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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 38853/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05SNGUW - [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è possibile procedere senza formalità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di rapina ascrittogli, la pena concordata, deducendo omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla congruità della pena applicata; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA]9 ini Diotallevi P' '1111 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05SNGUW - [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è possibile procedere senza formalità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di rapina ascrittogli, la pena concordata, deducendo omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla congruità della pena applicata; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA]9 ini Diotallevi P' '1111 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38853/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris