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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44305/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per ragioni generiche e meramente enunciative, oltre che reiterative del motivo d'appello già rigettato dalla Corte di merito, dedicato ad invocare l'inoffensività della condotta posta in essere dall'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per aver reso false generalità al personale di linea in servizio sull'autobus a bordo del quale viaggiava senza biglietto.

2. Considerato che la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni sulla base delle quali la condotta ha raggiunto pienamente il grado di offensività tale da ritenere la configurabilità e la sussistenza del reato, peraltro ingannando il personale ATM che si è accorto delle false generalità solo dopo alcuni giorni, non riuscendo a rintracciarlo.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché formulato per ragioni generiche e meramente enunciative, oltre che reiterative del motivo d'appello già rigettato dalla Corte di merito, dedicato ad invocare l'inoffensività della condotta posta in essere dall'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per aver reso false generalità al personale di linea in servizio sull'autobus a bordo del quale viaggiava senza biglietto. 2. Considerato che la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni sulla base delle quali la condotta ha raggiunto pienamente il grado di offensività tale da ritenere la configurabilità e la sussistenza del reato, peraltro ingannando il personale ATM che si è accorto delle false generalità solo dopo alcuni giorni, non riuscendo a rintracciarlo. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre
Sentenza Cassazione n. 44305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris