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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38710/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6742/17 in data 31/05/2022 della Corte di appello di Brescia, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.I. 22 giugno 2023, n. 75 e che, pertanto, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva con conclusioni in data 21/06/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 06/12/2016, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa oltre alla pena accessoria di legge, in relazione al reato di usura continuata.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta ricorrenza del reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Costituisce errore di diritto ritenere che integri l'elemento costitutivo del reato di usura la mera richiesta del creditore, non accettata dal debitore, di vedersi riconosciuti interessi usurari, tanto più qualora il debitore rifiuti di rilasciare un assegno a garanzia del pagamento ed anche di sottoscrivere una dichiarazione di riconoscimento del debito predisposta dal creditore.

Secondo motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ai connessi capi relativi al bilanciamento delle diverse circostanze del reato ed alla commisurazione della pena.

La Corte territoriale ha reso motivazioni del tutto tautologiche non confrontandosi con le reali circostanze di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella non consentita proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.

Nella fattispecie, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico dell'imputato anche sulla base di una interpretazione perfettamente logica del contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che sono state prese in adeguata considerazione dal giudice di merito e correttamente valutate nel loro univoco significato probatorio.

Sotto il profilo giuridico, poi, deve osservarsi che la interpretazione degli elementi costitutivi del reato di usura, oggetti di critica da parte del ricorrente è del tutto estranea alla sentenza impugnata, la quale ravvisa nel caso di specie una "pattuizione di interessi" che, come è noto, consente di ritenere il reato contestato come perfezionatosi con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487).

In tal senso, la Corte territoriale ha precisato che "sebbene in termini assoluti l'entità degli interessi corrisposti dalla persona offesa all'imputato sia di importo ridotto, la medesima somma rapportata all'esiguità del prestito corrisponde ad un tasso di interessi esorbitante (calcolato dal consulente tecnico del pubblico ministero nel 792%)".

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.Va rilevato in premessa come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato: assume, pertanto, valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

3.1. Fermo quanto precede, il motivo è, da un lato, meramente reiterativo del corrispondente motivo d'appello e, in ogni caso, il diniego di concessione della circostanza attenuante, con riferimento al danno cagionato al Putelli, deve ritenersi evincibile dalla complessiva motivazione del tribunale, alla quale la Corte territoriale ha fatto implicitamente rinvio.

3.2. In ordine, invece, al danno cagionato al Bertelli, il ricorrente non si confronta con la motivazione che, in termini del tutto esenti da vizi logico-giuridici, ha riconosciuto che "la somma ottenuta dallo Squaratti a titolo di interessi dal Bertelli, pari ad euro 200 a fronte di un prestito di euro 1.000 il mese pregresso, non può dirsi oggettivamente di minima entità, trattandosi di una quantità di denaro non trascurabile per il suo valore.

Peraltro, la dazione della stessa ha cagionato un danno patrimoniale alla persona offesa proporzionalmente rilevante rispetto alla somma ottenuta ed al tempo ridotto del prestito".

3.3. Anche in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla determinazione della misura della pena, il giudizio della Corte territoriale appare immune da incongruenza ed illogicità.

In tal senso, si è precisato che un diverso giudizio di comparazione (rispetto a quello effettuato in termini di equivalenza) tra attenuanti generiche e recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. è impedito dal dettato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. e la pena come determinata appare in ogni caso rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6742/17 in data 31/05/2022 della Corte di appello di Brescia, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.I. 22 giugno 2023, n. 75 e che, pertanto, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva con conclusioni in data 21/06/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 06/12/2016, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa oltre alla pena accessoria di legge, in relazione al reato di usura continuata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta ricorrenza del reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Costituisce errore di diritto ritenere che integri l'elemento costitutivo del reato di usura la mera richiesta del creditore, non accettata dal debitore, di vedersi riconosciuti interessi usurari, tanto più qualora il debitore rifiuti di rilasciare un assegno a garanzia del pagamento ed anche di sottoscrivere una dichiarazione di riconoscimento del debito predisposta dal creditore. Secondo motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione ed errata applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ai connessi capi relativi al bilanciamento delle diverse circostanze del reato ed alla commisurazione della pena. La Corte territoriale ha reso motivazioni del tutto tautologiche non confrontandosi con le reali circostanze di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella non consentita proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Nella fattispecie, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico dell'imputato anche sulla base di una interpretazione perfettamente logica del contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che sono state prese in adeguata considerazione dal giudice di merito e correttamente valutate nel loro univoco significato probatorio. Sotto il profilo giuridico, poi, deve osservarsi che la interpretazione degli elementi costitutivi del reato di usura, oggetti di critica da parte del ricorrente è del tutto estranea alla sentenza impugnata, la quale ravvisa nel caso di specie una "pattuizione di interessi" che, come è noto, consente di ritenere il reato contestato come perfezionatosi con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487). In tal senso, la Corte territoriale ha precisato che "sebbene in termini assoluti l'entità degli interessi corrisposti dalla persona offesa all'imputato sia di importo ridotto, la medesima somma rapportata all'esiguità del prestito corrisponde ad un tasso di interessi esorbitante (calcolato dal consulente tecnico del pubblico ministero nel 792%)". 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.Va rilevato in premessa come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato: assume, pertanto, valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). 3.1. Fermo quanto precede, il motivo è, da un lato, meramente reiterativo del corrispondente motivo d'appello e, in ogni caso, il diniego di concessione della circostanza attenuante, con riferimento al danno cagionato al Putelli, deve ritenersi evincibile dalla complessiva motivazione del tribunale, alla quale la Corte territoriale ha fatto implicitamente rinvio. 3.2. In ordine, invece, al danno cagionato al Bertelli, il ricorrente non si confronta con la motivazione che, in termini del tutto esenti da vizi logico-giuridici, ha riconosciuto che "la somma ottenuta dallo Squaratti a titolo di interessi dal Bertelli, pari ad euro 200 a fronte di un prestito di euro 1.000 il mese pregresso, non può dirsi oggettivamente di minima entità, trattandosi di una quantità di denaro non trascurabile per il suo valore. Peraltro, la dazione della stessa ha cagionato un danno patrimoniale alla persona offesa proporzionalmente rilevante rispetto alla somma ottenuta ed al tempo ridotto del prestito". 3.3. Anche in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla determinazione della misura della pena, il giudizio della Corte territoriale appare immune da incongruenza ed illogicità. In tal senso, si è precisato che un diverso giudizio di comparazione (rispetto a quello effettuato in termini di equivalenza) tra attenuanti generiche e recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. è impedito dal dettato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. e la pena come determinata appare in ogni caso rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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