CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 10355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso tende ad ottenere una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità; ribadito che il travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se lo stesso sia decisivo, ovvero idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; ritenuto che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nell'indicazione di marginali incongruenze che non incidono sulla persuasività ed esaustività della sentenza impugnata, la quale, al netto della valutazione dei filmati indicati dalla difesa, indicano una pluralità di elementi ulteriori univocamente convergenti verso l'affermazione dì responsabilità (sul punto, pagg. 1-3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]