CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce l'incompatibilità del giudice che ha respinto la proposta di concordato in appello a svolgere il giudizio di merito e si contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, sono indeducibili, in quanto né l'eccezione né l'istanza di ricusazione sono state tempestivamente prodotte e la natura apparente della motivazione è solo enunciata, senza formulare critiche specifiche o evidenziare incongruenze verificabili; considerato che l'originaria inammissibilità del ricorso priva di rilievo la rinuncia al ricorso in data 30 agosto 2022; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]