CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi afferenti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta, al mancato ricono! cinnento del vincolo della continuazione con altro delitto della stessa specie, alla mancato rici inoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della >ospensione condizionale della pena sono riproduttivi di questioni già esaminate e superate con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha ritenuto la :sì ssistenza di plurimi elementi che deponevano per la destinazione allo spaccio (suddivisione in dosj di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e presenza di denaro in corrisp , indenza del materiale stesso); giuridicamente corretto risulta il mancato riconoscimento della continuazione fondato sull'intempestività della richiesta formulata in udienza e non veicolata con i normali mezzi di impugnazione nonostante la sentenza esibita fosse passata in giudic)to in data ampiamente precedente e non fosse, pertanto, nelle more sopravvenuta; in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ed alla mancata sospensione condizional2 della penai adeguata risulta la valorizzazione del fatto che il ricorrente avesse commesso il reat ) durante la misura cautelare domiciliare e l'adeguatamente motivata prognosi infausta di recidi ,a; ritenuto che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli dessi motiv proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda( abilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de e doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico c eterminato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ci ndanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così