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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26849/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UNALE di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino – in funzione di giudice dell’esecuzione – hadisatteso la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze, emesse neigiorni 22/10/2019, 19/06/2024 e 18/07/2025 e rispettivamente passate ingiudicato il 07/11/2019, il 04/09/2024 e il 26/10/2025 [sentenza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Torino per i reati ex artt. 73-80 e 74 d.P.R.09 ottobre 1990 n. 309, commessi l’uno nell’ottobre e nel novembre 2019 el’altro in permanenza, con applicazione della pena di anni due e mesi otto direclusione (poi sostituita con la detenzione domiciliare); sentenza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73 T.U.stup., commesso in Torino in epoca anteriore e prossima al 16/10/2016, conapplicazione della pena di anni due di reclusione ed euro tremilacinquecento dimulta; sentenza del Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Torino perdelitti in materia di armi e ricettazione, accertati in Torino il 16/02/2024, concondanna alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione].2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al combinatodisposto degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzioneerroneamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati mediante le sentenze suddette.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte che, sebbenesimili tra loro, risultano poste in essere entro un arco temporale dilatato e chenon sono tra loro in alcun modo ricollegabili, non essendo sufficiente, a tal fine,la dedotta situazione di disagio economico).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino – in funzione di giudice dell’esecuzione – hadisatteso la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze, emesse neigiorni 22/10/2019, 19/06/2024 e 18/07/2025 e rispettivamente passate ingiudicato il 07/11/2019, il 04/09/2024 e il 26/10/2025 [sentenza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Torino per i reati ex artt. 73-80 e 74 d.P.R.09 ottobre 1990 n. 309, commessi l’uno nell’ottobre e nel novembre 2019 el’altro in permanenza, con applicazione della pena di anni due e mesi otto direclusione (poi sostituita con la detenzione domiciliare); sentenza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73 T.U.stup., commesso in Torino in epoca anteriore e prossima al 16/10/2016, conapplicazione della pena di anni due di reclusione ed euro tremilacinquecento dimulta; sentenza del Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Torino perdelitti in materia di armi e ricettazione, accertati in Torino il 16/02/2024, concondanna alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione].2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al combinatodisposto degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzioneerroneamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati mediante le sentenze suddette.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte che, sebbenesimili tra loro, risultano poste in essere entro un arco temporale dilatato e chenon sono tra loro in alcun modo ricollegabili, non essendo sufficiente, a tal fine,la dedotta situazione di disagio economico).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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