CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 43108/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I CF,r0 i41- _ [OSCURATO:PERSONA] W '"; -2:t I i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021, il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a taluni profili, ha per il resto confermato l'ordinanza con cui il g.i.p. del Tribunale di Roma le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. quanto alla finalità di agevolare l'attività di un'organizzazione di stampo mafioso, e a numerosi reati-fine. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei difensori fiduciari l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'assenza delle esigenze cautelari ravvisate e la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo ai criteri di scelta della misura. 3. Con dichiarazione sottoscritta dall'indagata, con autenticazione di firma da parte del proprio difensore di fiducia e da quest'ultimo trasmessa, è successivamente intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione. 4. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata, stante la ragione dell'inammissibilità, in Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]