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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10848/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 115-36421/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata, tanto in ordine alla valutazione degli elementi di fatto atti a sostenere il giudizio di responsabilità per il fatto commesso, quanto per la qualificazione circostanziale dello stesso fatto, così come in tema di quantificazione dosimetrica della sanzione ed esclusione della ipotizzata estinzione per intervenuto decorso della prescrizione al momento della decisione di secondo grado.

1.1. La difesa deduce violazione della regola di giudizio in tema di valutazione ed apprezzamento della prova e riconoscimento della responsabilità, carenza, contraddizione e manifesta illogicità della motivazione, in quanto ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione dell'assegno bancario provento di delitto (in quanto già dichiarato smarrito il carnet e dato invece in garanzia dall'imputato per finalità commerciali), senza motivare circa la consapevolezza della provenienza da delitto del titolo ricevuto.

Il ricorso si limita, quindi, a riproporre la doglianza sviluppata con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente ildifensore ricorrente, che più volte nel corpo dell'atto di impugnazione attribuisce un nome diverso al ricorrente, non si confronta.

La Corte ha infatti logicamente motivato sul punto della consapevole ricezione della res illecita in ragione del deficit assoluto di spiegazioni offerte dall'imputato.

Del pari è a dirsi quanto a qualificazione del fatto come delitto, atteso che la spendita di un titolo che reca precisi tratti alfanumerici di identificazione può avvenire solo da parte del traente o di persona da questi specificamente delegata.

1.2. La motivazione, dunque, è stata nel merito esplicitata ed appare congrua e conseguente rispetto alle evidenze processuali esaminate.

Il motivo di ricorso che con tale logico argomentare non si confronta va pertanto dichiarato inammissibile.

1.3. Del pari quanto a qualificazione circostanziale, avendo la Corte di merito esplicitamente argomentato in ordine alla rilevanza del danno patrimoniale provocato, che avrebbe più correttamente dovuto portare ad escludere la circostanza attenuante di cui al cpv. (oggi comma quarto) dell'art. 648 cod. pen., troppo generosamente riconosciuta in primo grado.

1.4. Inammissibilità altrettale avvince anche il motivo con il quale si eccepisce la estinzione del reato di ricettazione (commesso il 29.6.2016) per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia di secondo grado (4.5.2021).

1.4.1. Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen. alla pena edittale massima prevista dalla disposizione incriminatrice (otto anni nella fattispecie).

Non si tiene conto delle riduzioni previste da circostanze attenuanti (quale quella prevista dal comma secondo dell'art. 648 cod. pen., riconosciuta in primo grado, così Sez. 2, n. 1845, del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258479: L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non 115-36421/2021 costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione; conf.

Sez. 2, n. 14767, del 21/03/2017, Rv. 269492).

Deve inoltre tenersi conto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., della aggiunta di un quarto della pena massima prevista in caso di eventi interruttivi, realizzatisi nella fattispecie per effetto dell'esercizio dell'azione penale e delle intervenute condanne nel merito.

Alla data della pronuncia di secondo grado non erano pertanto certamente decorsi dieci anni, dal momento del commesso reato, né tali termini sono decorsi oggi.

1.4.2. La rilevata inammissibilità della impugnazione sterilizza comunque il decorso dei termini di prescrizione alla data della pronuncia di secondo grado.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 115-36421/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata, tanto in ordine alla valutazione degli elementi di fatto atti a sostenere il giudizio di responsabilità per il fatto commesso, quanto per la qualificazione circostanziale dello stesso fatto, così come in tema di quantificazione dosimetrica della sanzione ed esclusione della ipotizzata estinzione per intervenuto decorso della prescrizione al momento della decisione di secondo grado. 1.1. La difesa deduce violazione della regola di giudizio in tema di valutazione ed apprezzamento della prova e riconoscimento della responsabilità, carenza, contraddizione e manifesta illogicità della motivazione, in quanto ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione dell'assegno bancario provento di delitto (in quanto già dichiarato smarrito il carnet e dato invece in garanzia dall'imputato per finalità commerciali), senza motivare circa la consapevolezza della provenienza da delitto del titolo ricevuto. Il ricorso si limita, quindi, a riproporre la doglianza sviluppata con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente ildifensore ricorrente, che più volte nel corpo dell'atto di impugnazione attribuisce un nome diverso al ricorrente, non si confronta. La Corte ha infatti logicamente motivato sul punto della consapevole ricezione della res illecita in ragione del deficit assoluto di spiegazioni offerte dall'imputato. Del pari è a dirsi quanto a qualificazione del fatto come delitto, atteso che la spendita di un titolo che reca precisi tratti alfanumerici di identificazione può avvenire solo da parte del traente o di persona da questi specificamente delegata. 1.2. La motivazione, dunque, è stata nel merito esplicitata ed appare congrua e conseguente rispetto alle evidenze processuali esaminate. Il motivo di ricorso che con tale logico argomentare non si confronta va pertanto dichiarato inammissibile. 1.3. Del pari quanto a qualificazione circostanziale, avendo la Corte di merito esplicitamente argomentato in ordine alla rilevanza del danno patrimoniale provocato, che avrebbe più correttamente dovuto portare ad escludere la circostanza attenuante di cui al cpv. (oggi comma quarto) dell'art. 648 cod. pen., troppo generosamente riconosciuta in primo grado. 1.4. Inammissibilità altrettale avvince anche il motivo con il quale si eccepisce la estinzione del reato di ricettazione (commesso il 29.6.2016) per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia di secondo grado (4.5.2021). 1.4.1. Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen. alla pena edittale massima prevista dalla disposizione incriminatrice (otto anni nella fattispecie). Non si tiene conto delle riduzioni previste da circostanze attenuanti (quale quella prevista dal comma secondo dell'art. 648 cod. pen., riconosciuta in primo grado, così Sez. 2, n. 1845, del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258479: L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non 115-36421/2021 costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione; conf. Sez. 2, n. 14767, del 21/03/2017, Rv. 269492). Deve inoltre tenersi conto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., della aggiunta di un quarto della pena massima prevista in caso di eventi interruttivi, realizzatisi nella fattispecie per effetto dell'esercizio dell'azione penale e delle intervenute condanne nel merito. Alla data della pronuncia di secondo grado non erano pertanto certamente decorsi dieci anni, dal momento del commesso reato, né tali termini sono decorsi oggi. 1.4.2. La rilevata inammissibilità della impugnazione sterilizza comunque il decorso dei termini di prescrizione alla data della pronuncia di secondo grado. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022
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