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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 dicembre 2024

Cassazione n. 33253/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 13 dicembre 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il dispositivo è stato comunicato in data 16 dicembre 2024, la motivazione è stata depositata il 28 dicembre 2024 (sabato) entro il termine di quindici giorni ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (in ragione dell'assenza dell'imputata) spirava il 12 febbraio 2025 (mercoledì) e il ricorso, presentato il 19 febbraio 2025, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 13 dicembre 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il dispositivo è stato comunicato in data 16 dicembre 2024, la motivazione è stata depositata il 28 dicembre 2024 (sabato) entro il termine di quindici giorni ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (in ragione dell'assenza dell'imputata) spirava il 12 febbraio 2025 (mercoledì) e il ricorso, presentato il 19 febbraio 2025, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso