CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 14 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che la aveva condannata per il reato di cui agli artt. 476-482 cod. pen. così diversamente qualificato il reato di cui all'art.483 cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione, oltre statuizioni accessorie. L'accusa attiene alla falsificazione in concorso di un nulla osta al lavoro subordinato, apparentemente rilasciato dallo sportello unico dell'[OSCURATO:PERSONA] con la falsa attestazione che [OSCURATO:PERSONA] prestava attività lavorativa presso la ricorrente.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto. In particolare, non vi sarebbe prova che la ricorrente abbia formato il documento falso o sia concorso a formarlo, dal momento che, peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] deteneva presso la sua abitazione unicamente una fotocopia del documento. Egualmente è a dirsi circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo che, seppure generico, deve individuarsi nella coscienza e volontà di alterazione del vero. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incompletezza delle indagini al fine di verificare la sussistenza del concorso della ricorrente nella falsificazione del documento. La difesa lamenta che la censura era stata oggetto di specifico motivo di appello, ma sul punto la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorso infatti non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato.1.1.1. In relazione all'elemento oggettivo del reato, si richiama la esaustiva motivazione della sentenza impugnata (pag.5) laddove richiama la nota della Prefettura di Milano del 19 luglio 2017 che indica gli elementi contenuti nel documento falso che permettono di escludere la esistenza di un documento originale di cui l'atto costituisca una fotocopia (la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e non di Prefetto del firmatario e la inesistenza del numero di protocollo riportato). La motivazione respinge altresì la censura difensiva in ordine alla insussistenza dell'elemento oggettivo del reato allorquando sia inesistente ab origine l'atto contraffatto, attraverso il puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa sezione della Corte che ha stabilito che "in tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori" ( Sez.5, n.33858 del 24/04/2018, Manganaro, Rv.273629). I principi ora richiamati sono stati oggetto di uno specifico intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte ( S.U. n.35814 del 28/03/2019, PG c/ Marcis, Rv.276285) che ha specificato che integra il reato di falsità materiale l'ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente ( in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, (2008), Favia, Rv. 239112; inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). Siffatta impostazione ricostruttiva poggia, invero, su un criterio di riferimento oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparenza esterna di originalità.1.1.2 Sussiste, altresì, per le ragioni espresse in sentenza, l'elemento soggettivo del reato come contestato. La sentenza ha esaustivamente motivato sul punto dal momento che, considerato che nell'atto contraffatto, ritrovato presso l'abitazione della ricorrente, la stessa figura come datrice di lavoro della Tangapa, è pienamente provata la sussistenza dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza della falsificazione del nulla osta, avendo dovuto la stessa quantomeno fornire i propri dati identificativi per la formazione dell'atto falso. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Con riguardo alla dedotta incompletezza delle indagini, il ricorrente non si confronta con le motivazioni contenute in sentenza laddove la completezza delle indagini in ordine al concorso della ricorrente nel reato appare evidente: la stessa, quale datrice di lavoro, ha fornito alla signora TANGAPAPA quantomeno le sue generalità per ottenere il nulla osta rivelatosi falso sicché si è in presenza di un contributo determinante sul piano oggettivo, unito alla volontà di concorrere al confezionamento di un atto falso. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am