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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34568/2026

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e di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato lacondanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto nella veste diamministratore della società “Agririce Italia” s.r.l., dichiarata fallita il 10 dicembre2020.In particolare, si addebitava all’imputato di aver accreditato in proprio favore,a titolo di “rimborso finanziamento soci”, negli anni 2019 e 2020 quando la societàversava già in stato di dissesto, la somma complessiva di 184.740,00 euro (cosìridotta quella di 213.000,00 euro in origine contestata nel capo di imputazione -cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).2.

Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in merito al mancato riconoscimento della c.d.

“bancarotta riparata”.Secondo la difesa, dai documenti acquisiti al processo e in particolare dal“partitario del conto 36/0005/0015", emerge che negli anni 2019-2020 l’imputatoha effettuato versamenti in favore della società pari a complessivi 302.638,00euro, a fronte di prelievi “a titolo rimborso finanziamento soci” di euro 184.740,00.Quindi l’imputato ha versato oltre 116mila euro in più rispetto a quanto prelevato.Risultano, inoltre, cospicui versamenti in conto capitale eseguiti negli anniprecedenti.

Questi elementi sono stati del tutto pretermessi dalla sentenzaimpugnata.Inoltre la Corte di appello incorre in errore quando, per escludere la bancarottariparata, fa leva sul fatto che: i versamenti, successivi ai prelievi, in favore dellasocietà sono stati finanziati con le stesse risorse indebitamente prelevate;il patrimonio leso, ma ha creato a proprio favore un corrispondente diritto dicredito.A dire del difensore, il primo assunto è apodittico, essendone oscure lefondamenta probatorie.La seconda affermazione poggia su principi dettati dalla Corte di cassazioneche non si attagliano al caso di specie in cui l’imputato ha prelevato somme perappianare un debito della società nei suoi confronti e ha riversato in conto capitaleimporti più elevati, senza quindi mutare l’originaria natura dei relativi diritti cheerano e sono “diritti di credito” del socio nei confronti della società.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La precipua carenza motivazionale delle sentenze di primo e secondo gradoconsiste nella mancata analisi effettiva degli specifici fatti che caratterizzano lafattispecie concreta, così da non lasciare comprendere se i principigiurisprudenziali richiamati siano o meno coerenti con l'oggetto della decisione.3.

Le questioni giuridiche sottese alle tematiche poste dal ricorso rilevanosotto un duplice profilo: la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale ebancarotta preferenziale, nel caso di "restituzione di somme ai soci"; i caratteridella c.d.

"bancarotta riparata".3.1.

Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai sociin conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie dellabancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a uncredito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme qualerestituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispeciedi bancarotta preferenziale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024,Rondinelli, Rv. 286623-01; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv.281872; Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031).Come chiarito dalla sentenza Vesprini, stabilire, se, in concreto, undeterminato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia statoeffettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questionedi interpretazione della volontà delle parti (Sez. 1 civ., n. 7692 del 31/03/2006,Rv. 588234); più in particolare, «i versamenti in conto capitale sono assoggettatiall'onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve dicapitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa», mentre«l'individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione dellacomune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modoin cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui apparediretto e dagl'interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazioneche i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultardeterminante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, inconsiderazione della sottoposizione del bilancio all'approvazione dei soci» (cfr.anche Sez. 1 civ., n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557).3.2.

Sulla scia di Sez. 5 n. 7708 del 27/01/2026, Minutillo, non mass., puòosservarsi che la figura della bancarotta riparata si colloca nell’ambito dellaqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericoloconcreto, nel quale l’offesa tipica non coincide con il danno effettivo ai creditori,ma con l’esposizione della loro garanzia patrimoniale a un rischio reale e attuale,che deve permanere sino alla soglia della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n.28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 20096 del26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 – 01).

In questa prospettiva, l’attivitàrestitutoria eventualmente posta in essere dall’imprenditore o dall’amministratoreassume rilevanza esimente solo laddove sia idonea a elidere integralmente talepericolo, mediante la ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresaanteriormente all’apertura della procedura concorsuale, essendo richiesta«un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima delladichiarazione di fallimento ed impedisca l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizioper i creditori» (Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morra, Rv. 236051; Sez. 5, n.8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721).

È, pertanto, al permanere o menodi tale pregiudizio, costituente l'offesa tipica del delitto di bancarotta patrimoniale,che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoriaidonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta (Sez. 5, n.14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 – 01; Sez. 5, n. 28514 del23/04/2013, Grazioli, Rv. 255576 – 01).

Ne viene che la bancarotta riparata nonpuò essere intesa in senso meramente formale o contabile, come semplicerestituzione di somme corrispondenti a quelle oggetto di distrazione, mapresuppone una reintegrazione reale e sostanziale del patrimonio, tale daripristinarne la funzione di garanzia generale per i creditori.

Coerentemente contale impostazione, la giurisprudenza di legittimità esclude che possano assumererilievo restituzioni solo parziali, in quanto inidonee a elidere integralmente leconseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, così come versamentieffettuati dall’autore della distrazione ad altro titolo, non direttamente epuntualmente correlabili agli atti distrattivi precedentemente compiuti.È, quindi, onere dell'amministratore che si è reso responsabile di atti didistrazione - e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimoniosociale -, nonché di quanti abbiano con lui concorso nel realizzarli, «provarel'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattiviprecedentemente perpetrati» (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv.271922 - 01).

Questa Corte ha chiarito che la bancarotta riparata non èconfigurabile quando la restituzione del bene o della provvista si realizzi attraversomeccanismi solo apparentemente solutori, che non si traducano in un effettivoincremento patrimoniale per il soggetto leso; in particolare, che non può parlarsidi reintegrazione idonea a escludere il reato allorquando la copertura di unaposizione debitoria avvenga mediante risorse provenienti dal medesimopatrimonio già depauperato.

In questa ipotesi, infatti, il patrimonio non risultarealmente ricostituito, rimanendo «sostanzialmente privo delle risorse necessariea garantire i creditori, configurandosi un adempimento meramente apparente»(Sez. 5, n. 13382/2021, Verdini, cit., § 3.8.3).

L’elemento decisivo per escluderela bancarotta riparata non risiede, dunque, nel fatto che il debito vengaformalmente estinto da un soggetto diverso dal debitore originario, bensì nellacircostanza che la provvista utilizzata per tale estinzione provenga dallo stessosoggetto originariamente obbligato, il cui patrimonio non subisce alcuna effettivareintegrazione: «Operazioni di questo tipo – afferma la giurisprudenza richiamata-, specie quando inserite in una sequenza unitaria di atti funzionalmente collegati,non fanno venir meno l’elemento materiale del reato, ma possono costituireulteriori indici di fraudolenza, rivelando l’adozione di schemi negoziali strumentalidiretti a mascherare il depauperamento reale del patrimonio» (Sez. 5, n.13382/2021, Verdini, cit., § 3.8.3).Da ciò discende che la valutazione dell’idoneità riparatoria di eventuali rientrinon può essere condotta isolando singoli segmenti dell’operazione, ma deve esserecompiuta secondo una visione complessiva e sistemica, soprattutto quando labancarotta fraudolenta si presenti come reato unitario a condotta eventualmenteplurima: sicché rientri parziali, compensativi o meramente sostitutivi, purintervenuti prima dello stato di insolvenza, restano irrilevanti qualora non siano ingrado di ricostituire il patrimonio nella sua integrità complessiva, risultandoinidonei a eliminare integralmente il pericolo per la massa dei creditori.4.

Nella fattispecie in esame manca una ricostruzione materiale suscettibile diconsentire l'esatto inquadramento delle condotte nelle fattispecie tipiche in rilievoe idonea a permettere di valutare le ragioni difensive in merito alla "bancarottariparata".4.1.

La sentenza di primo grado si limita ad affermare che, nel periodo dal 31gennaio 2019 al «24 novembre 2023» (così, incongruamente, si trova scritto inmotivazione), l'imputato ha effettuato prelievi per l'importo di 184.740,00 euro atitolo di "rimborso finanziamento soci", che il giudice civile ha dichiarato inefficaci(pag. 5).Da tale elemento, non meglio precisato, esclude la configurabilità del reato dibancarotta preferenziale e riconduce il fatto a quello di bancarotta fraudolentapatrimoniale, senza tuttavia chiarire: quali versamenti aveva effettuato inprecedenza il socio-amministratore (odierno imputato); a quale titolo queiversamenti erano stati effettuati (mutuo o apporto del socio al patrimoniodell'impresa collettiva); come inquadrare quindi i prelievi oggetto di addebito.Si tace, quindi, su dati essenziali ai fini sia della qualificazione della condottasia ai fini della sussistenza o meno di una "bancarotta riparata", dato che occorreprima chiarire la natura di quello che è stato prelevato, per poi stabilire se lareintegrazione ci sia stata o meno.La sentenza sancisce poi l'inefficacia delle restituzioni, senza addurre alcunaspiegazione (pag. 5).4.2.

La sentenza di appello lascia insoluti questi fondamentali aspetti erespinge la tesi difensiva sul rilievo che «è un dato obiettivo quello per cui lesomme valorizzate dalla difesa siano rientrate nella società sotto forma di nuoviconferimenti di capitale, grazie (anche e soprattutto) al fatto che la provvista peri medesimi era assicurata proprio attraverso le precedenti fuoriuscite di liquiditàdalla stessa società ottenute attraverso "l'autorestituzione" dei precedentifinanziamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4 sentenza impugnata).A conforto di tale conclusione la Corte di appello cita il principio, coniato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui non è configurabile la bancarottacosiddetta "riparata" nel caso in cui le somme distratte dalla società vengano poiconferite nella stessa per sottoscrivere un aumento di capitale (Sez. 5, n. 42618del 20/09/2023, Sedino, Rv. 285344 - 01).In tal modo, però, la motivazione della decisione prescinde dall'indicazione diqualunque elemento ricostruttivo, tanto che neppure chiarisce modalità, caratteree ammontare dei versamenti dell'imputato, con le relative fonti probatorie.Non viene precisato quale sarebbe il "dato obiettivo" che prova ilreinvestimento in conto capitale delle medesime somme sottratte.Non tiene conto dell'obiezione difensiva circa il differente e maggior importodelle immissioni di denaro rispetto ai prelevamenti.5.

Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata devedunque essere annullata con rinvio.Il giudice di rinvio è chiamato, anzitutto, a stabilire la natura dei versamentieffettuati dal socio (se in conto capitale o a titolo di mutuo), così da chiarire se isuccessivi prelievi, oggetto di addebito, siano da ricondurre alla figura dellabancarotta fraudolenta patrimoniale o a quella della bancarotta preferenziale.Successivamente dovrà ricostruire modalità, caratteri, entità, provenienza deiversamenti effettuati dall'imputato dopo i prelievi e prima del fallimento al fine diverificare se essi presentino i requisiti della bancarotta riparata: ricostituzioneeffettiva e integrale del patrimonio dell’impresa; esatta corrispondenza tra attidistrattivi e pagamenti eseguiti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Milano.Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato lacondanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto nella veste diamministratore della società “Agririce Italia” s.r.l., dichiarata fallita il 10 dicembre2020.In particolare, si addebitava all’imputato di aver accreditato in proprio favore,a titolo di “rimborso finanziamento soci”, negli anni 2019 e 2020 quando la societàversava già in stato di dissesto, la somma complessiva di 184.740,00 euro (cosìridotta quella di 213.000,00 euro in origine contestata nel capo di imputazione -cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in merito al mancato riconoscimento della c.d. “bancarotta riparata”.Secondo la difesa, dai documenti acquisiti al processo e in particolare dal“partitario del conto 36/0005/0015", emerge che negli anni 2019-2020 l’imputatoha effettuato versamenti in favore della società pari a complessivi 302.638,00euro, a fronte di prelievi “a titolo rimborso finanziamento soci” di euro 184.740,00.Quindi l’imputato ha versato oltre 116mila euro in più rispetto a quanto prelevato.Risultano, inoltre, cospicui versamenti in conto capitale eseguiti negli anniprecedenti. Questi elementi sono stati del tutto pretermessi dalla sentenzaimpugnata.Inoltre la Corte di appello incorre in errore quando, per escludere la bancarottariparata, fa leva sul fatto che: i versamenti, successivi ai prelievi, in favore dellasocietà sono stati finanziati con le stesse risorse indebitamente prelevate;il patrimonio leso, ma ha creato a proprio favore un corrispondente diritto dicredito.A dire del difensore, il primo assunto è apodittico, essendone oscure lefondamenta probatorie.La seconda affermazione poggia su principi dettati dalla Corte di cassazioneche non si attagliano al caso di specie in cui l’imputato ha prelevato somme perappianare un debito della società nei suoi confronti e ha riversato in conto capitaleimporti più elevati, senza quindi mutare l’originaria natura dei relativi diritti cheerano e sono “diritti di credito” del socio nei confronti della società.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La precipua carenza motivazionale delle sentenze di primo e secondo gradoconsiste nella mancata analisi effettiva degli specifici fatti che caratterizzano lafattispecie concreta, così da non lasciare comprendere se i principigiurisprudenziali richiamati siano o meno coerenti con l'oggetto della decisione.3. Le questioni giuridiche sottese alle tematiche poste dal ricorso rilevanosotto un duplice profilo: la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale ebancarotta preferenziale, nel caso di "restituzione di somme ai soci"; i caratteridella c.d. "bancarotta riparata".3.1. Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai sociin conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie dellabancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a uncredito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme qualerestituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispeciedi bancarotta preferenziale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024,Rondinelli, Rv. 286623-01; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv.281872; Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031).Come chiarito dalla sentenza Vesprini, stabilire, se, in concreto, undeterminato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia statoeffettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questionedi interpretazione della volontà delle parti (Sez. 1 civ., n. 7692 del 31/03/2006,Rv. 588234); più in particolare, «i versamenti in conto capitale sono assoggettatiall'onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve dicapitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa», mentre«l'individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione dellacomune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modoin cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui apparediretto e dagl'interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazioneche i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultardeterminante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, inconsiderazione della sottoposizione del bilancio all'approvazione dei soci» (cfr.anche Sez. 1 civ., n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557).3.2. Sulla scia di Sez. 5 n. 7708 del 27/01/2026, Minutillo, non mass., puòosservarsi che la figura della bancarotta riparata si colloca nell’ambito dellaqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericoloconcreto, nel quale l’offesa tipica non coincide con il danno effettivo ai creditori,ma con l’esposizione della loro garanzia patrimoniale a un rischio reale e attuale,che deve permanere sino alla soglia della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n.28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 20096 del26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 – 01). In questa prospettiva, l’attivitàrestitutoria eventualmente posta in essere dall’imprenditore o dall’amministratoreassume rilevanza esimente solo laddove sia idonea a elidere integralmente talepericolo, mediante la ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresaanteriormente all’apertura della procedura concorsuale, essendo richiesta«un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima delladichiarazione di fallimento ed impedisca l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizioper i creditori» (Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morra, Rv. 236051; Sez. 5, n.8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721). È, pertanto, al permanere o menodi tale pregiudizio, costituente l'offesa tipica del delitto di bancarotta patrimoniale,che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoriaidonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta (Sez. 5, n.14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 – 01; Sez. 5, n. 28514 del23/04/2013, Grazioli, Rv. 255576 – 01). Ne viene che la bancarotta riparata nonpuò essere intesa in senso meramente formale o contabile, come semplicerestituzione di somme corrispondenti a quelle oggetto di distrazione, mapresuppone una reintegrazione reale e sostanziale del patrimonio, tale daripristinarne la funzione di garanzia generale per i creditori. Coerentemente contale impostazione, la giurisprudenza di legittimità esclude che possano assumererilievo restituzioni solo parziali, in quanto inidonee a elidere integralmente leconseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, così come versamentieffettuati dall’autore della distrazione ad altro titolo, non direttamente epuntualmente correlabili agli atti distrattivi precedentemente compiuti.È, quindi, onere dell'amministratore che si è reso responsabile di atti didistrazione - e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimoniosociale -, nonché di quanti abbiano con lui concorso nel realizzarli, «provarel'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattiviprecedentemente perpetrati» (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv.271922 - 01). Questa Corte ha chiarito che la bancarotta riparata non èconfigurabile quando la restituzione del bene o della provvista si realizzi attraversomeccanismi solo apparentemente solutori, che non si traducano in un effettivoincremento patrimoniale per il soggetto leso; in particolare, che non può parlarsidi reintegrazione idonea a escludere il reato allorquando la copertura di unaposizione debitoria avvenga mediante risorse provenienti dal medesimopatrimonio già depauperato. In questa ipotesi, infatti, il patrimonio non risultarealmente ricostituito, rimanendo «sostanzialmente privo delle risorse necessariea garantire i creditori, configurandosi un adempimento meramente apparente»(Sez. 5, n. 13382/2021, Verdini, cit., § 3.8.3). L’elemento decisivo per escluderela bancarotta riparata non risiede, dunque, nel fatto che il debito vengaformalmente estinto da un soggetto diverso dal debitore originario, bensì nellacircostanza che la provvista utilizzata per tale estinzione provenga dallo stessosoggetto originariamente obbligato, il cui patrimonio non subisce alcuna effettivareintegrazione: «Operazioni di questo tipo – afferma la giurisprudenza richiamata-, specie quando inserite in una sequenza unitaria di atti funzionalmente collegati,non fanno venir meno l’elemento materiale del reato, ma possono costituireulteriori indici di fraudolenza, rivelando l’adozione di schemi negoziali strumentalidiretti a mascherare il depauperamento reale del patrimonio» (Sez. 5, n.13382/2021, Verdini, cit., § 3.8.3).Da ciò discende che la valutazione dell’idoneità riparatoria di eventuali rientrinon può essere condotta isolando singoli segmenti dell’operazione, ma deve esserecompiuta secondo una visione complessiva e sistemica, soprattutto quando labancarotta fraudolenta si presenti come reato unitario a condotta eventualmenteplurima: sicché rientri parziali, compensativi o meramente sostitutivi, purintervenuti prima dello stato di insolvenza, restano irrilevanti qualora non siano ingrado di ricostituire il patrimonio nella sua integrità complessiva, risultandoinidonei a eliminare integralmente il pericolo per la massa dei creditori.4. Nella fattispecie in esame manca una ricostruzione materiale suscettibile diconsentire l'esatto inquadramento delle condotte nelle fattispecie tipiche in rilievoe idonea a permettere di valutare le ragioni difensive in merito alla "bancarottariparata".4.1. La sentenza di primo grado si limita ad affermare che, nel periodo dal 31gennaio 2019 al «24 novembre 2023» (così, incongruamente, si trova scritto inmotivazione), l'imputato ha effettuato prelievi per l'importo di 184.740,00 euro atitolo di "rimborso finanziamento soci", che il giudice civile ha dichiarato inefficaci(pag. 5).Da tale elemento, non meglio precisato, esclude la configurabilità del reato dibancarotta preferenziale e riconduce il fatto a quello di bancarotta fraudolentapatrimoniale, senza tuttavia chiarire: quali versamenti aveva effettuato inprecedenza il socio-amministratore (odierno imputato); a quale titolo queiversamenti erano stati effettuati (mutuo o apporto del socio al patrimoniodell'impresa collettiva); come inquadrare quindi i prelievi oggetto di addebito.Si tace, quindi, su dati essenziali ai fini sia della qualificazione della condottasia ai fini della sussistenza o meno di una "bancarotta riparata", dato che occorreprima chiarire la natura di quello che è stato prelevato, per poi stabilire se lareintegrazione ci sia stata o meno.La sentenza sancisce poi l'inefficacia delle restituzioni, senza addurre alcunaspiegazione (pag. 5).4.2. La sentenza di appello lascia insoluti questi fondamentali aspetti erespinge la tesi difensiva sul rilievo che «è un dato obiettivo quello per cui lesomme valorizzate dalla difesa siano rientrate nella società sotto forma di nuoviconferimenti di capitale, grazie (anche e soprattutto) al fatto che la provvista peri medesimi era assicurata proprio attraverso le precedenti fuoriuscite di liquiditàdalla stessa società ottenute attraverso "l'autorestituzione" dei precedentifinanziamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4 sentenza impugnata).A conforto di tale conclusione la Corte di appello cita il principio, coniato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui non è configurabile la bancarottacosiddetta "riparata" nel caso in cui le somme distratte dalla società vengano poiconferite nella stessa per sottoscrivere un aumento di capitale (Sez. 5, n. 42618del 20/09/2023, Sedino, Rv. 285344 - 01).In tal modo, però, la motivazione della decisione prescinde dall'indicazione diqualunque elemento ricostruttivo, tanto che neppure chiarisce modalità, caratteree ammontare dei versamenti dell'imputato, con le relative fonti probatorie.Non viene precisato quale sarebbe il "dato obiettivo" che prova ilreinvestimento in conto capitale delle medesime somme sottratte.Non tiene conto dell'obiezione difensiva circa il differente e maggior importodelle immissioni di denaro rispetto ai prelevamenti.5. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata devedunque essere annullata con rinvio.Il giudice di rinvio è chiamato, anzitutto, a stabilire la natura dei versamentieffettuati dal socio (se in conto capitale o a titolo di mutuo), così da chiarire se isuccessivi prelievi, oggetto di addebito, siano da ricondurre alla figura dellabancarotta fraudolenta patrimoniale o a quella della bancarotta preferenziale.Successivamente dovrà ricostruire modalità, caratteri, entità, provenienza deiversamenti effettuati dall'imputato dopo i prelievi e prima del fallimento al fine diverificare se essi presentino i requisiti della bancarotta riparata: ricostituzioneeffettiva e integrale del patrimonio dell’impresa; esatta corrispondenza tra attidistrattivi e pagamenti eseguiti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Milano.Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris