzata prima di essere attuata. [OSCURATO:PERSONA] italiano aveva, in ogni caso, rilevato che tale misura di aiuto potesse comunque essere esentata dall'obbligo di notifica previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, beneficiando dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o, come suggerito dalla Commissione in risposta a quesiti della Corte, costituendo un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione.

La Corte di Giustizia, con la pronuncia del maggio 20:21, ha rimesso al giudice di rinvio la verifica della ricorrenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento del 2014 e da quello del 2013, al fine della esenzione dall'obbligo di previa notifica alla Commissione previsto per gli aiuti di Stato nuovi, quale quello in oggetto.

Il regolamento n. 702/2014,entrato in vigore il 10 luglio 2014, si applica, ai sensi dell"articolo 51, paragrafo 1, «agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore», purché detti aiuti soddisfino le condizioni di cui a tale regolamento; la «data di concessione degli aiuti» è definita all'articolo 2, punto 29), di detto regolamento come la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

Nella specie, si discute di un regime di aiuti individuali, previsti dalla misura della L.Regione Sicilia del 2005, rientranti quindi nell'ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento.

Il giudice del rinvio deve quindi, nel caso di specie, verificare la ricorrenza delle condizioni elencate al capo I e all'articolo 26 (concernente gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e destinati a ovviare ai danni da esse causati ) del regolamento n. 702/2014.

Anche il Regolamento n. 1408/2013 prescrive che esso «si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui [a tale] regolamento».Ora, l'indennità azionata dal Cristaldi ammonta a C 11 930,08 e come tale non supera la soglia de minimis prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013, solo se, nell'arco di tre esercizi fiscali, lo stesso allevatore non abbia beneficiato di aiuti supplementari che, unitamente a quello summenzionato, superino la soglia de minimis.

Spetta al giudice del rinvio verificare che l'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi all'impresa del settore agricolo in Italia non superi il limite massimo nazionale fissato all'articolo 3, paragrafo 3, e all'allegato di tale regolamento.

La ASP locale, nella memoria del dicembre 2021, ha dedotto che l'aiuto in oggetto non può essere sussunto tra quelli eccezionalmente non sottoposti all'obbligo di notifica alla Commissione UE, in quanto: a) non rientra, con riguardo al Reg. 702/2014, tra gli aiuti legati a progetti di investimento e tra le operazioni cd. trasparenti, «trattandosi di mero conferimento di capitale», ed inoltre il Cristaldi ha già beneficiato per la stessa causa dell'indennità prevista dalla legge nazionale, L. n. 33/1968 e succ. modifiche (divieto di cumulo prescritto dall'art.8 dello stesso Regolamento); b) di conseguenza risulta assorbita ogni considerazione sul rispetto delle condizioni prescritte dal par.

III e dall'art.26 del Reg.702/2014 e dal Reg. 1408/2013.

Ora, questa Corte (Cass. 6671/2012; Cass. 7704/2020) ha affermato, in merito all'esenzione previsti per i cd. aiuti de minimis ed in punto di onere della prova, che «in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis")„ il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità».

6. In conclusione, la legge Regione Sicilia n. 19 del 2005 non risulta preventivamente notificata alla Commissione per il preventivo vaglio e deve essere quindi, laddove non siano soddisfatte le condizioni prescritte per le eccezionali esenzioni dai Regolamenti nn. 702/2014 o 1183/2013, disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale di conformarsi al diritto comunitario, con rigetto della domanda attorea azionata dall'allevatore in sede monitoria.

Non è corretta e va dunque cassata la decisione impugnata, là dove ha affermato che la misura in esame superava il preliminare e doveroso vaglio di compatibilità con il Trattato UE per effetto della decisione della Commissione UE del 2002, secondo cui le misure del 1997 e del 1999 erano compatibili con il mercato interno, decisione che si estendeva alla misura del 2005, la quale finanziava parimenti tale indennità.

Tuttavia, la verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni di esenzione prescritte dai citati Regolamenti, ai fini della compatibilità con l'art.108 UE dell'art.25 comma 16 I.Regione Sicilia n. 19/2005, implica accertamenti fattuali che non possono essere demandati a questa Corte, giudice di legittimità.

3. Per tutto quanto sopra esposto, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ORDINANZA sul ricorso 6800/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già [OSCURATO:PERSONA] n.3 di Catania, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. 13. Martini n.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - PG24-'1, contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 1496/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, riformando la contraria decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione della locale [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:PERSONA] al fine del pagamento dell' indennità integrativa prevista dalla L. reg. Sicilia 5 giugno 1989, n. 12 in favore degli allevatori obbligati all'abbattimento dei capi infetti, ritenendo infondato, alla luce della considerazione che «il meccanismo delineato dalla legge - complessivamente e logicamente considerato - porti ad individuare il soggetto passivo dell'obbligo di corrispondere l'indennità in oggetto nell'unità sanitaria locale», l'eccepito difetto di legittimazione fatto valere dall'opponente sul rilievo che, nella specie, soggetto obbligato fosse l'[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità; ad avviso della Corte territoriale, l'[OSCURATO:PERSONA] per la Sanità della Regione Sicilia è soltanto l'ente finanziatore dell'azienda sanitaria, nel rapporto interno tra i due soggetti pubblici, con sua conseguente estraneità nel rapporto esterno tra l'allevatore e l'azienda sanitaria. Inoltre, la Corte di merito ha respinto l'argomento dell'Azienda sanitaria secondo il quale la misura prevista dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale n. 19/2005 costituiva un aiuto di Stato a cui non poteva essere data esecuzione fino a quando la Commissione non l'avesse dichiarato compatibile con il mercato interno, rilevando che, con decisione dell'Il dicembre 2002, sugli aiuti di Stato NN 37/98 (ex N 808/97) e NN 138/02 - Italia (Sicilia) - Aiuti a seguito di epizoozie: articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 «Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1997 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30» (aiuto NN 37/98) ed articolo 7 della legge regionale n. 22/1999 «Interventi urgenti per il settore agricolo» (aiuto NN 138/02) [C(2002) 4786)], la Commissione aveva già autorizzato, in quanto misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, le disposizioni delle leggi regionali che, fino al 1997, avevano finanziato l'indennità di cui al procedimento principale, ossia l'articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 e l'articolo 7 della legge regionale n. 22/1999. La Corte d'appello di Catania ha c:onsiderato che l'accertamento effettuato dalla Commissione nella decisione del 2002, secondo cui le misure del 1997 e del 1999 erano compatibili con il mercato interno, si estendeva alla misura del 2005, la quale finanziava parimenti tale indennità. Nel merito, la Corte d'appello ha poi rilevato che l'Azienda sanitaria in appello non aveva specificamente riproposto l'eccezione sulla mancanza di copertura finanziaria inerente all'indennità integrativa in oggetto, eccezione comunque infondata, non essendo il diritto soggettivo dell'allevatore subordinato al preventivo finanziamento regionale neanche sotto il profilo della sua esigibilità. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Catania, propone ricorso per cassazione, notificato il 7/3/2014, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 15/4/2014) e di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese). La ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019, questa Corte ha disposto, ex art.267 Trattato UE la sospensione del giudizio, investendo la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale. Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, con sentenza del 20/5/2021 ([OSCURATO:PERSONA]128/2019), la causa è stata rimessa sul ruolo. La ricorrente ha depositato memoria il 7/12/2021, nonché altra memoria in data 1° aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con i due motivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 12 del 1989 e della L.R. Sicilia n. 19 del 2005, art. 25, comma 16 e, ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente, premesso che la vicenda in giudizio concerne la pretesa di un allevatore volta a conseguire il pagamento dell'indennità prevista inizialmente dalla L. reg. Sicilia 12/1989 («Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori») e, in seguito, dall'art. 25, comma 16, L. reg. Sicilia 19/2005 («Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni»), in favore degli operatori del settore zootecnico che fossero stati costretti all'abbattimento dei capi di bestiame affetti da brucellosi, allegando l'erroneità in punto di diritto dell'impugnata sentenza, nonché l'incoerenza e talora il ,v carattere apodittico della motivazione, censura segnatamente l'interpretazione delle norme de quibus cui è pervenuto il decidente del grado, poiché operata in violazione tanto del criterio letterale, da esso non potendo desumersi altro se non che sia proprio la Regione a doversi fare carico degli effetti creati dalla normativa, quanto della mens legis pretesamente ascritta a dette disposizioni, avendo la Corte d'Appello fatto assurgere i compiti tecnico-amministrativi demandati alle aziende sanitarie dalla I. reg. Sicilia 12/1989 ad elementi caratterizzanti la fattispecie nel segno di rendere le aziende passivamente obbligate alla corresponsione dell'indennità, quantunque il meccanismo di accesso alla provvidenza e la tempistica della sua erogazione rendano oltremodo evidente che le aziende, così gravate, possano adempiere i compiti affidati solo a seguito dell'accredito da parte della Regione delle risorse occorrenti. 2. Con la memoria del 2/11/2018, la ricorrente, insistendo per l'accoglimento del proposto gravame, reiterando le ragioni di contestazione, ha, in relazione all'affermazione compiuta dalla sentenza impugnata in replica all'argomento secondo cui la provvidenza in questione configurerebbe «un aiuto di Stato illegittimo» poiché adottato in violazione dell'art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 TFUE), sicché essa non è accordabile se non sia stato instaurato il relativo procedimento di controllo della Commissione Europea sfociante in una decisione che ne abbia dichiarato la compatibilità con il mercato comune («Il rilievo può essere disatteso, poiché il controllo di compatibilità su indicato è stato già operato dalla Commissione Europea con la decisione C 2002/4376 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] resa sulle leggi regionali ... che nel corso degli anni hanno rifinanziato fino al 1997 gli interventi previsti dalla norma sostanziale di cui all'art. 1 L.R. n. 12/89»), nuovamente insistito sulla contrarietà della misura alla sopradetta norma eurounitaria. in difetto della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea, trattandosi di «misure di aiuto in linea di principio incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE». 3. Con ordinanza interlocutoria n. 3523/2019, questa Corte ha disposto, ex art.267 Trattato UE, la sospensione del giudizio, investendo la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale, articolando i seguenti quesiti: 1) «se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE - ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE - nonché degli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la disposizione recata dall'art. 25, comma 16, I. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 1,9 laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni/ del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive, modifiche e integrazioni» costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza»; 2) «se, benché la disposizione recata dall'art. 25, comma 16, I. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività dì risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni», possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE - ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE - in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le disposizioni di analogo tenore recate dagli artt. 11 I. reg. Sicilia 40/1997 e dall'art. 7 I. reg. 22/1999 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE». All'esito di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20/5/2021 ([OSCURATO:PERSONA]128/2019), ha così dichiarato: « L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, In applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 ITFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo». La Corte di Giustizia, rilevato, in ordine alla seconda questione pregiudiziale, da esaminare per prima, che la legge regionale siciliana del 2005, pur nell'identico obiettivo perseguito, rispetto ad analoghe misure introdotte nel 1997 e nel 1999, costituenti un regime di «aiuti» autorizzato dalla Commissione (e quindi un «aiuto esistente», ai sensi dell'art.1, lett.b), ii), del Reg. n. 659/1999, con decisione del 2002, aveva introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, in punto di aumento di C 20 milioni della dotazione destinata al regime di aiuti già autorizzato dalla commissione e di proroga del rifinanziamento dell'indennità dal 2000 al 2006, cosicché, trattandosi di «nuovo aiuto», era necessaria la previa notifica alla Commissione, secondo il modulo di notificazione semplificato, con conseguente obbligo dello Stato membro di astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell'esenzione dall'obbligo di notifica prevista dagli artt.3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, in quanto soddisfino «tutte le condizioni in esso previste» (ovverosia: a) si tratti di un aiuto individuale concesso anteriormente al 1°/7/2014, che rispetti i limiti fissati dagli artt.4, 5, 6, 7 e 8 del Capo I del Regolamento stesso; o, ai sensi dell'art.26, nel Capo III del Regolamento, in relazione agli indennizzi per le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione, in particolare, di epizoozie, e gli aiuti destinati a indennizzare tali imprese per le perdite causate, in particolare, da epizoozie, siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 di detto articolo 26 e del capo I del regolamento n. 702/2014, tra le quali il paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 26, che prevede che tale aiuto debba essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia), ovvero nell'esenzione dall'obbligo di notifica dettata per gli aiuti cd. de minimis prevista dal Regolamento n. 1408/2013, applicabile agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede, tra cui figura quella secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare EUR 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. 4. La ricorrente, in memoria depositata nel dicembre 2021, ha rilevato che il nuovo aiuto in oggetto, dettato dalla legge regionale siciliana del 2005, non soddisfa le condizioni richieste, ai fini dall'esenzione dell'obbligo di previa notifica alla Commissione, dal Regolamento 702/2014, non essendo legato a progetti di investimento e non rientrando tra le cd operazioni trasparenti, trattandosi di un mero trasferimento di capitale, ovvero dal Regolamento n. 1408/2013, per i cd. aiuti de minimis. Inoltre, il Cristaldi avrebbe già beneficiato, a causa dell'abbattimento dei suoi capi e quindi per la stessa causa, di indennità prevista dall'art.23 I. lo n. 33/1968 e successive modificazioni. La ricorrente chiede quindi che la Legge Regionale siciliana n. 12/89, ponendosi in violazione della normativa comunitaria, vada disapplicata 5. Tanto premesso, va quindi richiamata la disciplina regionale cui il giudice d'appello ha fatto riferimento in sentenza ed in particolare la legge regionale n. 12 del 1989, con cui è stato introdotto l'indennizzo richiesto dall'allevatore controricorrente nonché le successive leggi regionali che lo hanno reiterato prevedendo altresì la relativa copertura finanziaria. In particolare, per il periodo di competenza, trattandosi di animali infetti abbattuti nel 2005/2006, la reiterazione dell'indennizzo è avvenuta con la legge regionale n. 19/2005, precisamente l'art. 25 comma 16 che lo ha reiterato per gli anni 2000/2006. [OSCURATO:PERSONA], allevatore di bestiame, ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento, in relazione all'abbattimento di animali infetti dall'anno 2003 dell'indennità integrativa prevista, originariamente, dall'articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989 e, successivamente, dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 per gli operatori del settore zoot:ecnico costretti ad abbattere bestiame affetto da brucellosi. L'opponente ASP aveva eccepito anche che l'erogazione dell'indennità avrebbe comportato un aiuto di Stato ililegale, stante la mancata dichiarazione di compatibilità con l'art.108 Trattato UE della Commissione Europea, con riferimento agli anni 2000/2005. La normativa iniziale del 1989 e diverse leggi finanziarie sono state, infatti, oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione, nel 2002, ma ciò non è avvenuto per la legge del 2005. Si poneva quindi la questione se quest'ultima legge rientrasse il nell'autorizzazione concessa dalla Commissione per quanto concerne leggi finanziarie anteriori Ora, l'art. 107 TFUE vieta - dichiarandoli «incompatibili con il mercato interno» - «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma» (formula che include anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) «che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». Il divieto non è, tuttavia, assoluto e incondizionato. Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità «di pieno diritto», ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito (paragrafo 2), dall'altro, i casi di aiuti «potenzialmente compatibili», i quali possono essere autorizzati all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi (nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti). In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C- 590/14 P, [OSCURATO:PERSONA] AE). Ora, al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso, oltretutto essendo, nella specie, intervenuto sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, a seguito di attivazione da parte di questa Corte dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.. La Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ha affermato, anzitutto, che l'articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non costituisce «un aiuto esistente» che, in quanto tale, non deve essere notificato prima di essere attuato, in quanto rappresentando una modifica di carattere non puramente formale o amministrativo (quali l'ampliamento o la limitazione della gamma dei beneficiari di un regime di aiuti approvato; la proroga della durata di tale regime; oppure un aumento della dotazione assegnata al regime, superiore al 20%) delle misure già oggetto di valutazione della Commissione con la decisione del 2002 (che si rammenta ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 e dell'articolo 7 della legge regionale siciliana n. 22/1999, che avevano a oggetto il finanziamento dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, in relazione agli animali abbattuti tra il 1993 e il 1997 ), essa deve essere considerata un «nuovo aiuto» e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ed autorizzata prima di essere attuata. [OSCURATO:PERSONA] italiano aveva, in ogni caso, rilevato che tale misura di aiuto potesse comunque essere esentata dall'obbligo di notifica previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, beneficiando dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o, come suggerito dalla Commissione in risposta a quesiti della Corte, costituendo un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione. La Corte di Giustizia, con la pronuncia del maggio 20:21, ha rimesso al giudice di rinvio la verifica della ricorrenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento del 2014 e da quello del 2013, al fine della esenzione dall'obbligo di previa notifica alla Commissione previsto per gli aiuti di Stato nuovi, quale quello in oggetto. Il regolamento n. 702/2014,entrato in vigore il 10 luglio 2014, si applica, ai sensi dell"articolo 51, paragrafo 1, «agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore», purché detti aiuti soddisfino le condizioni di cui a tale regolamento; la «data di concessione degli aiuti» è definita all'articolo 2, punto 29), di detto regolamento come la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti. Nella specie, si discute di un regime di aiuti individuali, previsti dalla misura della L.Regione Sicilia del 2005, rientranti quindi nell'ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento. Il giudice del rinvio deve quindi, nel caso di specie, verificare la ricorrenza delle condizioni elencate al capo I e all'articolo 26 (concernente gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e destinati a ovviare ai danni da esse causati ) del regolamento n. 702/2014. Anche il Regolamento n. 1408/2013 prescrive che esso «si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui [a tale] regolamento».Ora, l'indennità azionata dal Cristaldi ammonta a C 11 930,08 e come tale non supera la soglia de minimis prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013, solo se, nell'arco di tre esercizi fiscali, lo stesso allevatore non abbia beneficiato di aiuti supplementari che, unitamente a quello summenzionato, superino la soglia de minimis. Spetta al giudice del rinvio verificare che l'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi all'impresa del settore agricolo in Italia non superi il limite massimo nazionale fissato all'articolo 3, paragrafo 3, e all'allegato di tale regolamento. La ASP locale, nella memoria del dicembre 2021, ha dedotto che l'aiuto in oggetto non può essere sussunto tra quelli eccezionalmente non sottoposti all'obbligo di notifica alla Commissione UE, in quanto: a) non rientra, con riguardo al Reg. 702/2014, tra gli aiuti legati a progetti di investimento e tra le operazioni cd. trasparenti, «trattandosi di mero conferimento di capitale», ed inoltre il Cristaldi ha già beneficiato per la stessa causa dell'indennità prevista dalla legge nazionale, L. n. 33/1968 e succ. modifiche (divieto di cumulo prescritto dall'art.8 dello stesso Regolamento); b) di conseguenza risulta assorbita ogni considerazione sul rispetto delle condizioni prescritte dal par. III e dall'art.26 del Reg.702/2014 e dal Reg. 1408/2013. Ora, questa Corte (Cass. 6671/2012; Cass. 7704/2020) ha affermato, in merito all'esenzione previsti per i cd. aiuti de minimis ed in punto di onere della prova, che «in materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis")„ il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità». 6. In conclusione, la legge Regione Sicilia n. 19 del 2005 non risulta preventivamente notificata alla Commissione per il preventivo vaglio e deve essere quindi, laddove non siano soddisfatte le condizioni prescritte per le eccezionali esenzioni dai Regolamenti nn. 702/2014 o 1183/2013, disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale di conformarsi al diritto comunitario, con rigetto della domanda attorea azionata dall'allevatore in sede monitoria. Non è corretta e va dunque cassata la decisione impugnata, là dove ha affermato che la misura in esame superava il preliminare e doveroso vaglio di compatibilità con il Trattato UE per effetto della decisione della Commissione UE del 2002, secondo cui le misure del 1997 e del 1999 erano compatibili con il mercato interno, decisione che si estendeva alla misura del 2005, la quale finanziava parimenti tale indennità. Tuttavia, la verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni di esenzione prescritte dai citati Regolamenti, ai fini della compatibilità con l'art.108 UE dell'art.25 comma 16 I.Regione Sicilia n. 19/2005, implica accertamenti fattuali che non possono essere demandati a questa Corte, giudice di legittimità. 3. Per tutto quanto sopra esposto, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà a
Decreto Cassazione n. 16843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris