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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15873/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/09/2024 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena applicata per il reato di cui al capo 2), la sua rideterminazione nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed Euro 750.000 di ammenda, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 13/03/2024, con la quale CIOTOLA Alfredo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di hashish e della contravvenzione di porto abusivo di oggetto atto ad offendere (bastone animato in ferro).

2. Ricorre per cassazione il CIOTOLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità quanto al capo 1), con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza di una finalità di detenzione per uso personale dell'intero quantitativo in sequestro.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla pena applicata per la contravvenzione, ridotta nella misura di un terzo, anziché della metà come previsto dal novellato art. 442 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena applicata per la contravvenzione, con rideterminazione a cura della Suprema Corte, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, per la genericità delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, appare evidente il carattere reiterativo della prospettazione difensiva, volta a censurare il merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in perfetta aderenza a quanto osservato dal primo giudice), e a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze probatorie, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha compiutamente motivato la propria decisione di conferma della condanna, ancorando in particolare la destinazione ad un uso non esclusivamente personale della sostanza sequestrata al CIOTOLA (due involucri di hashish del peso di 99 e 12 grammi), ad una serie di convergenti risultanze, ed in particolare: all'esborso riferito dallo stesso ricorrente per l'acquisto della sostanza (Euro 400, pari a circa un terzo dello stipendio percepito dal CIOTOLA, tenuto anche al mantenimento della famiglia); alle fotografie rinvenute nella memoria del cellulare (relative a panetti di sostanza stupefacente e ad ingenti somme di danaro, evidentemente estranee alla sua attività lecita di autista); alla somma di Euro 175 in banconote di piccolo taglio, custodita nel borsello del CIOTOLA e ritenuta compatibile con il ricavato di precedenti vendite (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).

Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativo del tutto immune da criticità deducibili in questa sede, che la difesa ha inteso confutare riproponendo inammissibilmente una ricostruzione alternativa dei fatti, volta a sostenere la tesi della detenzione dell'hashish ad esclusivo uso personale.

3. Per ciò che riguarda la seconda questione, avente ad oggetto la diminuzione di pena per il reato contravvenzionale ascritto al CIOTOLA (diminuzione operata nella misura di un terzo, anziché in quella della metà), assume rilievo assorbente la sua mancata deduzione in appello.

In quella sede, infatti, la difesa si era limitata a sollecitare l'applicazione nei minimi edittali del trattamento sanzionatorio.

Del resto, ogni possibilità di intervento officioso di questa Suprema Corte deve essere esclusa, non vertendosi in tema di pena illegale.

Le Sezioni Unite hanno invero chiarito che «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato ,contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale» (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 -

01. In applicazione del principio, il [OSCURATO:PERSONA] ha appunto ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/09/2024 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena applicata per il reato di cui al capo 2), la sua rideterminazione nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed Euro 750.000 di ammenda, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 13/03/2024, con la quale CIOTOLA Alfredo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di hashish e della contravvenzione di porto abusivo di oggetto atto ad offendere (bastone animato in ferro). 2. Ricorre per cassazione il CIOTOLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità quanto al capo 1), con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza di una finalità di detenzione per uso personale dell'intero quantitativo in sequestro. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla pena applicata per la contravvenzione, ridotta nella misura di un terzo, anziché della metà come previsto dal novellato art. 442 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena applicata per la contravvenzione, con rideterminazione a cura della Suprema Corte, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, per la genericità delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, appare evidente il carattere reiterativo della prospettazione difensiva, volta a censurare il merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in perfetta aderenza a quanto osservato dal primo giudice), e a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze probatorie, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso. D'altra parte, la Corte d'Appello ha compiutamente motivato la propria decisione di conferma della condanna, ancorando in particolare la destinazione ad un uso non esclusivamente personale della sostanza sequestrata al CIOTOLA (due involucri di hashish del peso di 99 e 12 grammi), ad una serie di convergenti risultanze, ed in particolare: all'esborso riferito dallo stesso ricorrente per l'acquisto della sostanza (Euro 400, pari a circa un terzo dello stipendio percepito dal CIOTOLA, tenuto anche al mantenimento della famiglia); alle fotografie rinvenute nella memoria del cellulare (relative a panetti di sostanza stupefacente e ad ingenti somme di danaro, evidentemente estranee alla sua attività lecita di autista); alla somma di Euro 175 in banconote di piccolo taglio, custodita nel borsello del CIOTOLA e ritenuta compatibile con il ricavato di precedenti vendite (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativo del tutto immune da criticità deducibili in questa sede, che la difesa ha inteso confutare riproponendo inammissibilmente una ricostruzione alternativa dei fatti, volta a sostenere la tesi della detenzione dell'hashish ad esclusivo uso personale. 3. Per ciò che riguarda la seconda questione, avente ad oggetto la diminuzione di pena per il reato contravvenzionale ascritto al CIOTOLA (diminuzione operata nella misura di un terzo, anziché in quella della metà), assume rilievo assorbente la sua mancata deduzione in appello. In quella sede, infatti, la difesa si era limitata a sollecitare l'applicazione nei minimi edittali del trattamento sanzionatorio. Del resto, ogni possibilità di intervento officioso di questa Suprema Corte deve essere esclusa, non vertendosi in tema di pena illegale. Le Sezioni Unite hanno invero chiarito che «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato ,contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01. In applicazione del principio, il [OSCURATO:PERSONA] ha appunto ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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