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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16142/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle partir; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo; - che, con dichiarazione in data 27 dicembre 2021, il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso; - che, con dichiarazione a sua firma in data 28 dicembre 2021, trasmessa in Cancelleria dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2021, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la propria volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S maglia Stero [OSCURATO:PERSONA] iM CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle partir; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo; - che, con dichiarazione in data 27 dicembre 2021, il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso; - che, con dichiarazione a sua firma in data 28 dicembre 2021, trasmessa in Cancelleria dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2021, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la propria volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S maglia Stero [OSCURATO:PERSONA] iM CANCELLERIA
Sentenza Cassazione n. 16142/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris