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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 00027/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di TARANTO - sez. riesame misure cautelari.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Taranto aveva applicato all'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziata di colpevolezza dei reati di tentata estorsione aggravata ed altro), deducendo vizi di motivazione (per la asseritamente documentata inattendibilità della p.o. denunciante).

Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali la difesa della ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, ex art. 606, comma 3, stesso codice, è inammissibile.

L'ordinanza impugnata ha, infatti, valorizzato, ad integrazione del necessario quadro indiziario, le dichiarazioni della p.o. ed i rilievi svolti dagli agenti operanti, i quali hanno avuto percezione diretta di parte delle condotte illecite ascritte all'indagata, avvenute in loro presenza, ad ineludibile riprova della corrispondenza al vero di quanto narrato dalla p.o., la cui attendibilità (pur non essendovene processualmente necessità) ha trovato conferma ulteriore, nelle dichiarazioni rese a s.i.t. dal [OSCURATO:PERSONA] e nella messaggistica whatsapp estrapolata dalla PG operante; il Tribunale (ff. 6 s. del provvedimento impugnato) ha anche dettagliatamente esaminato e puntualmente confutato le doglianze difensive riguardanti i predetti elementi indiziari.

Sono, pertanto, risultate non corrispondenti al vero le (comprensibilmente interessate) dichiarazioni rese dall'indagata in sede di convalida dell'arresto in flagranza.

Meramente assertivi sono i riferimenti presenti in ricorso alle esigenze cautelari: peraltro, il Tribunale (f. 7 dell'ordinanza impugnata) ha incensurabilmente illustrato le ragioni poste a fondanmento della relativa valutazione e della scelta della misura cautelare da applicare.

In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] io

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di TARANTO - sez. riesame misure cautelari. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Taranto aveva applicato all'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziata di colpevolezza dei reati di tentata estorsione aggravata ed altro), deducendo vizi di motivazione (per la asseritamente documentata inattendibilità della p.o. denunciante). Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali la difesa della ricorrente in concreto non si confronta, e comunque manifestamente infondati, ex art. 606, comma 3, stesso codice, è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha, infatti, valorizzato, ad integrazione del necessario quadro indiziario, le dichiarazioni della p.o. ed i rilievi svolti dagli agenti operanti, i quali hanno avuto percezione diretta di parte delle condotte illecite ascritte all'indagata, avvenute in loro presenza, ad ineludibile riprova della corrispondenza al vero di quanto narrato dalla p.o., la cui attendibilità (pur non essendovene processualmente necessità) ha trovato conferma ulteriore, nelle dichiarazioni rese a s.i.t. dal [OSCURATO:PERSONA] e nella messaggistica whatsapp estrapolata dalla PG operante; il Tribunale (ff. 6 s. del provvedimento impugnato) ha anche dettagliatamente esaminato e puntualmente confutato le doglianze difensive riguardanti i predetti elementi indiziari. Sono, pertanto, risultate non corrispondenti al vero le (comprensibilmente interessate) dichiarazioni rese dall'indagata in sede di convalida dell'arresto in flagranza. Meramente assertivi sono i riferimenti presenti in ricorso alle esigenze cautelari: peraltro, il Tribunale (f. 7 dell'ordinanza impugnata) ha incensurabilmente illustrato le ragioni poste a fondanmento della relativa valutazione e della scelta della misura cautelare da applicare. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] io
Sentenza Cassazione n. 00027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris