CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27396/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto disequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dalGiudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 19 dicembre2025, avente ad oggetto somme di denaro, quote societarie ed immobiliappartenenti al ricorrente.I beni in sequestro, valutati in euro 150 mila, sono stati ritenuti profitto delreato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per ilquale il ricorrente è indagato e che gli avrebbe consentito di incamerare unasomma di tale entità, ottenendo, per mezzo di una società della quale era legalerappresentante, un contributo non dovuto ai sensi del decreto legge 25 maggio2021 n. 73.In particolare, attraverso la contabilizzazione di una sopravvenienza passivapari ad un milione di euro – che il Tribunale ha ritenuto non giustificata in quanto2007 inerenti alla progettazione e realizzazione di un impianto eolico mai messoin esecuzione per il diniego della Regione Molise – il ricorrente avrebbe ottenutoil contributo di 150 mila euro previsto dal decreto 73/2021, volto asalvaguardare le imprese da perdite dovute alla situazione emergenziale daCovid 19.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere il Tribunale offerto che una motivazioneapparente rispetto alla censura difensiva volta ad evidenziare la mancanza aglidal ricorrente ed intesa ad ottenere il contributo di cui si discute, dal momentoche la mancanza di tale atto non permetterebbe di ritenere integrato il reato dicui all’art. 640-bis cod.pen. invece che il reato previsto dall’art. 316-tercod.pen., in mancanza della prova, attraverso la valutazione delle clausolecontrattuali, che la pubblica amministrazione dovesse svolgere attività autonomadi accertamento dopo la richiesta dell’interessato non presente agli atti.Inoltre, non risulterebbe conforme al vero la circostanza di fatto che ilricorrente aveva contabilizzato la sopravvenienza passiva soltanto dopo l’entratain vigore del decreto legge 73 del 2021, risultando al contrario che lacontabilizzazione era avvenuta nel bilancio del 2020 relativo all’esercizio 2019 e,pertanto, non poteva essere collegata alla volontà che attraverso di essa sipercepisse il contributo per effetto del decreto successivamente emesso.Si baserebbe solo su una mera presunzione, priva di riscontri effettivi ecoerenti, l’assunto del Tribunale secondo cui la contabilizzazione dellasopravvenienza sarebbe avvenuta capziosamente al solo fine di ottenere ilcontributo, a distanza di 14 anni da quando essa si sarebbe giustificata. Alcontrario, le domande presentate dalla società amministrata dal ricorrente allaRegione Molise, dimostrerebbero che l’excursus amministrativo legittimava talirichieste, che esse si erano ripetute nel tempo e che la contabilizzazione trovavagiustificazione in atti del procedimento ed in normative sopravvenute;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum inmora, il quale, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato oggetto di alcunaspecifica motivazione.La misura, inoltre, non sarebbe proporzionata rispetto all’entità del profittodel reato, dal momento che il valore reale dei quattro immobili in sequestrosarebbe di molto superiore al loro valore catastale preso in considerazione dalTribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti e,comunque, manifestamente infondati.1. In ordine alla prima argomentazione contenuta nel primo motivo, nonrileva, in questa sede, la questione (alla quale è mirato il rilievo difensivo dellamancanza in atti della domanda di contributo) inerente alla qualificazionegiuridica del fatto ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen. ovvero ai sensi dell’art. 316-ter cod.pen., dal momento che entrambe le disposizioni incriminatrici consentonola confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, l’una ai sensi dell’art.640-quater cod.pen. e, l’altra, ai sensi dell’art. 322-quater cod.pen.1.2. Quanto alla seconda argomentazione, volta a censurare il giudizio disussistenza del fumus commissi delicti, la stessa produzione documentale,allegata al ricorso, dimostra che il ricorrente aveva indicato nel bilancio diesercizio relativo all’anno 2020 la sopravvenienza passiva di cui si discute,mettendo a confronto tale emergenza con il bilancio relativo all’esercizio perl’anno 2019 che non la prevedeva, esattamente nei termini richiesti dalla normache gli avevano consentito di ottenere il contributo – altrimenti non erogabile -previsto dal decreto legge 73/2021, circostanza effettivamente verificatasi e noncontestata.1.3. In ordine alla terza argomentazione, relativa alla causale dellaindicazione della voce nel bilancio di esercizio 2020 ed alla sussistenza del dolodel reato, essa inerisce al merito del giudizio ed è diretta a censurare unpresunto vizio motivazionale della ordinanza impugnata non deducibile in questasede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., avendo il Tribunale ampiamentespiegato, attraverso la ricostruzione della vicenda, le ragioni per le quali quellaindicazione in bilancio doveva essere interpretata come truffaldina, alla lucedell’excursus del procedimento amministrativo relativo alla acquisizione da partedella società amministrata dal ricorrente, fin dal 2007, dei diritti perrealizzazione di un parco eolico, la cui autorizzazione era stata ripetutamentenegata dalla Regione Molise senza che ciò avesse provocato, prima del decreto73/2021, alcuna variazione nelle voci dei bilanci di esercizio della società.2. Con riguardo al secondo motivo, anch’esso, sotto le mentite spoglie dellaviolazione di legge, è volto a criticare la motivazione del Tribunale a propositodel periculum in mora, avendo l’ordinanza sottolineato, per lumeggiare lasussistenza dell’esigenza cautelare in parola, tutta la progressione della condottacriminosa del ricorrente, evidenziando che egli, all’indomani della percezione delcontributo da parte della società della quale era legale rappresentante, avevastornato tutto il denaro verso sé stesso e verso terzi, senza alcuna validagiustificazione, nel tentativo di disperdere il profitto illecito ottenuto e diincamerarlo personalmente.Il Tribunale ha anche specificamente motivato in ordine alla proporzione trail valore dei beni immobili in sequestro, così come indicato dalla Agenzia delTerritorio e dalla Guardia di Finanza, rispetto all’entità, ritenuta pressochéequivalente, del profitto del reato, fermo restando che, in tema di impugnazionicautelari reali, il Tribunale, chiamato a decidere su una richiesta di riesameavente ad oggetto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, non è titolare di poteri istruttori e, pertanto, fatti salvi i casi dimanifesta sproporzione tra il valore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontaredel profitto del reato di cui si è ritenuto sussistente il "fumus", non può disporrel'effettuazione di accertamenti contabili o tecnici finalizzati alla verifica delrispetto del principio di proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha, altresì,affermato che il destinatario del sequestro che invoca la riduzione della garanziapuò presentare apposita istanza in tal senso al pubblico ministero e, a fronte delprovvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari, è facultizzato adimpugnare tale decisione con l'appello cautelare. Sez. 3, n. 37195 del09/10/2025, Lanzani, Rv. 288699-01; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli,Rv. 265057-01).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]