CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17231/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CARLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CARLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 458/2017 depositata il 24/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con atto di citazione notificato in data 31.3.2004 il [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro " [OSCURATO:PERSONA]", in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Messina l'[OSCURATO:PERSONA] chiedendo il pagamento delle somme indicate nell'atto di citazione in accoglimento delle riserve apposte negli atti di contabilità ed il riaccredito delle somme relative alle penalità comminate dall'amministrazione appaltante per il ritardo nel completamento delle opere appaltate oltre ad interessi e rivalutazione. Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina contestando la fondatezza delle domande ed eccependo il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del "prezzo chiuso". Con sentenza nr 1974/2008 il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree e condannava l'Azienda convenuta al pagamento della somma di € 1.110.135,31 e della somma di € 513.585,46 a titolo di risarcimento danni oltre interessi. Avverso tale pronuncia l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina proponeva appello chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro istando per il rigetto del gravame e spiegando a sua volta appello incidentale. Con sentenza nr 458/2017 la Corte di appello di Messina dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda del Consorzio di pagamento del c.d. "prezzo chiuso" e per l'effetto riduceva l'importo ad € 174.597,80 la cifra liquidata a tale titolo confermando per il resto la decisione gravata. Il giudice del gravame rilevava, sulla scorta della documentazione acquisita in causa, che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi responsabile per la mancata disponibilità delle aree di intervento e che pertanto correttamente il primo Giudice aveva omesso di considerare nel calcolo della penale il segmento di ritardo pari a 5 mesi derivante dall'andamento anomalo dell'appalto aumentato di altri due mesi per le ragioni esplicitate a pag 35 della sentenza impugnata. Riteneva poi che le contestazioni mosse alla carenza di prova delle singole voci di danno e ai criteri impiegati nella determinazione del presunto danno da" maggior vincolo passivo di macchinari e attrezzature" e la richiesta di ristoro" per la mancata redditività " non erano idonee a scalfire le risultanze documentali. Osservava poi in relazione alla dedotta violazione dell'art 54 del R.D. nr 350/1985 che le riserve erano state sottoscritte dall'ing Favitta, che svolgeva i compiti di Direttore tecnico con delega alla sottoscrizione degli atti contabili. Con riguardo poi ai pretesi danni subiti dall'[OSCURATO:PERSONA] a causa dei ritardi procurati dall'Ati nell'esecuzione dei lavori appaltati la Corte di appello riteneva che non era stato dato alcuno riscontro sul piano probatorio. Quanto all'appello incidentale diretto a far valere la liquidazione di ulteriori somme il Giudice del gravame osservava che l'esame del motivo doveva essere circoscritto al ritardo e al conseguente danno connesso alla predisposizione di tre perizie di variante e con riguardo alla sospensione dei lavori nel periodo 8.3.1999 al 27.7.1999 per la quale era intervenuta la rinuncia , ne rilevava la tardività condividendo la decisione presa dal Tribunale. Con riguardo alla tre perizie la Corte distrettuale evidenziava come la necessità di predispone le perizie di variante fosse dovuta ad interventi normativi entrati in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e a variazioni volute dall'Ente committente così come riscontrato nell'ambito dell'indagine tecnica. Sottolineava che in base alla ricostruzione della vicenda relativa all'appalto le doglianze fatte valere dall'impresa in ordine al dedotto andamento anomalo dei lavori per effetto delle tre perizie di variante accettate da quest'ultima con gli atti di sottomissione non potevano ritenersi fondate. Riteneva corretta l'esclusione dal calcolo della penale applicata all'Impresa per i ritardi derivanti dall'andamento anomalo dell'appellante di un periodo pari a cinque mesi maggiorati di altri due mesi in considerazione del fatto che il padiglione nr 6 era stato ultimato in data 15.10.2003 e che le prove e le relative verifiche avevano potuto essere completate solo successivamente a causa del colpevole comportamento della committente che non aveva provveduto ad ottenere tempestivamente i necessari allacci per la fornitura elettrica. Parimenti la Corte di appello condivideva la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie del tetto massimo di applicazione della penale corrispondente al 10% dell'importo contrattuale in quanto stabilita nel DPR 554/1999 entrato in vigore successivamente alla data di stipula del contratto. Osservava per quanto riguarda le riserve nr 2,3 ,4,5,6 ,7 il giudice del gravame ,richiamata sul punto la consulenza d'ufficio, reputava le stesse non ammissibili ai sensi dell'art 54 del Regolamento 350/1985 il quale impone di quantificare con esattezza i maggiori compensi richiesti e anche le ragioni di ciascuna domanda. Analoga valutazione è stata espressa con riguardo alla riserva nr 8 che non era per di più stata trascritta nel registro della contabilità. Avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro" [OSCURATO:PERSONA]" proponendo ,ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art 54 ,dell'art 13,14,17,23 e 28 del R.D. 350/1895 nonché degli art 7,11,12,13,16 e 29 del D.P.R. 1063/1962 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 e al contratto di appalto ( art 8) e al capitolato speciale di appalto ( art 4,6,11,12,14 e 19); inammissibilità e infondatezza della riserva nr 1 e tardività per non avere il giudice di appello attentamente valutato le previsioni contenute nel contratto di appalto e nel correlato capitolato speciale riguardante la consegna frazionata dei lavori in termini preclusivi rispetto ad eventuali richieste di maggiori oneri e danni dovuti alla ritardata consegna delle aree e per aver addebitato alla committente l'anomalo andamento dei lavori per la ritardata messa a disposizione delle aree di cantiere in mancanza di validi elementi di prova. Con un secondo motivo si denuncia a violazione dell'ari 14 della legge nr 741/1981 in relazione all'ari 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la decisione impugnata riconosciuto in modo illogico e senza motivazione il quantum risarcitorio pur in assenza di prove da parte del Consorzio delle spese effettive di impianto di cantiere e di sede, sulla scorta di calcoli errati e in violazione della richiamata norma di legge che non consente di aggirare l'onere della prova sulla quantificazione dei danni. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'ari 54 del R.D. 350/1895 e dell'ari 7 del D.P.R. 1063 del 1962 nonché dell 'omessa pronuncia su di un fatto decisivo ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. sostenendo che la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore nel ritenere sussistente una delega in favore dell'ing Favitta, già direttore tecnico del cantiere. Con il quarto si critica la decisione in relazione alla violazione dell'ari 35 della L.R. 1985 nr 21 come modificato dalla 1.r. 1993 nr 10 in riferimento all'ari 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni procurati alla committente a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori appaltati. Il controricorrente ,dal canto suo, censura la decisione nella parte in cui ha concluso per il rigetto del primo motivo di appello incidentale. Sostiene che la gravata pronuncia si sarebbe limitata a richiamare solo l'incipit dell'articolato motivo di appello omettendo il richiamo alle specifiche censure proposte dal Consorzio da pag 29 a pag 44 della memoria di costituzione di appello riconoscendo una limitata incidenza alle tre perizie approvate dall'[OSCURATO:PERSONA] sull'anomalo andamento dei lavori Si lamenta ,in particolare, che la Corte di appello in violazione dell'ari 31 del D.P.R. 1962 nr 1063 relativamente alle riserve riferite alle problematiche delle tre perizie ha ritenuto sostanzialmente accolte le esigenze sollevate dal Consorzio con la firma del primo atto di sottomissione e la concessione di due proroghe del termine di ultimazione dei lavori di 5 e 10 mesi e con la mancata iscrizione delle riserve nei successivi due atti di sottomissione riferiti alla seconda e alla terza perizia di variante e alla conseguente ritenuta accettazione delle nuove condizioni poste con tali atti di sottomissione. Si osserva che secondo l'art 31 richiamato nel capitolato speciale di appalto ed applicabile ai contratti siciliani in forza dell'art 9 della legge regionale 21 del 1973 e dell'art. 32,primo comma della legge regionale 21 del 1985 la concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile all'amministrazione. Con un secondo motivo il controricorrente denuncia la violazione dell'art 54 R.D. 350/1895 re degli art 1175 e 1176 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto nonché dell'art 1206 c.c. e del principio di cooperazione del creditore in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto preclusiva all'accoglimento della domanda risarcitoria correlata all'andamento anomalo dei lavori riferiti alle tre perizie la sottoscrizione senza eccezione degli atti di sottomissione connesse alla seconda e alla terza perizia di variante che invece non avrebbe avuto alcuna efficacia transattiva o abdicativa delle future pretese. Con un terzo motivo deduce la violazione dell'art 112 c.p.c.in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi in ordine ai punti 4.9. e 4.10 dell'appello incidentale incorrendo in un error procedendo. Con un quarto motivo denuncia la violazione dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in relazione ai principi di correttezza, diligenza e cooperazione ex art 1175 e 1176 e 1206 c.c. lamentando che il giudice del gravame avrebbe mantenuto le statuizioni concernenti la penale applicata dal Tribunale in danno dell'appaltatore senza tenere conto del lungo periodo intercorso tra la redazione delle tre perizie e le relative approvazioni con continue rimodulazione dei lavori e conseguente non imputabilità all'impresa del ritardo subito nell'esecuzione delle opere frutto della condotta della Stazione appaltante. Con un quinto motivo il controricorrente si duole della violazione dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. in relazione agli art 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione atti e valutazioni dell'Azienda ospedaliera inidonei a formare il convincimento.Con un sesto motivo denuncia la violazione dell'ad 360 primo comma nr 3 in relazione all'ad 35 della 1.r. 21 del 1985 e all'ad 2041 c.c. come richiamata al punto 12 del Capitolato speciale di appalto per avere la Corte di appello applicato una doppia penale calcolata sul ritardo complessivo dei lavori e sul ritardo delle singole lavorazioni. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile La ricorrente principale sotto lo schermo della violazione di legge pretende di censurare la valutazione di merito espressa dal giudice del gravame il quale ha basato il suo convincimento sulla base delle risultanze documentali specificatamente indicati ( verbale di consegna del 3.2.2002, la missiva del 14.7.2003 a firma del Direttore dei lavori. La doglianza , al di là della formale rubricazione si traduce in un vizio della motivazione per avere il Giudice di appello valutato le circostanze di causa in modo diverso da quanto auspicato dalla parte ricorrente (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). Con riguardo poi alla censura che investe l'interpretazione del contratto e del capitolato speciale occorre ricordare che com'è noto, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza.In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dalla trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussistenza dei vizi lamentati (cfr. Cass., Sez. lav., 15/11/2013, n. 25728; Cass., Sez. 2, 3/09/2010, n. 19044; Cass., Sez. I, 22/02/2007, n. 4178). Tali oneri, nella specie, sono rimasti parzialmente inadempiuti, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sulla propria interpretazione del contratto basata su stralci del contratto riferiti ad una consegna frazionata dei lavori e non già alla mancata disponibilità di alcune aree. Con riguardo all'altro profilo di censura in cui si articola il primo motivo riguardante la contestata imputabilità dell'andamento anomalo dei lavori all'Azienda ospedaliera la critica anche in questo caso si rivolve in una censura di merito. La ricorrente principale ,attraverso i diversi ordini di servizio richiamati nel corpo del ricorso, adduce una pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa e sollecita questo Giudice al relativo riesame. E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La critica anche in questo caso laddove denuncia una carenza di prova circa le spese effettivamente sostenute a causa dei ritardi imputabili all'Amministrazione si traduce in una censura di merito. Il giudice del gravame ha accertato che le varie voci di danno erano oggettivamente riconducibili alla protrazione dei lavori causata dalla committente ed ha condiviso i criteri di computo adottati dal c.t.u. . sicché si fuoriesce dalla "griglia" delle ragioni di censura che, a norma del novello disposto dell'art. 360 c.p.c., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.Il terzo motivo inammissibile perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l'orientamento meno rigoroso che subordina l'ammissibilità del motivo frutto di mescolanza, alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., 25 ottobre 2019, n. 27393), atteso che tali condizioni non sono presenti nel caso di specie, poiché le censure proposte si caratterizzano per una critica complessiva alla sentenza impugnata sovrapponendo alla interpretazione delle norme adottata dalla Corte territoriale, sulla base degli accertamenti in fatto riportati in sentenza, proprie interpretazioni dei medesimi fatti che neppure si confrontano con i passaggi essenziali, in fatto ed in diritto, che hanno condotto la Corte d'appello a ritenere infondata l'impugnazione. Il motivo e', in secondo luogo, inammissibile, perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). La Corte territoriale conformemente al disposto dell'art 54 del R.D. che individua nell'appaltatore la persona che firma gli atti contabili e che del tutto legittimamente può delegare altri alla sottoscrizione ha accertato, sulla scorta della documentazione prodotta, che le riserve erano state firmate dall'ing Favitta ,che svolgeva i compiti di Direttore tecnico del cantiere con delega alla sottoscrizione degli atti contabili. Relativamente al quarto motivo del ricorso principale che investe il mancato riconoscimento dei danni che l'Azienda ospedaliera avrebbe subito a causa dei disagi arrecati al personale operante nell'azienda, ai degenti, all'impossibilità di attendere pienamente alle attività sanitarie per l'indisponibilità dei locali va osservato che il giudice del gravame ha respinto la richiesta risarcitoria per mancanza di prova. La censura è inammissibile, perché sollecita la Corte ad un controllo diretto sulla motivazione che esula dagli attuali, ristretti limiti entro i quali è consentito il sindacato sulla motivazione, non ipotizzando neppure una assoluta carenza di motivazione ma contrapponendo a quella data dal giudice di merito ed esplicitata nella motivazione/ / una propria. Passando all'esame dei motivi relativi al ricorso incidentale e partendo da quello che si sviluppa nelle pagine da 24 a 31 del controricorso va osservato che la configurazione della rubrica non individua alcuno dei vizi riconducibili all'art 360 c.p.c. La critica non è rispondente al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4 il quale presuppone che le censure per le quali si chiede la cassazione contengano specifica indicazione delle norme di diritto su cui ciascuna di esse si fonda. La doglianza appare prospettare una non corretta interpretazione da parte della Corte distrettuale della portata del primo motivo contenuto nell'appello incidentale lamentando, in particolare ,una mancata considerazione di alcune specifiche censure proposte dal Consorzio da pag 29 a pag 44. Il motivo oltre che generico in quanto non individua con sufficiente specificità quali sarebbero i fatti decisivi che il giudice del gravame non avrebbe dato rilievo e che ove valutati avrebbero condotto ad un diverso risultato sembra riferirsi ad una carenza motivazionale non deducibile in sede di legittimità se non nei limiti di cui al disposto dell'art 360 primo comma nr 5 c.p.c.. Con riguardo al secondo ( 3.2. pag 31 del ricorso incidentale) e terzo motivo di ricorso incidentale ( 3.3. del ricorso pag 32 e 33,34 e 35) che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione ,la sentenza impugnata si sottrae alle censura che sono state mossa. La Corte territoriale muovendo dal fatto che l'impresa aveva sottoscritto atti di sottomissione con cui la stessa aveva accettato "il lavoro alle stesse condizioni del contratto originario ed una proroga di 10 mesi , nonché le ulteriori richieste iscritte nella riserva, unitamente ai nuovi prezzi ha correttamente ritenuto che l'impresa consortile non potesse pretendere un ristoro per un pregiudizio connesso al maggior tempo impiegato ed ai maggiori costi sostenuti, proprio perchè quest'ultima aveva pattuito ,con particolare riferimento a ciascuna variante, una serie di integrazioni contrattuali riferite proprio allo slittamento necessario dei termini dell'adempimento e alle nuove opere indispensabili a dar corso alle varianti che ,come confermato dal c.t.u., erano state soprattutto originate da interventi normativi entrati in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e solo in parte a variazione volute dalla committente ( pag 57 della consulenza). L'accertamento del contenuto negoziale di un atto e della volontà dei contraenti è senza dubbio accertamento di fatto che spetta al giudice del merito, né appare consentito al ricorrente prospettare in sede di legittimità una diversa interpretazione tra quelle possibili (Cass. Sez. 1 n. 24539 del 20/11/2009). La sentenza impugnata ha illustrato le ragioni della propria decisione: spiegando con motivazione congrua e condivisibile immune da vizi logici in base alla sequenza degli atti che si erano succeduti nel tempo come le parti avessero modificato l'oggetto del contratto, fissando nel contempo il relativo prezzo e i tempi della sua esecuzione. Con riguardo al motivo riportato al punto 3.4 del ricorso incidentale relativo alla prospettata omessa pronuncia sulla voce relativa al maggior costo connesso alla polizza fideiussoria e del personale direttivo ed amministrativo detta censura non coglie nel segno non essendo configurabile alcuna omessa pronuncia giacché a pag 6 il giudice del gravame, nel riportare il passaggio motivazionale della sentenza del Tribunale, ha preso in esame la questione condividendo la relativa decisione. Con riguardo agli ulteriori profili di censura con cui ai punti b) ( pag 36 e 37 del ricorso incidentale) e2.1 ( pag 38,39 e 40) si contesta la decisione nella parte in cui ha confermato le motivazione addotte dal Tribunale relativamente all'applicazione di una considerevole applicazione della penale i motivi si risolvono in una critica meritale non sindacabile in questa sede se non negli stretti limiti definiti dall'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. neppure denunciati. Analoga valutazione va espressa con riguardo al motivo indicato al 2.2. con cui l'impresa si lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il suo convincimento su elementi inidonei in quanto promananti dalla stessa Azienda o dai suoi organi. Occorre ricordare che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell'esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori - donde la mancanza d'uno specifico dovere d'esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti, - egli ometta la valutazione di quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività (salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento), il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione; dall'altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà o la propria scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè discussi ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell'universalità della conoscenza e, quindi, dell'autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. E', dunque, l'esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell'art. 115 c.p.c.. La Corte distrettuale pertanto non è incorsa in alcuna delle violazione prospettate laddove ha ritenuto ,condividendo in ciò la valutazione espressa dal c.t.u., che le pretese economiche relative alle riserve iscritte a seguito delle varianti non fossero rispondenti ai criteri di legge fissati nell'art 54,comma terzo del Regolamento 35011985 che impone di quantificare con esattezza i maggiori compensi richiesti e le ragioni della domanda. Da ultima la critica relativa alla modalità di computo della penale contenuta nell'ultimo motivo del ricorso incidentale ( 2.3. pag 42 e 43) va rilevato che la Corte ha ritenuto corretto il calcolo eseguito dal c.t.u. richiamandosi al riguardo alla relazione peritale. Le contestazioni svolte dal Consorzio in modo generico intaccano una valutazione di merito non consentita in questa sede. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va dichiarato inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Le spese di legittimità vanno compensate fra le parti stante la reciproca soccombenza P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, compensa fra le parti le spese di lite; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei ,4