CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13117/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mine [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha accoltol’istanza di detenzione domiciliare presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale diL’Aquila.Con unico motivo deduce che la misura alternativa sarebbe stata concessa pur inpresenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenerla non idonea ad evitare ilpericolo che il condannato commetta altri reati, quale la circostanza che gli sia stata revocataper la medesima espiazione la misura dell'affidamento terapeutico per l’arbitrarioallontanamento dalla comunità, la circostanza che mentre era detenuto in carcere egli si siafatto consegnare sostanza stupefacente dalla figlia (che è stata arrestata per questavicenda), la non risalenza dei reati commessi, il collegamento con la criminalità organizzatae la non idoneità del domicilio, perché inserito in contesto in cui dimorano altre personesottoposte a misura. Il ricorso evidenzia anche che il condannato è, ancora di recente, evasodagli arresti domiciliari (fatto avvenuto nel 2023) e si è reso responsabile, sempre in datarecente, del reato di detenzione illecita di stupefacenti (fatto del 16 febbraio 2023).3. Con requisitoria scritta, il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delricorso.Con memoria scritta il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità o il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è fondato.L’ordinanza impugnata, preso atto del fall imento della misura alternativadell’affidamento terapeutico, ha disposto l’espiazione tramite una misura più contenitivaquale la detenzione domiciliare.Nell’unico motivo il ricorso deduce che, in realtà, è stato dimostrato il fallimento persinodella custodia in carcere, perché, mentre era detenuto, il condannato è riuscito a farsiconsegnare sostanza stupefacente dalla figlia. Ed, in effetti, si tratta di un argomentopretermesso nel percorso logico dell’ordinanza impugnata.Il ricorso deduce anche che il soggetto è stato condannato per una evasione avvenutanel 2023, circostanza che emerge anche dall’ordinanza impugnata, che riporta che talecondanna è iscritta nel casellario giudiziale; l’ordinanza, però, in modo manifestamenteillogico non inserisce la condotta, recente, di evasione tra gli elementi ponderati nelladecisione sulla istanza di misura alternativa.Perché il Tribunale di sorveglianza possa ammettere un condannato all’espiazionenelle forme della detenzione domiciliare è necessario che sia formulato un giudizioprognostico favorevole in ordine all’assenza del pericolo di recidiva (“sempre che tale misurasia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati”, secondo la formuladell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.), e la pretermissione dei due argomenti indicati dalricorso, da cui emerge l’inaffidabilità del condannato nel rispetto delle prescrizioni che glisono imposte, rendono nel complesso manifestamente illogico il giudizio prognosticoformulato nel provvedimento del Tribunale.Gli ulteriori argomenti sono assorbiti.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.