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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11372/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inannmissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ALBA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 26 maggio 2C.123 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo il 21 febbraio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 12 ottobre 2018 - morte della vittima avvenuta il 14 dicembre 2018, e di più violazioni amministrative del codice della strada (artt. 141 e 148 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, di giustizia.

2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito attraverso accertamenti della polizia giudiziaria e prove testimoniali e consulenziali.

Si è accertato che il giorno 12 ottobre 2018 [OSCURATO:PERSONA], alle ore 20.30, percorrendo alla guida di un'autovettura una strada provinciale che attraversava un centro abitato in un tratto rettilineo, ha investito da dietro la signora [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la stessa strada lungo il ciglio destro della carreggiata, particolarmente stretto, procedendo nello stesso senso di marcia dell'auto, colpendola con il montante anteriore destro dell'auto e così scagliandola in fondo alla scarpata adiacente e in conseguenza provocandole lesioni gravissime che ne hanno causato, nonostante gli immediati soccorsi, due giorni dopo il decesso.

Pur essendo sera, vi era buona illuminazione pubblica.

La vittima, che passeggiava insieme al marito portando al guinzaglio il cane, procedeva nello stesso senso di marcia dell'auto, cioè era di spalle rispetto al veicolo, e non indossava giubbotto catarifrangente.

Sul lato opposto della strada rispetto al punto dell'incidente vi era un percorso riservato ai pedoni, debitamente segnalato, percorso che la vittima non aveva impegnato, pur potendolo fare.

I profili di colpa specifica riconosciuti sussistenti in capo all'imputato sono i seguenti: non avere moderato la velocità attraversando un centro abitato, avendo condotto l'auto nel tratto ove si è verificato l'incidente a poco meno del limite massimo di 50 km orari (art. 141 del codice della strada); e non avere tenuto una condotta di guida tale da poter avvistare tempestivamente il pedone, spostarsi leggermente a sinistra e, occorrendo, arrestarsi (artt. 141 e 148 del codice della strada).

E' stato riconosciuto un concorso della vittima, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., comportamento giudicato non interruttivo del nesso di causa, per avere la donna violato l'art. 190 del codice della strada, che prescrive che i pedoni devono circolare sul margine della careggiata opposto al senso di marcia e camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.

3. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1. In particolare, con il primo motivo denuncia omissione di motivazione in ordine alla mancanza delle prove della responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro, violazione degli artt. 533 cod. proc. pen., che pone il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e 192 cod. proc. peri. e, nel contempo, vizio di motivazione, che prescinderebbe dagli effettivi esiti dell'istruttoria.

In realtà, secondo il ricorrente, dalla testimonianza oculare della teste [OSCURATO:PERSONA] e dai contributi forniti dai consulenti sarebbe emerso che la vittima ed il marito camminavano sull'asfalto, appaiati, di notte, senza indossare indumenti ad alta visibilità, con la donna spostata più al centro della carreggiata ed il cane tenuto al guinzaglio "sicuramente alla destra" (così alla p. 7 del ricorso): donde - in tesi difensiva - la impossibilità di previo avvistamento dei due da parte del conducente dell'auto, che non è stato in grado di porre in essere manovre alternative.

L'urto sarebbe stato, insomma, imprevedibile ed inevitabile. 3.2.Con l'ulteriore motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione degli artt. 222 e 218 del d.

Igs. n. 285 del 1992 e manifesta illogicità e mancanza della motivazione circa la determinazione della durata della sospensione della patente di guida dell'imputato, in concreto determinata in otto mesi.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto argomentato in fatto, meramente reiterativo delle censure articolate nei motivi di appello, teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del PREVE risultava improntata a imprudenza e distrazione, velocità non adeguata alle condizioni ambientali e alle caratteristic:he della strada, tenuto altresì conto delle buone condizioni di illuminazione della sede stradale.

3. Sotto questo profilo, pertanto, il giudice di appello ha svolto un buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali e perturbatori che potessero avere precluso all'imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intenta a camminare sul ciglio della strada con il proprio cane.

In ipotesi assolutamente sovrapponibile alla presente è stato affermato dalla Suprema Corte che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv.255288).

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso che attiene alla durata della sanzione amministrativa accessoria la quale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non risulta affatto modulata in termini superiori alla media edittale ma è stata determinata in misura di mesi otto e pertanto in termini ben inferiori alla media edittale.

La misura della sanzione amministrativa accessoria rispecchia a pieno i criteri direttivi indicati dalla legge avendo fatto riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, avvalendosi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, la condanna al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inannmissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ALBA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 26 maggio 2C.123 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo il 21 febbraio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 12 ottobre 2018 - morte della vittima avvenuta il 14 dicembre 2018, e di più violazioni amministrative del codice della strada (artt. 141 e 148 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, di giustizia. 2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito attraverso accertamenti della polizia giudiziaria e prove testimoniali e consulenziali. Si è accertato che il giorno 12 ottobre 2018 [OSCURATO:PERSONA], alle ore 20.30, percorrendo alla guida di un'autovettura una strada provinciale che attraversava un centro abitato in un tratto rettilineo, ha investito da dietro la signora [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la stessa strada lungo il ciglio destro della carreggiata, particolarmente stretto, procedendo nello stesso senso di marcia dell'auto, colpendola con il montante anteriore destro dell'auto e così scagliandola in fondo alla scarpata adiacente e in conseguenza provocandole lesioni gravissime che ne hanno causato, nonostante gli immediati soccorsi, due giorni dopo il decesso. Pur essendo sera, vi era buona illuminazione pubblica. La vittima, che passeggiava insieme al marito portando al guinzaglio il cane, procedeva nello stesso senso di marcia dell'auto, cioè era di spalle rispetto al veicolo, e non indossava giubbotto catarifrangente. Sul lato opposto della strada rispetto al punto dell'incidente vi era un percorso riservato ai pedoni, debitamente segnalato, percorso che la vittima non aveva impegnato, pur potendolo fare. I profili di colpa specifica riconosciuti sussistenti in capo all'imputato sono i seguenti: non avere moderato la velocità attraversando un centro abitato, avendo condotto l'auto nel tratto ove si è verificato l'incidente a poco meno del limite massimo di 50 km orari (art. 141 del codice della strada); e non avere tenuto una condotta di guida tale da poter avvistare tempestivamente il pedone, spostarsi leggermente a sinistra e, occorrendo, arrestarsi (artt. 141 e 148 del codice della strada). E' stato riconosciuto un concorso della vittima, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., comportamento giudicato non interruttivo del nesso di causa, per avere la donna violato l'art. 190 del codice della strada, che prescrive che i pedoni devono circolare sul margine della careggiata opposto al senso di marcia e camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli. 3. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. In particolare, con il primo motivo denuncia omissione di motivazione in ordine alla mancanza delle prove della responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro, violazione degli artt. 533 cod. proc. pen., che pone il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e 192 cod. proc. peri. e, nel contempo, vizio di motivazione, che prescinderebbe dagli effettivi esiti dell'istruttoria. In realtà, secondo il ricorrente, dalla testimonianza oculare della teste [OSCURATO:PERSONA] e dai contributi forniti dai consulenti sarebbe emerso che la vittima ed il marito camminavano sull'asfalto, appaiati, di notte, senza indossare indumenti ad alta visibilità, con la donna spostata più al centro della carreggiata ed il cane tenuto al guinzaglio "sicuramente alla destra" (così alla p. 7 del ricorso): donde - in tesi difensiva - la impossibilità di previo avvistamento dei due da parte del conducente dell'auto, che non è stato in grado di porre in essere manovre alternative. L'urto sarebbe stato, insomma, imprevedibile ed inevitabile. 3.2.Con l'ulteriore motivo [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione degli artt. 222 e 218 del d. Igs. n. 285 del 1992 e manifesta illogicità e mancanza della motivazione circa la determinazione della durata della sospensione della patente di guida dell'imputato, in concreto determinata in otto mesi. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto argomentato in fatto, meramente reiterativo delle censure articolate nei motivi di appello, teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del PREVE risultava improntata a imprudenza e distrazione, velocità non adeguata alle condizioni ambientali e alle caratteristic:he della strada, tenuto altresì conto delle buone condizioni di illuminazione della sede stradale. 3. Sotto questo profilo, pertanto, il giudice di appello ha svolto un buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali e perturbatori che potessero avere precluso all'imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intenta a camminare sul ciglio della strada con il proprio cane. In ipotesi assolutamente sovrapponibile alla presente è stato affermato dalla Suprema Corte che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez.4, n.10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv.255288). 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso che attiene alla durata della sanzione amministrativa accessoria la quale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non risulta affatto modulata in termini superiori alla media edittale ma è stata determinata in misura di mesi otto e pertanto in termini ben inferiori alla media edittale. La misura della sanzione amministrativa accessoria rispecchia a pieno i criteri direttivi indicati dalla legge avendo fatto riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, avvalendosi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, la condanna al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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