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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12234/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di Napoli che ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e la memoria contenente motivi nuovi trasmessa nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale la Corte di assise di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], incolpato dell'omicidio volontario, aggravato per avere agito per futili motivi, di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 29 luglio 2023.

La vicenda, dalla quale era scaturita l'azione violenta, si era svolta all'interno del parcheggio di un centro commerciale nel quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di vigilanza per conto di una società privata e dove una giovane collega si era trovata con l'auto in panne. [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di aiuto proveniente dalla donna, le aveva rivolto commenti irrispettosi, rifiutando il proprio supporto, sicché, giunta la vittima, che aveva preso le parti della familiare, era insorto uno screzio verbale; il vigilante, momentaneamente allontanatosi, era tornato a distanza di qualche minuto ed aveva colpito a morte la vittima con un coltello.

A fronte della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la struttura denominata "Liberi di volare", ritenuta dalla difesa adeguata al fine di consentire il recupero di un giovane poco più che ventenne, incensurato e capace di mostrare resipiscenza - evidenziatasi nel percorso di pacificazione intrapreso con i familiari della vittima, cui aveva versato, in acconto sul risarcimento, la somma di euro 50.000, ottenendo la revoca della costituzione di parte civile e l'assenso alla sostituzione della misura - il Tribunale ha osservato che tali elementi fattuali non potevano considerarsi connotati da novità, rispetto agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della più grave cautela.

Invero, la disponibilità della struttura specializzata "Liberi di volare", ai fini del perseguimento di un percorso di recupero sociale della persona indagata era già stata valutata, in senso negativo, in seno all'ordinanza del Tribunale del riesame del 18 aprile 2024 (preceduta dal provvedimento, analogamente reiettivo, del Giudice delle indagini preliminari), e quindi non poteva ritenersi, nel panorama cautelare, elemento nuovo.

Per il resto, il Tribunale ha condiviso il percorso motivazionale apprestato dal giudice di prime cure, ritenendo ostativo alla sostituzione della misura il fatto che l'azione criminosa sia stata commessa da un addetto alla vigilanza il quale, tradendo il compito di tutelare l'incolumità dei consociati, aveva posto fine alla vita di un uomo per motivazioni risibili ed inconsistenti, così manifestando una spiccata propensione alla trasgressione e all'aggressività incontrollata.

La sua attitudine criminale si era altresì palesata nella condotta di preventivo occultamento di un'arma impropria sul luogo di lavoro, repentinamente recuperata, al fine di colpire il malcapitato a causa di un banale screzio verbale e nella successiva fuga, al cui esito non si era preoccupato di prestare soccorso alla vittima.

L'indagato - osserva il Tribunale - aveva reso dichiarazioni non credibili circa l'accaduto, smentite dalle persone informate sui fatti e dai verbalizzanti e finalizzate ad accreditare la tesi di una reazione determinata da una precedente aggressione perpetrata, in suo danno e mediante un crick, da parte della vittima, così finendo per omettere ogni forma di collaborazione, significativa di un possibile ravvedimento.

L'unico dato di novità, ad avviso del Tribunale, risiede nell'avvenuto versamento della somma indicata, da ritenersi tuttavia, alla luce del quadro descritto, inidoneo a mutarne i contorni, trattandosi di importo minimale, solo parziale e seguito da effetti immediatamente favorevoli all'imputato, tradottisi nell'assenso alla sostituzione della misura.

Con tale gesto, l'imputato ha ottenuto vantaggiose condizioni dall'avvenuto versamento dell'importo, ma non ha dimostrato di compiere un percorso di concreta resipiscenza, indicativo dell'attenuazione del pericolo di recidiva.

Invero, l'imputato si è mostrato privo di freni inibitori, capace di lasciarsi andare al libero sfogo della violenza più sorda, preda di irrefrenabile impulsività, a fronte di situazioni di scarsa sollecitazione in tale senso.

Da tali considerazioni è stato tratto il giudizio negativo circa la sua attitudine a relazionarsi, pur se all'interno di un contesto protetto, tenendo a bada i propri istinti aggressivi ed è stato così ravvisato il concreto pericolo che tali impulsi, già mostrati nella commissione del reato, possano ripresentarsi, traducendosi in azioni violente in danno dei dipendenti o degli ospiti della struttura.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310, 275, 284 cod. proc. pen, art. 575 cod. pen.

La decisione sarebbe priva di motivazione in ordine alle novità introdotte dalla difesa in ordine alle esigenze cautelari, anche alla luce della opportunità di seguire un percorso all'interno della Comunità di don [OSCURATO:PERSONA], "Liberi di volare", disponibile al recupero e dotata di personale altamente specializzato a tale fine, anche alla luce delle severe modalità di funzionamento della struttura.

La giovane età, trattandosi di persona di ventuno anni, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la confessione resa in ordine ai fatti, il riavvicinamento alla famiglia della vittima, sarebbero circostanze indicative dell'affievolimento delle esigenze cautelari.

Si censura il riferimento, ad avviso del ricorrente generico e violativo dei principi espressi in tema di custodia in carcere dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, al profilo della potenziale inosservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, in assenza di una specifica indicazione degli elementi sulla cui base è formulato un giudizio di recidivanza, segnalando che, all'interno della struttura, egli sarebbe oggetto di attenta e stretta vigilanza.

Il ricorrente evidenzia che la transazione tra le parti ha prodotto conseguenze favorevoli ad entrambe le parti contrattuali, non solo, invero, per l'imputato, censurando la mancata considerazione del sacrificio che, a monte del versamento di quella somma, i familiari di [OSCURATO:PERSONA] si sono dovuti assumere.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria del 10 febbraio 2025 - rubricata "motivi nuovi" - la difesa ha reiterato argomenti già trattati nel ricorso, nuovamente evidenziando l'acquisito assenso dei familiari della vittima alla attenuazione della misura, l'avvenuto risarcimento del danno, riprendendo, con argomentazioni già percorse, il tema del deficit motivazionale circa l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce della disponibilità manifestata all'accoglimento dell'indagato all'interno della comunità "Liberi di volare".

5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati sono i motivi di censura.

2. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente censura, riconducendo la doglianza a violazione di legge - segnatamente, artt. 310, 285, 275 cod. proc. pen. e art. 575 cod. pen. -, le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e circa le modalità con le quali fronteggiare le stesse.

Procedendo con ordine, si duole della mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'innovato quadro cautelare, alla luce di un serio e documentato percorso, intrapreso dall'imputato, palesato anche dalla sua confessione, e tradottosi nella disponibilità, a tale fine, ottenuta ad essere accolto presso la comunità "Liberi di volare", cui conseguirebbe un percorso alternativo rispetto al circuito detentivo, con evidenti vantaggi anche sotto il profilo rieducativo ex art. 27 Cost.

In proposito, introducendo temi - quali la pregnanza trattamentale del lavoro svolto presso la menzionata comunità e l'importanza di ottenere la disponibilità ad essere ricevuti al suo interno - sottratti al vaglio di legittimità, il ricorrente lamenta che sarebbe stato genericamente valutato dal Tribunale il profilo relativo all'osservanza, da parte dell'imputato, ove collocato agli arresti domiciliari presso la comunità, delle prescrizioni connesse alla misura di cui all'art. 284 cod. proc. pen.

La censura è infondata.

Invero, emerge dall'ordinanza impugnata il percorso motivazionale, puntuale, logico e quindi incensurabile in questa sede, che evidenzia l'avvenuta valutazione, da parte del Tribunale, della ricevuta disponibilità, da parte della comunità "Liberi di volare" nei confronti dell'imputato e delle ragioni per cui, oltre a trattarsi di elemento già considerato all'esito della precedente istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, la soluzione cautelare non poteva ritenersi idonea a fronteggiare le esigenze cautelari rivelatesi sussistenti nel caso di specie.

In proposito, il giudice ha rimarcato i profili afferenti il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, con specifica e logica motivazione, significando che l'imputato aveva mostrato assoluta mancanza di controllo dei propri istinti violenti, scatenati sul posto di lavoro, luogo in cui non si immaginerebbe che proprio un vigilante, preposto ad assicurare la sicurezza e l'incolumità dei visitatori, si abbandoni a violenza.

Ha evidenziato, quale profilo di significativa pericolosità, anche il preventivo occultamento dell'arma, poi recuperata ed impiegata per vendicarsi contro la vittima, rispetto alla quale uno screzio di poco conto aveva scatenato una reazione di inusitata gravità, che era costata la vita al malcapitato.

Il provvedimento censurato ha dato altresì conto della successiva fuga di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva prestato alcun soccorso, e ha rimarcato che egli aveva reso dichiarazioni inverosimili circa l'accaduto, a tutela della propria posizione e smentite dai testimoni oculari, così omettendo ogni forma di collaborazione con l'autorità, significativa di resipiscenza.

Da tale quadro è stata inferita l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso la comunità indicata, nel cui ambito l'imputato, ove collocato, dovrebbe relazionarsi sia con il personale, sia con altri ospiti, a ciò ostando la mostrata incapacità di contenere e gestire i propri eccessi caratteriali, che impedirebbe l'instaurazione di equilibrate relazioni personali; in definitiva, la misura sarebbe non tranquillizzante sotto il profilo del pericolo di reiterazione criminosa.

3. Analogamente infondata risulta la censura relativa alla mancanza di una «specifica, riconoscibile, motivazione, palesante la mancata attenuazione delle esigenze di cautela, pur a fronte della intervenuta condotta riparativa» (così, pag. 5-6 del ricorso).

Anche tale rilievo non è fondato, avendo il Tribunale corredato di una motivazione esaustiva, logica ed esente da contraddizioni, le ragioni per le quali l'intervenuto versamento della somma — in acconto di maggior risarcimento — in favore delle persone offese non poteva costituire ragione modificativa del quadro cautelare sottoposto al vaglio del giudice.

Invero, se la dazione della somma, a titolo di acconto sulla maggior entità risarcitoria, ha costituito un dato di novità, tuttavia, ha osservato il Tribunale, tale elemento non è reputabile, alla luce della «spiccata dimostrazione di irrefrenabilità degli istinti aggressivi, a dispetto della futilità del movente che li ha scatenati», capace di modificare il quadro cautelare, apparendo la misura meno rigorosa inadeguata a rispondere alle esigenze di difesa sociale che tale dimostrazione di pericolosità ha evidenziato.

Accanto a tale considerazione, appare altresì incensurabile, in quanto dotata di logica congruenza, la considerazione secondo la quale l'avvenuto versamento della somma da parte dell'imputato ai familiari della vittima avrebbe sortito vantaggi per l'istante e sarebbe stata ispirata a ragioni di strategia processuale, più che di effettiva resipiscenza.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di Napoli che ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e la memoria contenente motivi nuovi trasmessa nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale la Corte di assise di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], incolpato dell'omicidio volontario, aggravato per avere agito per futili motivi, di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 29 luglio 2023. La vicenda, dalla quale era scaturita l'azione violenta, si era svolta all'interno del parcheggio di un centro commerciale nel quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di vigilanza per conto di una società privata e dove una giovane collega si era trovata con l'auto in panne. [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di aiuto proveniente dalla donna, le aveva rivolto commenti irrispettosi, rifiutando il proprio supporto, sicché, giunta la vittima, che aveva preso le parti della familiare, era insorto uno screzio verbale; il vigilante, momentaneamente allontanatosi, era tornato a distanza di qualche minuto ed aveva colpito a morte la vittima con un coltello. A fronte della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la struttura denominata "Liberi di volare", ritenuta dalla difesa adeguata al fine di consentire il recupero di un giovane poco più che ventenne, incensurato e capace di mostrare resipiscenza - evidenziatasi nel percorso di pacificazione intrapreso con i familiari della vittima, cui aveva versato, in acconto sul risarcimento, la somma di euro 50.000, ottenendo la revoca della costituzione di parte civile e l'assenso alla sostituzione della misura - il Tribunale ha osservato che tali elementi fattuali non potevano considerarsi connotati da novità, rispetto agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della più grave cautela. Invero, la disponibilità della struttura specializzata "Liberi di volare", ai fini del perseguimento di un percorso di recupero sociale della persona indagata era già stata valutata, in senso negativo, in seno all'ordinanza del Tribunale del riesame del 18 aprile 2024 (preceduta dal provvedimento, analogamente reiettivo, del Giudice delle indagini preliminari), e quindi non poteva ritenersi, nel panorama cautelare, elemento nuovo. Per il resto, il Tribunale ha condiviso il percorso motivazionale apprestato dal giudice di prime cure, ritenendo ostativo alla sostituzione della misura il fatto che l'azione criminosa sia stata commessa da un addetto alla vigilanza il quale, tradendo il compito di tutelare l'incolumità dei consociati, aveva posto fine alla vita di un uomo per motivazioni risibili ed inconsistenti, così manifestando una spiccata propensione alla trasgressione e all'aggressività incontrollata. La sua attitudine criminale si era altresì palesata nella condotta di preventivo occultamento di un'arma impropria sul luogo di lavoro, repentinamente recuperata, al fine di colpire il malcapitato a causa di un banale screzio verbale e nella successiva fuga, al cui esito non si era preoccupato di prestare soccorso alla vittima. L'indagato - osserva il Tribunale - aveva reso dichiarazioni non credibili circa l'accaduto, smentite dalle persone informate sui fatti e dai verbalizzanti e finalizzate ad accreditare la tesi di una reazione determinata da una precedente aggressione perpetrata, in suo danno e mediante un crick, da parte della vittima, così finendo per omettere ogni forma di collaborazione, significativa di un possibile ravvedimento. L'unico dato di novità, ad avviso del Tribunale, risiede nell'avvenuto versamento della somma indicata, da ritenersi tuttavia, alla luce del quadro descritto, inidoneo a mutarne i contorni, trattandosi di importo minimale, solo parziale e seguito da effetti immediatamente favorevoli all'imputato, tradottisi nell'assenso alla sostituzione della misura. Con tale gesto, l'imputato ha ottenuto vantaggiose condizioni dall'avvenuto versamento dell'importo, ma non ha dimostrato di compiere un percorso di concreta resipiscenza, indicativo dell'attenuazione del pericolo di recidiva. Invero, l'imputato si è mostrato privo di freni inibitori, capace di lasciarsi andare al libero sfogo della violenza più sorda, preda di irrefrenabile impulsività, a fronte di situazioni di scarsa sollecitazione in tale senso. Da tali considerazioni è stato tratto il giudizio negativo circa la sua attitudine a relazionarsi, pur se all'interno di un contesto protetto, tenendo a bada i propri istinti aggressivi ed è stato così ravvisato il concreto pericolo che tali impulsi, già mostrati nella commissione del reato, possano ripresentarsi, traducendosi in azioni violente in danno dei dipendenti o degli ospiti della struttura. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310, 275, 284 cod. proc. pen, art. 575 cod. pen. La decisione sarebbe priva di motivazione in ordine alle novità introdotte dalla difesa in ordine alle esigenze cautelari, anche alla luce della opportunità di seguire un percorso all'interno della Comunità di don [OSCURATO:PERSONA], "Liberi di volare", disponibile al recupero e dotata di personale altamente specializzato a tale fine, anche alla luce delle severe modalità di funzionamento della struttura. La giovane età, trattandosi di persona di ventuno anni, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la confessione resa in ordine ai fatti, il riavvicinamento alla famiglia della vittima, sarebbero circostanze indicative dell'affievolimento delle esigenze cautelari. Si censura il riferimento, ad avviso del ricorrente generico e violativo dei principi espressi in tema di custodia in carcere dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, al profilo della potenziale inosservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, in assenza di una specifica indicazione degli elementi sulla cui base è formulato un giudizio di recidivanza, segnalando che, all'interno della struttura, egli sarebbe oggetto di attenta e stretta vigilanza. Il ricorrente evidenzia che la transazione tra le parti ha prodotto conseguenze favorevoli ad entrambe le parti contrattuali, non solo, invero, per l'imputato, censurando la mancata considerazione del sacrificio che, a monte del versamento di quella somma, i familiari di [OSCURATO:PERSONA] si sono dovuti assumere. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria del 10 febbraio 2025 - rubricata "motivi nuovi" - la difesa ha reiterato argomenti già trattati nel ricorso, nuovamente evidenziando l'acquisito assenso dei familiari della vittima alla attenuazione della misura, l'avvenuto risarcimento del danno, riprendendo, con argomentazioni già percorse, il tema del deficit motivazionale circa l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce della disponibilità manifestata all'accoglimento dell'indagato all'interno della comunità "Liberi di volare". 5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati sono i motivi di censura. 2. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente censura, riconducendo la doglianza a violazione di legge - segnatamente, artt. 310, 285, 275 cod. proc. pen. e art. 575 cod. pen. -, le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e circa le modalità con le quali fronteggiare le stesse. Procedendo con ordine, si duole della mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'innovato quadro cautelare, alla luce di un serio e documentato percorso, intrapreso dall'imputato, palesato anche dalla sua confessione, e tradottosi nella disponibilità, a tale fine, ottenuta ad essere accolto presso la comunità "Liberi di volare", cui conseguirebbe un percorso alternativo rispetto al circuito detentivo, con evidenti vantaggi anche sotto il profilo rieducativo ex art. 27 Cost. In proposito, introducendo temi - quali la pregnanza trattamentale del lavoro svolto presso la menzionata comunità e l'importanza di ottenere la disponibilità ad essere ricevuti al suo interno - sottratti al vaglio di legittimità, il ricorrente lamenta che sarebbe stato genericamente valutato dal Tribunale il profilo relativo all'osservanza, da parte dell'imputato, ove collocato agli arresti domiciliari presso la comunità, delle prescrizioni connesse alla misura di cui all'art. 284 cod. proc. pen. La censura è infondata. Invero, emerge dall'ordinanza impugnata il percorso motivazionale, puntuale, logico e quindi incensurabile in questa sede, che evidenzia l'avvenuta valutazione, da parte del Tribunale, della ricevuta disponibilità, da parte della comunità "Liberi di volare" nei confronti dell'imputato e delle ragioni per cui, oltre a trattarsi di elemento già considerato all'esito della precedente istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, la soluzione cautelare non poteva ritenersi idonea a fronteggiare le esigenze cautelari rivelatesi sussistenti nel caso di specie. In proposito, il giudice ha rimarcato i profili afferenti il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, con specifica e logica motivazione, significando che l'imputato aveva mostrato assoluta mancanza di controllo dei propri istinti violenti, scatenati sul posto di lavoro, luogo in cui non si immaginerebbe che proprio un vigilante, preposto ad assicurare la sicurezza e l'incolumità dei visitatori, si abbandoni a violenza. Ha evidenziato, quale profilo di significativa pericolosità, anche il preventivo occultamento dell'arma, poi recuperata ed impiegata per vendicarsi contro la vittima, rispetto alla quale uno screzio di poco conto aveva scatenato una reazione di inusitata gravità, che era costata la vita al malcapitato. Il provvedimento censurato ha dato altresì conto della successiva fuga di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva prestato alcun soccorso, e ha rimarcato che egli aveva reso dichiarazioni inverosimili circa l'accaduto, a tutela della propria posizione e smentite dai testimoni oculari, così omettendo ogni forma di collaborazione con l'autorità, significativa di resipiscenza. Da tale quadro è stata inferita l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso la comunità indicata, nel cui ambito l'imputato, ove collocato, dovrebbe relazionarsi sia con il personale, sia con altri ospiti, a ciò ostando la mostrata incapacità di contenere e gestire i propri eccessi caratteriali, che impedirebbe l'instaurazione di equilibrate relazioni personali; in definitiva, la misura sarebbe non tranquillizzante sotto il profilo del pericolo di reiterazione criminosa. 3. Analogamente infondata risulta la censura relativa alla mancanza di una «specifica, riconoscibile, motivazione, palesante la mancata attenuazione delle esigenze di cautela, pur a fronte della intervenuta condotta riparativa» (così, pag. 5-6 del ricorso). Anche tale rilievo non è fondato, avendo il Tribunale corredato di una motivazione esaustiva, logica ed esente da contraddizioni, le ragioni per le quali l'intervenuto versamento della somma — in acconto di maggior risarcimento — in favore delle persone offese non poteva costituire ragione modificativa del quadro cautelare sottoposto al vaglio del giudice. Invero, se la dazione della somma, a titolo di acconto sulla maggior entità risarcitoria, ha costituito un dato di novità, tuttavia, ha osservato il Tribunale, tale elemento non è reputabile, alla luce della «spiccata dimostrazione di irrefrenabilità degli istinti aggressivi, a dispetto della futilità del movente che li ha scatenati», capace di modificare il quadro cautelare, apparendo la misura meno rigorosa inadeguata a rispondere alle esigenze di difesa sociale che tale dimostrazione di pericolosità ha evidenziato. Accanto a tale considerazione, appare altresì incensurabile, in quanto dotata di logica congruenza, la considerazione secondo la quale l'avvenuto versamento della somma da parte dell'imputato ai familiari della vittima avrebbe sortito vantaggi per l'istante e sarebbe stata ispirata a ragioni di strategia processuale, più che di effettiva resipiscenza. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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