CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 41796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] E STRUMIA, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 13 maggio 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, il 30 maggio 2016, aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale (per omessa tenuta della contabilità in frode ai creditori), assolvendolo dalle altre imputazioni che gli erano contestate — la bancarotta fraudolenta distrattiva e quella da operazioni dolose — perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e gli aveva altresì applicato le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. per la durata di dieci anni. Il fatto bancarottiero si innesta sul fallimento della "Costruzioni edili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarato il 26 giugno 2014 dal Tribunale di Torino, società di cui Moletto era amministratore. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre pressoché testualmente le argomentazioni del Giudice di prime cure a dispetto di specifici motivi di appello. Inoltre la motivazione sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, dal momento che Moletto era stato assolto, in primo grado, dagli addebiti di bancarotta fraudolenta distrattiva e per operazioni dolose sulla scorta del fatto che si era limitato a portare a termine le operazioni immobiliari intraprese dal precedente amministratore, con ciò evitando il rischio di esposizione della società a numerose azioni legali; ciò sarebbe in contraddizione con l'aver ritenuto che la perdurante omissione della tenuta della scritture contabili fosse animata dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Tale finalità è stata solo affermata ma non provata, tanto che la motivazione a supporto è completamente tautologica. Al più la Corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre il fatto alla bancarotta documentale semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. 1. In particolare coglie nel segno il ricorrente quando individua una carenza argomentativa nel costrutto dei Giudici di appello in punto di elemento soggettivo del reato. Va precisato che l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta sussistente dai Giudici di merito è quella per omessa tenuta; tale condotta — ritiene la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi del reato ex art.216 legge fall. e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep.2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; la rilevanza ex art. 216 legge fall. dell'omissione laddove collegata al fine pregiudizievole è richiamata anche in Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847 e Sez. 5, n. 47923 del 23/9/2014, [OSCURATO:PERSONA], rv. 261040). Al fine di rispondere all'argomento di censura, contenuto nell'atto di appello, a proposito del coefficiente soggettivo, dunque, sarebbe stata necessaria un'analisi puntale degli elementi di prova dai quali far discendere la conclusione che il fine dell'agire dell'imputato fosse quello di nuocere ai creditori. Nell'appello, infatti, ci si chiedeva come potesse conciliarsi l'affermazione su questo punto e quella circa la natura non distrattiva delle operazioni poste in essere da Moletto dopo il suo ingresso nella società, realizzate — secondo il Giudice dell'abbreviato che lo aveva assolto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale — non già con finalità distrattive, ma per evitare di esporre la società ad azioni legali da parte dei promissari acquirenti, per poi destinare le somme ricavate a tacitare i creditori e a far cancellare le ipoteche sui predetti immobili. La Corte di appello non ha risposto a questo specifico interrogativo, limitandosi a riproporre, pressoché testualmente, il passaggio della sentenza di primo grado sul coefficiente soggettivo, reputando significativa della perdurante omissione nella tenuta delle scritture (omissione che precedeva l'assunzione della carica da parte del prevenuto) la sola debitoria accumulatasi già al momento dell'ingresso di Moletto nella società in uno alla prosecuzione dell'attività di impresa. 2. Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata affinché la Corte di rinvio colmi la lacuna ravvisata. Qualora l'esito del giudizio di rinvio sia la conferma della sentenza di condanna di primo grado, la Corte di appello dovrà altresì rimodulare la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. Ciò in ragione del dictum della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni (cfr. anche Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, sulle prerogative del Giudice di merito in punto di rimodulazione). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr