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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta, comunque non di modesta quantità, non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale tenuto conto, da un canto, che non era stato neppure prospettato che la stessa fosse destinata all'autoconsumo, d'altro canto, che la sostanza era detenuta, non presso l'abitazione, ma presso un circolo ricreativo gestito dal ricorrente; che il ricorso non si confronta con tali elementi omettendo ogni confutazione dei rilievi contenuti in decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta, comunque non di modesta quantità, non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale tenuto conto, da un canto, che non era stato neppure prospettato che la stessa fosse destinata all'autoconsumo, d'altro canto, che la sostanza era detenuta, non presso l'abitazione, ma presso un circolo ricreativo gestito dal ricorrente; che il ricorso non si confronta con tali elementi omettendo ogni confutazione dei rilievi contenuti in decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 45057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris