CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 24 gennaio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado nei suoi confronti pronunciata, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di truffa (capo b), in quanto estinto ai sensi 162-ter cod. pen., e ha confermato la condanna per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in data 02/01/2013); considerato che: - il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen., è generico e non consentito in questa sede, posto che la Corte territoriale ha posto in bilanciamento, in regime di equivalenza, soltanto l'aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen. e l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. perché l'aggravante del mezzo teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. era caduta per il venir meno del reato di truffa, alla cui realizzazione il delitto ex art. 455 cod. pen. era finalizzato, e che, comunque, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze ove, come nel caso di specie (pag. 7 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma siano, invece, sorrette da sufficiente motivazione, sono insindacabili nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento alla negativa personalità dell'imputata, cfr. pag. 7 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consigli