CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Saidi) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela incomprensibile prima che generico, consistendo nella censura dell'applicazione della contestata recidiva, esclusa dal giudice d'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglieri e tensore [OSCURATO:PERSONA] nte O rfraí-i d o Vi I I ni Pierluigi D efano 124P- -305ii /3,771 [OSCURATO:PERSONA] -'6(,LC( 1/4 [OSCURATO:PERSONA], fo Giudi