CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 32526/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OONK1IT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di VERONA Lato avviso alle_partii3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 25 novembre 2020 in Oppeano: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 li re estensore [OSCURATO:PERSONA]