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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28085/2022

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e ORDINANZA ir\i,a),Lcie:Tou., sul ricorso iscritto al n. 18214/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arenula n.21; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4405/18/2016 depositata il 10 maggio 2016, non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, rigettava l'appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- taria Provinciale di Napoli n.31340/5/2014 di inammissibilità del ri- corso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di ex amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., società attiva nel commercio di materiale elettronico e telefonia, avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2010 per II.DD. e IVA.

2. In particolare, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine dell'art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decisione non condivisa dalla CTR che riteneva tempe- stivo il ricorso introduttivo e, disattese le questioni preliminari inclusa quella concernente la notifica dell'atto impositivo, nel merito non condivideva la prospettazione dell'appellante e confermava le riprese traenti origine da operazioni soggettivamente inesistenti nel quadro di frodi carosello.

3. Avverso la sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Pa- squale Borriello, n.q. di soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. estintasi nelle more, affidato a quattro motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Da ultimo la difesa dei contribuenti ha depositato istanza di discussione orale e di trattazione in pubblica udienza della causa.

Considerato che:

4. La particolare rilevanza delle questioni di diritto poste dal ricorso rende opportuna ex art.380 bis u.c. cod. proc. civ. la trattazione in pubblica udienza, P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA ir\i,a),Lcie:Tou., sul ricorso iscritto al n. 18214/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arenula n.21; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4405/18/2016 depositata il 10 maggio 2016, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, rigettava l'appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- taria Provinciale di Napoli n.31340/5/2014 di inammissibilità del ri- corso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di ex amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., società attiva nel commercio di materiale elettronico e telefonia, avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2010 per II.DD. e IVA. 2. In particolare, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine dell'art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decisione non condivisa dalla CTR che riteneva tempe- stivo il ricorso introduttivo e, disattese le questioni preliminari inclusa quella concernente la notifica dell'atto impositivo, nel merito non condivideva la prospettazione dell'appellante e confermava le riprese traenti origine da operazioni soggettivamente inesistenti nel quadro di frodi carosello. 3. Avverso la sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Pa- squale Borriello, n.q. di soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. estintasi nelle more, affidato a quattro motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo la difesa dei contribuenti ha depositato istanza di discussione orale e di trattazione in pubblica udienza della causa. Considerato che: 4. La particolare rilevanza delle questioni di diritto poste dal ricorso rende opportuna ex art.380 bis u.c. cod. proc. civ. la trattazione in pubblica udienza, P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in
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