CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo che ha confermato - per quanto qui interessa - la sua affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2001 e deduce due motivi; ritenuto il primo motivo - con il quale si lamenta l'omessa valutazione della condotta contestata alla stregua della erroneità della data di contestazione e della dichiarazione di incostituzionalità della norma con sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 2919 - manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha replicato (p. 18) alla pedissequa doglianza contenuta nell'atto di appello; ritenuto che il secondo motivo - con il quale si invoca in questa sede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art 131-bis cod. pen. sopravvenuta in virtù dell'assoluzione per i reati contestati ai capi a) e b) - manifestamente infondato e, comunque, a-specifico; rilevato, invero, che la norma de qua, anche come novellata dal('art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, era già in vigore al momento della celebrazione del giudizio di appello, senza che l'imputato abbia svolto istanza per la sua applicazione e che la sua avvenuta assoluzione da altri reati non è suscettibile di incidere sul principio secondo cui l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità; rilevato altresì che, pertanto, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che, dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunque ('onere (pena la genericità del ricorso aì sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitata a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustificherebbero, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale declaratoria impedisce di prendere in considerazione l'estinzione del reato per prescrizione; Rilevato che alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della