CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 41058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLOdi LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 15 gennaio 2016 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione come grave della minaccia, è inammissibile sia perché con esso si invoca una rivalutazione, da parte di questa Corte di cassazione, del fatto e della sua gravità, sostenendo che i giudici del merito avrebbero mal valutato il materiale probatorio e quindi, in definitiva, si sollevano censure di merito, sia perché il motivo di ricorso, non attaccando le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione, risulta generico; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla intensità del dolo ed alla gravità del fatto; - che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, come già rilevato dalla Corte territoriale, era già inammissibile per la sua estrema genericità il corrispondente motivo di appello e che comunque la liquidazione equitativa del danno costituisce un apprezzamento di fatto che è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 1372 del 06/12/1967, dep. 1968, Ciaccheri, Rv. 107564); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; rilevato che il difensore della parte civile ha fatto pervenire via posta elettronica certificata alla cancelleria di questa Corte di cassazione una memoria difensiva in data 15 settembre 2022 e quindi oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., cosicché per tale attività difensiva non può essere riconosciuto alcun compenso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend